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Sentenza

Sentenza del 20/10/2016 n. 21276 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Equitalia aveva notificato a B.D. dodici cartelle per debiti relativi a IRPEF, addizionali comunale e regionale e, in parte, contributi INPS. Dopo il mancato pagamento, comunicò il 5 aprile 2011 l’iscrizione di ipoteca su fabbricati e terreni del contribuente. La CTP di Milano, con sentenza n. 322/2011, dichiarò il difetto di giurisdizione sulle somme INPS e rigettò il ricorso per il resto. La CTR di Milano, con decisione del 13 dicembre 2012, accolse parzialmente l’appello e ridusse l’ipoteca al doppio delle somme residue, rilevando che il debito si era dimezzato. In Cassazione B.D. denunciò tre omissioni di pronuncia: sulla mancata notifica delle cartelle prodromiche e sulla mancata allegazione dei provvedimenti dell’Agenzia del Territorio; sulla motivazione circa il periculum e sulla sproporzione dell’ipoteca; e sull’iscrizione riguardante un immobile compreso in un fondo patrimoniale.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la CTR aveva comunque esaminato la ritualità delle notifiche e affermato che non risultavano irregolarità, essendo il contribuente a conoscenza del debito e delle ragioni dell’iscrizione; il ricorrente non aveva inoltre denunciato un distinto vizio di motivazione. Ha respinto anche il secondo e il terzo motivo: la sentenza d’appello aveva espressamente valutato il periculum, la sproporzione (riducendo l’importo dell’ipoteca) e la riferibilità dell’iscrizione agli immobili del fondo familiare. B.D. è stato condannato a rimborsare a Equitalia Nord le spese, liquidate in 3.500 euro, oltre al 15% per spese forfettarie e agli accessori di legge, nonché al versamento di un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il vizio di omessa pronuncia non sussiste se la decisione, anche con motivazione implicita, ha affrontato e respinto la questione sottoposta dal ricorrente.

  • Art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La disposizione consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per violazione delle regole processuali, compresa l’omessa pronuncia; nel caso concreto la censura è stata respinta perché le questioni risultavano esaminate.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater

    In caso di rigetto integrale del ricorso, la parte ricorrente è tenuta al versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale.

  • Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17

    La disposizione ha introdotto il presupposto processuale richiamato per l’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La denuncia di omessa pronuncia va verificata considerando l’intera motivazione: una questione può risultare decisa anche implicitamente, purché la sentenza ne affronti il contenuto e offra una risposta riconoscibile.
  • Chi lamenta in cassazione l’omesso esame di una questione deve distinguere tale censura dall’eventuale insufficienza o erroneità della motivazione; il giudice non è tenuto a riesaminare una critica formulata sotto un profilo diverso da quello effettivamente dedotto.
  • La riduzione dell’importo di una misura cautelare in appello può costituire risposta alla contestazione di sproporzione, se la decisione affronta espressamente anche gli altri presupposti contestati.
  • Il rigetto integrale del ricorso comporta, quando ne ricorrono i presupposti di legge, il pagamento dell’ulteriore contributo unificato e la condanna alle spese della controparte.

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