Cassazione Civile, Ordinanza n. 32900/2025 del 17/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il terzo e il quarto, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, affinché riesamini la controversia con motivazione adeguata e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Una società esercente attività di poliambulatorio di analisi cliniche aveva ricevuto un avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2007 con rideterminazione analitico-induttiva del reddito imponibile e della base IRAP, fondata sullo scostamento dei ricavi dichiarati dagli indicatori di normalità economica previsti dalla L. n. 296 del 2006. Dopo il rigetto del ricorso in primo grado e dell’appello, la società incorporante ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza d’appello per omessa o apparente motivazione, perché la CTR non avrebbe risposto a due specifiche censure di appello; (2) ancora nullità per violazione dell’obbligo di motivazione, con riferimento al mancato esame delle doglianze sulla natura meramente presuntiva degli indicatori di normalità economica e sulla non automaticità dell’accertamento; (3) violazione delle norme sull’accertamento analitico-induttivo e sulle presunzioni, assumendo che la mera antieconomicità non basti a fondare l’accertamento; (4) erronea liquidazione delle spese di lite anche del primo grado. La Corte ha rilevato che la sentenza regionale era del tutto priva di risposta alle censure di appello effettivamente proposte e che, anche a volerla intendere motivata per relationem, non consentiva di verificare l’esame dei motivi di gravame; ha quindi accolto i primi due motivi, dichiarando assorbiti gli altri, cassando la sentenza e rinviando al giudice tributario di appello in diversa composizione per nuovo esame con congrua motivazione, anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D. Lgs. n. 546 del 1992
la sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione; la sua assenza integra vizio di motivazione rilevante in cassazione.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la decisione è nulla se manca la motivazione o se questa è solo apparente.
richiama il dovere di chiarezza e sinteticità della motivazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
consente di denunciare in cassazione la nullità della sentenza per vizi processuali, tra cui la motivazione mancante o apparente.
art. 1, comma 14, L. n. 296 del 2006
gli indicatori di normalità economica sono strumenti sperimentali/provvisori; l’ufficio, in caso di accertamento fondato su di essi, deve motivare e fornire elementi di prova a sostegno dei maggiori ricavi o compensi.
art. 1, comma 14-bis, L. n. 296 del 2006
gli scostamenti dagli indicatori non determinano accertamenti automatici.
art. 1, comma 14-ter, L. n. 296 del 2006
in caso di accertamento, l’ufficio deve motivare e provare gli scostamenti riscontrati.
art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 600 del 1973
l’accertamento analitico-induttivo richiede presupposti sostanziali e non può essere fondato sulla sola antieconomicità in modo apodittico.
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova, per sostenere che non basta il mero scostamento statistico.
richiamato per il tema delle presunzioni semplici.
richiamato per la necessità di gravità, precisione e concordanza delle presunzioni.
art. 15 del D. Lgs. n. 546 del 1992
invocato per contestare la liquidazione delle spese del doppio grado.
norma procedurale che ha consentito la trattazione camerale del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
la motivazione deve rispettare il cd. minimo costituzionale; la sua mancanza o apparenza rende nulla la sentenza.
l’accoglimento di un motivo che travolge la sentenza esplica effetto espansivo interno sui capi dipendenti, come quello sulle spese.
artt. 383 e 384, comma 2, c.p.c.
disciplinano la cassazione con rinvio e i poteri del giudice di rinvio.
art. 62, comma 2, D. Lgs. n. 546 del 1992
richiamato per il rinvio nel processo tributario e per le spese.
le spese del giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.
Massime di principio
- La sentenza d’appello è nulla quando non affronta in modo percepibile le specifiche censure dedotte con i motivi di gravame, perché manca il minimo costituzionale della motivazione.
- La motivazione per relationem alla decisione di primo grado è valida solo se consente di verificare che il giudice d’appello abbia effettivamente esaminato e disatteso i motivi di appello; una mera adesione apodittica non basta.
- Negli accertamenti fondati su indici di normalità economica o su elementi statistici, l’ufficio non può limitarsi a sostituire il reddito dichiarato con un reddito di "normalità": deve indicare e provare gli elementi che sorreggono la pretesa impositiva.
- L’antieconomicità della gestione può costituire un indizio rilevante, ma non legittima automaticamente l’accertamento in assenza di una motivazione coerente e di un effettivo esame delle allegazioni difensive del contribuente.
- Quando viene cassato un capo principale della sentenza, i capi dipendenti, come quello sulle spese, possono restare assorbiti per effetto espansivo interno della cassazione.
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