Cassazione Civile, Ordinanza n. 02788/2026 del 08/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA 2018, chiesto da una società cessionaria, per l’importo di euro 113.063,00. L’Ufficio aveva negato il rimborso perché il credito proveniva da una società cedente ritenuta "di comodo" o non operativa ai sensi dell’art. 30 L. 724/1994, in quanto non operativa per tre periodi d’imposta consecutivi e priva di operazioni rilevanti IVA sufficienti. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva annullato il diniego ritenendo violato il contraddittorio endoprocedimentale, perché la contribuente non era stata messa in condizione di interloquire prima dell’adozione del provvedimento e di superare la presunzione di non operatività della cedente. L’Agenzia delle entrate ricorre in cassazione con due motivi: 1) violazione degli artt. 12, comma 7, L. 212/2000, 30 L. 724/1994 e 2697 c.c., sostenendo che il contraddittorio preventivo non fosse dovuto nel procedimento di diniego del rimborso, che la contribuente già conosceva i fatti posti a base della richiesta, che comunque non aveva assolto la prova di resistenza, e che l’interpello disapplicativo presentato dalla cedente equivalesse al contraddittorio; 2) violazione degli artt. 132 c.p.c., 118 disp. att. c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992 per motivazione apparente, perché la sentenza di merito non avrebbe spiegato quali elementi fattuali la contribuente avrebbe potuto far valere e perché la prova di resistenza dovesse dirsi integrata.
La decisione
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, ritenendo che la decisione di merito abbia erroneamente applicato il principio del contraddittorio endoprocedimentale al caso concreto. In materia di società di comodo, osserva che il contraddittorio è già tipicamente disciplinato dalla procedura di interpello disapplicativo prevista dall’art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994 e dal D.M. 19 luglio 1998, n. 259, sicché non può dirsi che il diniego di rimborso sia nullo solo perché non preceduto da un ulteriore contraddittorio informale. L’unico momento deputato a far valere le ragioni giustificative è l’interpello disapplicativo. Il secondo motivo è dichiarato assorbito. La sentenza impugnata viene cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, affinché riesamini la controversia tenendo conto dei principi richiamati e della successiva giurisprudenza unionale sulla incompatibilità dell’art. 30 L. 724/1994 con la direttiva IVA.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma evocata come parametro della censura per violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
norma evocata come parametro della censura per nullità della sentenza per motivazione apparente
è richiamato per il contraddittorio endoprocedimentale; la Corte ne circoscrive l’applicazione ai casi previsti e, per i rimborsi IVA, riconosce la rilevanza della procedura tipica di interpello disapplicativo in materia di società di comodo
disciplina le società non operative; la Corte evidenzia che, in tale ambito, il contraddittorio è tipicamente strutturato tramite interpello disapplicativo
richiamato dalla ricorrente in tema di onere della prova e prova di resistenza
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
evocato in relazione al vizio di motivazione apparente
evocato in relazione al dovere di motivazione della sentenza
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
evocato in relazione alla motivazione della sentenza tributaria
art. 30, comma 4-bis, L. 724/1994
individua la facoltà del contribuente di chiedere la disapplicazione della disciplina sulle società non operative tramite interpello
disciplina procedurale dell’interpello disapplicativo
artt. 37-bis, commi 8 e 9, D.P.R. 600/1973
richiamati come quadro di riferimento della procedura di interpello disapplicativo
menzionato come disposizione sopravvenuta, non applicabile ratione temporis, che ha introdotto una disciplina generale del contraddittorio
direttiva 2006/112/CE
richiamata insieme ai principi unionali di neutralità e proporzionalità come incompatibili, secondo la Corte di giustizia UE, con la disciplina interna sulle società di comodo
principio di neutralità dell’IVA
citato come parametro unionale di incompatibilità della disciplina interna sulle società non operative
principio di proporzionalità
citato come parametro unionale di incompatibilità della disciplina interna sulle società non operative
Massime di principio
- In materia tributaria, il contraddittorio endoprocedimentale ha portata generalizzata per i tributi armonizzati, ma la sua violazione comporta invalidità dell’atto solo se il contribuente indica in concreto le difese che avrebbe potuto svolgere e non formula un’opposizione meramente pretestuosa.
- Per i tributi non armonizzati, il contraddittorio preventivo sussiste solo nei casi espressamente previsti dalla legge.
- Nel procedimento relativo alle società non operative, la procedura di interpello disapplicativo costituisce la sede tipica e legale del contraddittorio endoprocedimentale; non è necessario sovrapporre a tale meccanismo un ulteriore obbligo generale di previa interlocuzione informale prima del diniego fondato sulla presunzione di inoperatività.
- Quando la disciplina speciale prevede uno specifico strumento di confronto preventivo, il giudice deve verificare se la parte abbia utilizzato quella sede per far valere le proprie ragioni, anziché desumere automaticamente la nullità del provvedimento per la sola mancanza di un diverso contraddittorio.
- In tema di rimborso IVA negato per applicazione della disciplina delle società di comodo, la valutazione della legittimità del diniego va compiuta considerando anche l’assetto unionale, che può incidere sulla persistenza applicativa della normativa interna.
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