Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 20572/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la determinazione della rendita catastale di una centrale geotermica denominata "Cornia 2". A seguito di DOCFA presentata nel 2016 per un immobile accatastato in categoria D/1, l'Ufficio ha rettificato la rendita includendo, tra i beni da valorizzare, anche i pozzi geotermici e i carriponte. La contribuente ha impugnato l'avviso sostenendo che alcuni elementi non dovessero concorrere alla rendita. La Commissione tributaria regionale ha escluso i pozzi dalla stima, ha ritenuto generiche le censure sulla quantificazione dei costi e sul deprezzamento, ma ha accolto l'appello dell'Ufficio quanto ai carriponte. In Cassazione l'Agenzia ha denunciato la violazione delle norme catastali sostenendo che i pozzi geotermici, in quanto componenti strutturali e impiantistiche della centrale, dovessero essere inclusi nella rendita e non assimilati a pertinenze di miniera. Le società hanno proposto ricorso incidentale: con il primo motivo hanno dedotto giudicato interno sulla questione dei carriponte, perché l'appello dell'Ufficio non avrebbe investito specificamente tale capo; con il secondo hanno denunciato omesso esame/violazione dell'art. 115 c.p.c. in relazione alla stima dei costi e al deprezzamento per vetustà.

La decisione

La Corte rigetta il ricorso principale dell'Agenzia delle Entrate, correggendo però la motivazione della sentenza impugnata: i pozzi geotermici non sono esclusi perché assimilabili a miniere, ma perché, per la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015 applicabile dal 1° gennaio 2016, sono componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo e quindi non rilevano nella stima catastale. Accoglie il primo motivo del ricorso incidentale, rilevando il giudicato interno sulla questione dei carriponte, poiché l'Ufficio non aveva specificamente impugnato il capo di primo grado relativo a tale voce. Dichiara inammissibile il secondo motivo del ricorso incidentale, perché la censura sollecitava un nuovo apprezzamento di merito su costi e deprezzamento e non denunciava un reale vizio ex art. 115 c.p.c. Le spese sono compensate per la novità della questione. Il ricorso principale è quindi respinto; il ricorso incidentale è accolto solo in parte, con cassazione senza rinvio della statuizione sui carriponte.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il vizio dedotto per contestare l'applicazione della disciplina catastale ai pozzi geotermici.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    violazione dell'art. 112 c.p.c.; violazione dell'art. 115 c.p.c.

    È il parametro evocato per il giudicato interno sul capo dei carriponte e per la dedotta omessa valutazione delle prove.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e il giudicato interno formatosi sui capi non impugnati.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione di tale norma è configurabile solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove.

  • art. 4 r.d. 13 novembre 1939, n. 652

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme catastali asseritamente violate.

  • art. 10 r.d. 13 novembre 1939, n. 652

    Richiamato dall'Ufficio tra le norme catastali asseritamente violate.

  • art. 18, comma 1, r.d. 8 ottobre 1931, n. 1572

    La CTR aveva erroneamente ricondotto i pozzi a una disciplina delle miniere; la Cassazione chiarisce che tale norma non è pertinente al caso dei pozzi della centrale geotermica.

  • art. 1, comma 21, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    A decorrere dal 1° gennaio 2016, la determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare... Sono esclusi dalla stessa stima diretta macchinari, congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo.

    È la norma decisiva: esclude dalla rendita catastale le componenti impiantistiche funzionali al processo produttivo, indipendentemente dall'essere infisse al suolo.

  • art. 1, comma 244, L. 23 dicembre 2014, n. 190

    Viene menzionato dall'Ufficio per sostenere l'efficacia della circolare del 2012, ma la Corte ne limita la rilevanza alla luce della disciplina successiva del 2015.

  • art. 1-quinquies d.l. 31 marzo 2005, n. 44 conv. in L. 31 maggio 2005, n. 88

    Richiamato dall'Ufficio nel quadro normativo catastale invocato a sostegno del ricorso.

  • art. 384, ultimo comma, c.p.c.

    Consente la correzione della motivazione della sentenza impugnata pur a fronte del rigetto del ricorso principale.

  • art. 382 c.p.c.

    La cassazione senza rinvio viene disposta per la parte della sentenza relativa ai carriponte.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    L'ulteriore contributo unificato non si applica alle Amministrazioni dello Stato per il meccanismo della prenotazione a debito.

Massime di principio

  • Nella determinazione della rendita catastale degli immobili a destinazione speciale e particolare, dal 1° gennaio 2016 devono essere considerati il suolo, le costruzioni e gli elementi strutturalmente connessi, ma vanno esclusi macchinari, congegni, attrezzature e altri impianti funzionali allo specifico processo produttivo, anche se infissi stabilmente al suolo.
  • Per stabilire se un bene rientri nella stima catastale non è decisiva la sua consistenza fisica o la sua incorporazione materiale nell'immobile; è decisivo il rapporto di strumentalità rispetto al processo produttivo svolto nell'unità immobiliare.
  • I pozzi geotermici inseriti in una centrale geotermica, in quanto parti essenziali dell'impianto produttivo per la generazione di energia elettrica, non vanno assimilati alle pertinenze di una miniera e non concorrono alla rendita catastale secondo la disciplina introdotta dalla legge n. 208 del 2015.
  • Nel ricorso per cassazione la violazione dell'art. 115 c.p.c. è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o esercita poteri istruttori non consentiti; non è sufficiente contestare la valutazione delle prove o sollecitare una nuova lettura del merito.
  • Il giudicato interno si forma sui capi della sentenza di primo grado che non siano stati specificamente impugnati, con conseguente preclusione di ogni successivo riesame di quelle statuizioni.
  • La consulenza/perizia di parte costituisce mera allegazione difensiva priva di autonomo valore probatorio e il giudice di merito non è tenuto a confutarne espressamente il contenuto se il proprio convincimento si fonda su valutazioni incompatibili con essa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.