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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15280/2024 del 31/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un dipendente di un'azienda sanitaria che aveva chiesto l'accertamento di avere svolto, tra il 1 luglio 1998 e il 28 febbraio 2003, funzioni riconducibili a un incarico dirigenziale amministrativo di struttura semplice (Area gestione del personale, U.O. trattamento giuridico), con conseguente condanna dell'ente al pagamento delle differenze tra la retribuzione percepita come collaboratore amministrativo categoria DS e quella spettante per le mansioni superiori dirigenziali, quantificate in euro 43.387,72. La Corte d'appello aveva confermato la decisione di primo grado, ritenendo provato sia il conferimento di un incarico temporaneo per la copertura del posto vacante sia l'effettivo svolgimento delle relative funzioni, applicando il principio di retribuzione proporzionata ex art. 36 Cost. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c., per asserita omissione di esame delle doglianze di appello e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; 2) violazione degli artt. 36 Cost., 2, comma 2, d.lgs. 165/2001, 15, comma 1, d.lgs. 502/1992, 24 d.lgs. 29/1993, 27 CCNL 5.12.1996 e 8.6.2000, per avere la Corte erroneamente qualificato i fatti come mansioni superiori dirigenziali, pur trattandosi - secondo la ricorrente - di mansioni proprie dell'inquadramento posseduto, e per avere disapplicato il principio di onnicomprensività della retribuzione del pubblico dipendente; 3) violazione delle regole sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. e norme processuali correlate, per avere la Corte ritenuto assolto dal lavoratore l'onere probatorio e posto a carico dell'ente la prova contraria. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, osservando che le censure tendevano a contestare la ricostruzione in fatto e che, sul piano giuridico, la decisione impugnata era conforme all'orientamento secondo cui l'assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall'assetto organizzativo integra mansioni superiori rilevanti ex art. 52 d.lgs. 165/2001, anche se manchi il concorso, un atto formale o la previa fissazione degli obiettivi. Ha ritenuto infondato anche il terzo motivo, confermando che, una volta provati il conferimento dell'incarico e l'effettivo svolgimento delle funzioni superiori, l'ente era onerato della prova contraria, risultata carente. Il ricorso è stato pertanto rigettato con condanna dell'azienda sanitaria alle spese del giudizio di legittimità.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso dell'azienda sanitaria, confermando la sentenza d'appello che aveva riconosciuto al dipendente il diritto alle differenze retributive per mansioni superiori dirigenziali effettivamente svolte. La Corte ha ritenuto inammissibili le censure sui primi due motivi perché, in sostanza, miravano a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove, oltre a non cogliere un errore giuridico della decisione impugnata, che era invece coerente con il principio per cui l'assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale prevista dall'organizzazione aziendale integra mansioni superiori ex art. 52 d.lgs. 165/2001. Ha ritenuto infondato il terzo motivo sulla prova, perché il lavoratore aveva assolto al proprio onere dimostrando incarico ed esercizio delle funzioni, mentre l'ente non aveva fornito una prova contraria specifica e ammissibile. L'azienda sanitaria è stata condannata anche alle spese del giudizio di legittimità, oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    È richiamato per denunciare la pretesa violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte non ravvisa però alcuna nullità rilevante, qualificando la censura come sostanzialmente diretta a contestare il merito della decisione.

  • art. 36 Cost.

    È richiamato quale fondamento del diritto a una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro effettivamente prestato, usato dalla Corte per giustificare il riconoscimento delle differenze retributive in caso di svolgimento di mansioni superiori.

  • art. 2, comma 2, d.lgs. n. 165/2001

    È menzionato tra le norme invocate dalla ricorrente; la Corte non ne accoglie la lettura restrittiva, confermando l'applicazione della disciplina sulle mansioni superiori al pubblico impiego contrattualizzato.

  • art. 15, comma 1, d.lgs. n. 502/1992

    È richiamato dalla ricorrente per sostenere la tesi dell'erronea qualificazione della posizione svolta; la Corte non aderisce a tale censura.

  • art. 24 d.lgs. n. 29/1993

    È citato nel secondo motivo come norma di riferimento del personale dirigenziale; la Corte esclude che il caso rientrasse in una mera vicenda interna alla carriera dirigenziale, trattandosi invece di svolgimento di fatto di mansioni dirigenziali da parte di un funzionario.

  • art. 27 CCNL 5.12.1996

    È invocato per sostenere la disciplina dell'incarico dirigenziale; la Corte chiarisce che la fattispecie concreta non era quella del conferimento di incarico a soggetto già dirigente, ma di svolgimento di fatto di funzioni dirigenziali.

  • art. 27 CCNL 8.6.2000

    È richiamato nel medesimo contesto del secondo motivo; la Corte ne esclude la pertinenza come disciplina del rapporto in esame.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte conferma invece che, provato dal lavoratore il conferimento e l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, la prova contraria gravava sull'ente.

  • art. 113 c.p.c.

    È citato tra le norme processuali asseritamente violate nella censura sull'onere della prova; la Corte non ravvisa violazioni autonome idonee a scalfire la decisione.

  • art. 115 c.p.c.

    È invocato dalla ricorrente per contestare la valutazione delle prove; la Corte considera la doglianza inammissibile perché diretta a ottenere un riesame del merito.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo per censurare l'apprezzamento del materiale istruttorio; la Corte ritiene la censura inammissibile/infondata in quanto sollecitava una rivalutazione del fatto.

  • art. 132 c.p.c.

    È menzionato tra le norme processuali dedotte nel terzo motivo; la Corte non ne accoglie la violazione.

  • art. 416 c.p.c.

    È richiamato nel terzo motivo in relazione alla contestazione e alle difese; la Corte non ne trae conseguenze favorevoli alla ricorrente.

  • art. 52 d.lgs. n. 165/2001

    "l'assegnazione di fatto di un funzionario non dirigente ad una posizione dirigenziale, prevista dall'atto aziendale e dal provvedimento di graduazione delle funzioni, costituisce espletamento di mansioni superiori"

    La Corte ribadisce che l'assegnazione di fatto a una posizione dirigenziale integra mansioni superiori rilevanti ai fini del trattamento economico, anche in assenza di procedura concorsuale, atto formale o previa fissazione degli obiettivi.

  • art. 2103 c.c.

    È evocato dalla ricorrente quale norma ritenuta inapplicabile; la Corte, seguendo la ratio dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, conferma comunque il diritto al maggior trattamento economico per le mansioni superiori svolte.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico del ricorrente soccombente.

Massime di principio

  • Nel pubblico impiego contrattualizzato, l'assegnazione di fatto di un dipendente non dirigente a una posizione dirigenziale prevista dall'assetto organizzativo può integrare mansioni superiori ai fini dell'art. 52 d.lgs. 165/2001, con diritto al corrispondente trattamento economico.
  • La mancanza di concorso, di un atto formale di conferimento o della previa fissazione degli obiettivi non esclude, di per sé, la rilevanza dell'espletamento di fatto di mansioni superiori, quando tali funzioni risultino in concreto svolte e riferibili a una posizione organizzativa prevista.
  • Quando il lavoratore dimostri il conferimento di fatto dell'incarico e l'effettivo svolgimento delle mansioni superiori, incombe sull'amministrazione la prova contraria circa la diversa natura delle attività svolte o l'insussistenza dei presupposti del maggior trattamento.
  • Le censure di legittimità che, sotto la veste della violazione di legge o di norme processuali, mirano in realtà a una nuova valutazione dei fatti e delle prove sono inammissibili in cassazione.
  • Il principio di onnicomprensività della retribuzione del dipendente pubblico non impedisce il riconoscimento di differenze retributive quando sia accertato lo svolgimento di mansioni superiori rispetto all'inquadramento posseduto.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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