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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 2186 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

A seguito di una verifica presso l’azienda di Se.Ug., il Fisco aveva ipotizzato una società di fatto comprendente anche S.L. e, per il mancato pagamento di due rate di un condono ex L. n. 289/2002, gli aveva notificato una cartella di € 2.866.451,20. S.L. contestava di essere socio e di aver presentato o sottoscritto l’istanza di condono, sostenendo che la domanda presentata da un altro presunto socio non potesse produrre effetti nei suoi confronti; disconosceva inoltre la firma e proponeva querela di falso. In Cassazione ha articolato sette motivi: tardiva produzione documentale; vizi di motivazione sulla riferibilità del condono; violazione delle regole sulla rappresentanza e responsabilità; mancata valutazione delle conseguenze del disconoscimento e della querela di falso; contraddittorietà della motivazione; omessa pronuncia sulla prova della sua partecipazione alla società; insufficienza della motivazione per relationem.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il quarto, il quinto e il settimo motivo; ha rigettato il primo, il terzo e il sesto; ha dichiarato inammissibile il secondo. Ha quindi cassato la sentenza della CTR della Campania e rinviato alla CTR, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di cassazione. In particolare, la CTR avrebbe dovuto valutare gli effetti processuali del disconoscimento della sottoscrizione dell’istanza di condono e della querela di falso; la sua motivazione era inoltre contraddittoria sul rilievo della falsità e inadeguata perché si limitava ad aderire alla decisione di primo grado senza spiegare sinteticamente perché i motivi d’appello fossero infondati. Non è stata invece definitivamente annullata la cartella né riconosciuta l’estraneità di S.L. alla società: tali questioni restano demandate al giudice di rinvio. Il primo motivo è stato respinto perché i documenti, pur tardivi in primo grado, erano stati acquisiti in appello entro il termine applicabile; il terzo perché, assunta come premessa fattuale la qualità di socio di fatto, ne discende la responsabilità per i debiti tributari sociali; il sesto perché la CTR aveva pronunciato sul tema richiamando la decisione di primo grado, sebbene la motivazione complessiva fosse censurabile. Il secondo è stato dichiarato inammissibile perché contestava valutazioni di merito e prospettava come vizio motivazionale una questione di diritto.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 546/1992, artt. 32, 58 e 61

    Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58, comma 2, prevederla facoltà delle parti di produrre nuovi documenti in appello, anche al di fuori degli stretti limiti fissati dall'art. 345 c.p.c. , ma pur sempre, atteso il richiamo operato dall'art. 61 alle norme del giudizio tributario di primo grado, entro il termine perentorio sancito dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto.

    I documenti possono essere prodotti per la prima volta in appello, ma devono rispettare il termine perentorio previsto dall’art. 32, applicabile anche al grado d’appello. Documenti tardivi in primo grado possono essere esaminati in appello se risultano ritualmente acquisiti entro tale termine.

  • Codice civile, norme sulle società di persone e responsabilità dei soci

    Se si muove da una tale premessa in fatto, deve concludersi nel senso che la responsabilità, ancorchè sussidiaria, del socio di una società di fatto costituisce implicazione della qualità sociale, perchè, in base alle norme del codice civile sulle società di persone e in assenza di espressa deroga, la responsabilità solidale, sia pur sussidiaria, dei soci opera anche per i rapporti tributari e le obbligazioni da essi derivanti.

    Una volta accertata la qualità di socio di una società di fatto, il socio risponde delle obbligazioni tributarie della società secondo le regole di responsabilità delle società di persone, salvo deroga espressa. Nel caso concreto, tale conclusione presupponeva però l’accertamento della qualità di socio.

  • Art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (nel testo applicabile)

    E' legittima la motivazione per relationem della sentenza pronunciata in sede di gravame, purchè il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto; deve viceversa essere cassata la sentenza d'appello allorquando la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all'affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.

    La motivazione per relationem è ammissibile se il giudice d’appello espone, anche sinteticamente, perché condivide la decisione alla luce dei motivi d’impugnazione. La mera adesione alla sentenza di primo grado, senza rendere riconoscibile l’esame delle censure, è insufficiente e comporta la cassazione.

Massime di principio

  • Nel processo tributario i documenti nuovi possono essere prodotti in appello, ma vanno rispettati i termini perentori del giudizio tributario; la tardività della produzione in primo grado non esclude automaticamente l’esame del documento se esso è stato acquisito ritualmente in appello.
  • Se una parte disconosce tempestivamente la propria firma su un documento rilevante, il giudice deve affrontare le conseguenze processuali del disconoscimento e non può limitarsi a rilevare che la falsità non è stata ancora accertata. L’eventuale querela di falso deve essere valutata nel quadro processuale pertinente.
  • La responsabilità tributaria del socio di fatto può derivare dalla sua qualità di socio secondo le regole delle società di persone; resta però necessario accertare tale qualità e non basta presumere che il socio abbia sottoscritto o fatto propria la domanda di condono presentata da un altro.
  • La motivazione per relationem in appello è valida solo se rende comprensibile, almeno in forma sintetica, perché le specifiche censure siano respinte; la semplice dichiarazione di condividere la decisione precedente può determinare la cassazione.
  • L’accoglimento del ricorso per vizi processuali o motivazionali con rinvio non equivale a una decisione definitiva sull’esistenza del debito o sull’estraneità del contribuente: tali questioni possono restare da riesaminare nel giudizio di rinvio.

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