Cassazione Civile, Ordinanza n. 18301/2026 del 06/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (agente riscossione)
La controversia
La lite origina dall’impugnazione di un preavviso di iscrizione ipotecaria fondato su sette cartelle di pagamento. La contribuente ha dedotto di non avere mai ricevuto le cartelle sottese, né gli avvisi di accertamento prodromici. In primo grado il ricorso è stato accolto per mancata prova della rituale notificazione delle cartelle; in appello, dopo una precedente cassazione con rinvio sulla questione della tempestività dell’appello, la CTR ha accolto parzialmente il gravame dell’agente della riscossione ritenendo provata la notifica di sei cartelle sulla base di estratti di ruolo e copie degli avvisi di ricevimento. Con il ricorso per cassazione la contribuente ha dedotto, da un lato, violazione di norme processuali e sostanziali per asserito travisamento della certificazione notarile e omesso esame di eccezioni relative alla prova della notifica e all’omessa notifica degli avvisi di accertamento; dall’altro, violazione delle norme sul contraddittorio per mancata declaratoria di improcedibilità o per omessa integrazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate nel giudizio di rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché formulato in modo promiscuo, cumulating censure incompatibili tra loro (violazione di legge, omessa pronuncia, motivazione apparente e vizio motivazionale) e, comunque, perché le contestazioni sulla prova documentale non erano specificamente autosufficienti; ha inoltre rilevato che il preteso travisamento della certificazione notarile era irrilevante e che la doglianza sugli avvisi di accertamento era inconferente, poiché l’omessa o tardiva impugnazione delle cartelle rende irretrattabili i crediti iscritti a ruolo. Il secondo motivo è stato respinto perché l’Agenzia delle Entrate era stata ritualmente evocata nel giudizio di riassunzione e, comunque, era contumace nel rinvio, sicché il contraddittorio era regolare. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna della ricorrente alle spese in favore dell’agente della riscossione e con attestazione dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La censura di violazione dei criteri di valutazione della prova è stata ritenuta inammissibile perché confusa con altri vizi eterogenei e non autosufficientemente articolata.
Richiamato nel motivo, ma la Corte ha escluso che vi fosse una corretta e specifica deduzione di violazione dei criteri di valutazione delle prove.
L’onere della prova della rituale notificazione delle cartelle e della specifica contestazione delle copie incombe secondo i principi generali; la doglianza è stata comunque dichiarata inammissibile per difetto di specificità.
Richiamato nel motivo, ma non decisivo ai fini della soluzione; la Corte ha escluso il dedotto travisamento documentale.
La contestazione della conformità all’originale di copie fotostatiche di relata o avviso di ricevimento deve essere specifica; un mero disconoscimento generico è insufficiente.
La doglianza di omessa pronuncia non è stata accolta, anche perché inserita in modo promiscuo nel motivo e perché le questioni indicate non risultavano specificamente e tempestivamente dedotte.
comma primo, numeri 3, 4 e 5
Non è ammissibile cumulare nello stesso motivo censure tra loro incompatibili riferite ai diversi vizi di legittimità.
Il precedente giudizio di cassazione aveva già chiarito l’applicabilità del termine lungo d’impugnazione nel processo tributario in relazione alla nullità della notificazione della sentenza.
La Corte ha corretto la motivazione della decisione di appello, ritenendo comunque conforme a diritto l’esito sul punto probatorio.
Invocato per la presunta necessità di integrazione del contraddittorio, ma il motivo è stato ritenuto infondato perché l’Agenzia delle Entrate era stata ritualmente evocata.
Invocato per la presunta improcedibilità, ma la Corte ha escluso la mancanza di contraddittorio nel giudizio di rinvio.
Richiamato per verificare la tempestiva riproposizione delle eccezioni in appello; la Corte ha osservato che la censura sul punto non era stata specificamente autosufficiente.
È stata richiamata la possibilità di produrre in appello la documentazione relativa alle notifiche.
art. 4, comma 1, d.l. 119/2018
Tre cartelle residue risultavano annullate automaticamente perché di importo inferiore a 1000 euro, circostanza non idonea a far venir meno l’interesse al ricorso.
art. 4, comma 4, d.l. 41/2021 conv. in l. 69/2021
Una ulteriore cartella risultava annullata per effetto della definizione agevolata prevista dalla norma, senza eliminare l’interesse alla decisione sulla legittimità del preavviso ipotecario.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ricorrono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
Richiamato come base del contributo unificato aggiuntivo dovuto in caso di rigetto.
Le riproduzioni fotografiche hanno efficacia probatoria pari all’originale salvo specifico e circostanziato disconoscimento.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è inammissibile cumulare nello stesso motivo censure eterogenee e tra loro incompatibili, come violazione di legge, omessa pronuncia e vizio di motivazione, quando ciò renda impossibile individuare con chiarezza la doglianza effettivamente proposta.
- Chi contesta la prova documentale di notifiche effettuate mediante copie fotostatiche o avvisi di ricevimento deve formulare un disconoscimento specifico e circostanziato, indicando puntualmente le difformità rispetto all’originale; il mero disconoscimento generico non è sufficiente.
- La parte che deduce in cassazione questioni di fatto non esaminate dalla sentenza impugnata ha l’onere di indicare specificamente in quale atto dei gradi di merito le abbia già proposte, secondo il principio di autosufficienza del ricorso.
- Nel processo tributario è ammissibile la produzione in appello di documenti a sostegno della notifica delle cartelle, nei limiti previsti dal regime processuale speciale.
- L’omessa o tardiva impugnazione della cartella di pagamento comporta l’irretrattabilità dei crediti iscritti a ruolo, con conseguente irrilevanza delle doglianze sugli atti presupposti quando la contestazione investa ormai un atto consequenziale.
- La nullità della notificazione della sentenza di primo grado impedisce la decorrenza del termine breve di impugnazione e può rendere tempestivo l’appello proposto nel termine lungo.
- L’integrazione del contraddittorio non è dovuta quando il soggetto asseritamente pretermesso risulti in realtà ritualmente evocato e contumace nel giudizio di rinvio.
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