Sentenza del 20/05/2019 n. 13532 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
C.S. ha impugnato la decisione della Corte d'appello di Roma che aveva dichiarato tardiva e quindi inammissibile l'opposizione proposta contro l'ordinanza che aveva riconosciuto la legittimità del licenziamento. Il ricorrente sosteneva che la comunicazione dell'ordinanza tramite PEC non fosse validamente perfezionata, poiché la casella del suo difensore risultava piena, e che la cancelleria avrebbe dovuto inviare la comunicazione anche all'altro difensore domiciliatario munito di PEC. Contestava inoltre la decorrenza dei termini per l'opposizione. E-distribuzione ha proposto ricorso incidentale, lamentando l'omessa pronuncia su un'eccezione di giudicato e contestando la dichiarazione di inammissibilità della propria domanda riconvenzionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale di C.S. sia quello incidentale di E-distribuzione. Ha stabilito che la mancata consegna della PEC per saturazione della casella è imputabile al destinatario e legittima il deposito del provvedimento in cancelleria, senza obbligo per la cancelleria di effettuare ulteriori comunicazioni all'altro difensore. Da tale deposito decorre il termine per proporre opposizione, sicché l'opposizione di C.S. è stata correttamente dichiarata tardiva e inammissibile. La Corte ha inoltre confermato che l'ordinanza non opposta, o opposta tardivamente, acquisisce efficacia di giudicato; di conseguenza, la domanda riconvenzionale proposta dalla società nel giudizio di opposizione tardivo è inammissibile. Le spese sono state compensate tra le parti, con obbligo per entrambe di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Legge 28 giugno 2012, n. 92, articolo 1, commi 47 e seguenti, in particolare commi 49 e 51
"Il provvedimento conclusivo della fase sommaria è soggetto a opposizione entro il termine previsto dalla legge"
L'ordinanza resa nella fase sommaria del rito Fornero deve essere opposta entro il termine di legge; in mancanza di opposizione tempestiva acquista carattere definitivo e può formare giudicato.
"Le comunicazioni e notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica"; "le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario"
Quando la PEC non viene consegnata per una causa imputabile al destinatario, come la casella piena, la comunicazione si perfeziona mediante deposito in cancelleria. Solo in caso di causa non imputabile al destinatario devono essere utilizzate le modalità alternative previste dalla legge.
Legge 21 gennaio 1994, n. 53, articolo 3-bis
La notificazione telematica impone al difensore di dotarsi degli strumenti necessari per ricevere e leggere gli atti, salvo che dimostri un malfunzionamento imprevedibile, incolpevole e non imputabile.
Codice di procedura civile, articoli 156 e 159
La mancata comunicazione a tutti i difensori della stessa parte non determina automaticamente la nullità dell'atto o della comunicazione, quando la comunicazione effettuata è comunque idonea a produrre gli effetti processuali previsti.
Codice di procedura civile, articolo 327
Costituisce un termine generale di impugnazione decorrente dalla pubblicazione della decisione; nel caso concreto l'opposizione risultava tardiva anche rispetto a tale termine semestrale.
Codice di procedura civile, articolo 366, comma 1, numeri 4 e 6
Il ricorso per cassazione deve indicare in modo specifico gli atti e i documenti su cui si fondano le censure, trascrivendone o riportandone il contenuto essenziale; il mancato rispetto dell'onere di specificità comporta l'inammissibilità del motivo.
Codice di procedura civile, articoli 112, 329, 346 e 434
La denuncia di omessa pronuncia richiede l'indicazione precisa della domanda o eccezione non esaminata. Inoltre, la decisione può contenere una reiezione implicita quando la soluzione adottata sia incompatibile con la pretesa dedotta.
Codice di procedura civile, articoli 334, 343 e 371
La Corte ha richiamato, per analogia, la regola secondo cui l'impugnazione incidentale tardiva perde efficacia quando l'impugnazione principale è dichiarata inammissibile; lo stesso principio opera per la domanda riconvenzionale proposta in un'opposizione tardiva.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater
In caso di rigetto o inammissibilità del ricorso, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso originario.
Massime di principio
- La saturazione della casella PEC del difensore è normalmente considerata una circostanza imputabile al destinatario e non giustifica la rimessione in termini.
- Quando una comunicazione di cancelleria via PEC non va a buon fine per causa imputabile al destinatario, il deposito dell'atto in cancelleria è sufficiente a far decorrere il termine processuale; la cancelleria non deve necessariamente tentare la comunicazione presso tutti gli eventuali difensori della parte.
- Il difensore deve monitorare regolarmente la propria PEC e mantenerla funzionante e capiente, poiché la mancata lettura o ricezione dovuta a problemi di gestione dell'utenza non impedisce il decorso dei termini.
- Nei procedimenti con termini brevi e decadenziali, come il rito previsto dalla legge n. 92 del 2012, è necessario verificare tempestivamente sia le comunicazioni PEC sia i depositi in cancelleria.
- Un provvedimento sommario non opposto tempestivamente può diventare definitivo e formare giudicato; le iniziative processuali successive non possono normalmente riaprire la controversia.
- Una domanda riconvenzionale proposta in un'opposizione tardiva può essere dichiarata inammissibile perché l'inammissibilità dell'opposizione impedisce di rimettere in discussione gli effetti definitivi del provvedimento originario.
- Nel ricorso per cassazione è essenziale indicare con precisione gli atti processuali, le eccezioni e i documenti sui quali si fondano le censure; il rinvio generico agli atti del giudizio di merito non è sufficiente.
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