Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2023 del 16/08/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva maturato un’eccedenza IVA relativa all’anno 2006, ma non aveva presentato la dichiarazione IVA per tale anno. In sede di dichiarazione del 2007 aveva portato tale eccedenza in detrazione, senza formulare una chiara domanda di rimborso. Solo in seguito, in data 6 febbraio 2013, aveva presentato istanza di rimborso del credito IVA. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto la domanda tardiva, osservando che il credito non poteva considerarsi implicitamente riconosciuto dal fatto che un avviso di accertamento e la relativa cartella non avessero mosso rilievi specifici in materia IVA, e che comunque il contribuente era decaduto perché non aveva impugnato l’avviso e la cartella, divenuti definitivi. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha denunciato la violazione dell’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, degli artt. 2964 e 2966 c.c. e dell’art. 100 c.p.c., sostenendo che il termine biennale per chiedere il rimborso non poteva decorrere dal 2006, poiché il credito era stato utilizzato mediante detrazione nell’anno successivo e il dies a quo avrebbe dovuto coincidere con il momento in cui l’Amministrazione aveva definitivamente disconosciuto la detrazione e il contribuente aveva pagato quanto richiesto; ha inoltre dedotto di non avere interesse a impugnare l’avviso di accertamento relativo al 2006, perché riguardava solo le imposte dirette.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso, ritenendo infondato il motivo unico. Ha affermato che la domanda di rimborso del credito IVA è distinta dalla mera compensazione o detrazione dell’imposta con altri debiti fiscali e che, quando il contribuente si limita a utilizzare il credito in detrazione senza manifestare in modo inequivoco la volontà di ottenerne il rimborso, si applica il termine di decadenza biennale previsto dall’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, non il termine ordinario di prescrizione. Nel caso concreto, poiché il credito del 2006 era stato soltanto portato in detrazione nella dichiarazione del 2007 e la richiesta di rimborso era stata presentata solo nel 2013, il termine biennale era già spirato. La Corte ha inoltre rilevato che il disconoscimento del credito era divenuto definitivo, essendo la cartella di pagamento rimasta incontestata. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato con condanna del ricorrente alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza per proporre l’azione di rimborso decorre dal momento in cui il credito è maturato, quando non risulti una chiara e inequivoca domanda di rimborso già formulata dal contribuente.
È richiamato per il tema della decadenza, esclusa la possibilità di invocare un diverso regime prescrizionale quando opera un termine decadenziale speciale.
È richiamato in connessione al regime della decadenza, ribadendo che il diritto è soggetto al termine speciale previsto dalla legge.
È invocato dal ricorrente, ma la Corte non accoglie la tesi sulla mancanza di interesse ad impugnare gli atti presupposti.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
È richiamato solo per descrivere il controllo automatizzato e il recupero dell’eccedenza IVA portata in detrazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La domanda di rimborso del credito IVA va distinta dalla mera detrazione o compensazione del credito con altri debiti fiscali: solo una manifestazione inequivoca della volontà di ottenere il rimborso è idonea a sottrarre la controversia al regime decadenziale speciale.
- In assenza di una chiara istanza di rimborso, il contribuente che si limiti a riportare il credito in detrazione non può impedire il decorso del termine di decadenza biennale previsto per la domanda di rimborso.
- Il termine biennale per il rimborso del credito IVA decorre dal momento di maturazione del credito, salvo ipotesi eccezionali in cui la compensazione non sia più praticabile per cause oggettive.
- La definitività del recupero fiscale o della cartella non impugnata consolida il disconoscimento del credito e rafforza l’impossibilità di ottenere successivamente il rimborso oltre i termini di legge.
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