Sentenza del 20/05/2019 n. 115 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Verifiche "a tavolino" - Processo verbale - Obbligo consegna - Non sussiste - Operazioni inesistenti - Presunzioni - Utilizzo - Legittimità -
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva, da un lato, che nelle verifiche cosiddette "a tavolino" fosse obbligatoria la consegna del processo verbale di chiusura delle operazioni e, dall'altro, contestava l'accertamento fondato sulla presunta inesistenza delle operazioni fatturate. L'Amministrazione aveva valorizzato la genericità dell'oggetto delle fatture, lo status di società di comodo della società emittente, l'assenza di personale adeguato a svolgere i servizi, la mancanza di documentazione sull'effettività delle prestazioni e il prelievo in contanti dell'importo fatturato subito dopo il bonifico.
La decisione
La pretesa dell'Amministrazione è stata ritenuta legittima. Nelle verifiche a tavolino non sussiste necessariamente l'obbligo di consegnare al contribuente una copia del processo verbale di chiusura delle operazioni. Gli elementi raccolti costituiscono presunzioni gravi, precise e concordanti idonee a fondare l'accertamento analitico-induttivo ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera d), del D.P.R. n. 600/1973. Una volta forniti tali elementi presuntivi, spettava al contribuente dimostrare concretamente l'effettività delle operazioni contestate; tale prova contraria non è stata ritenuta sufficiente.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lettera d), D.P.R. n. 600/1973
L'accertamento può essere fondato su presunzioni "gravi, precise e concordanti".
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di ricostruire il reddito imponibile mediante presunzioni qualificate, purché gli elementi utilizzati siano convergenti e idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni contestate.
Massime di principio
- Nelle verifiche svolte esclusivamente mediante esame documentale presso gli uffici dell'Amministrazione, la mancata consegna di un processo verbale di chiusura non determina automaticamente l'illegittimità dell'accertamento.
- La presunta inesistenza di operazioni può essere dimostrata anche tramite una pluralità di indizi, senza che sia sempre necessaria una prova diretta dell'inesistenza della prestazione.
- La genericità delle fatture, l'inadeguatezza organizzativa del prestatore, lo status di società di comodo, l'assenza di documentazione esecutiva e i movimenti finanziari anomali possono, valutati complessivamente, costituire presunzioni gravi, precise e concordanti.
- Quando l'Amministrazione presenta una serie coerente di elementi presuntivi, il contribuente deve fornire una prova concreta dell'effettività delle operazioni, ad esempio contratti, relazioni, report, corrispondenza, documentazione tecnica e dimostrazione dei risultati conseguiti.
- La regolare contabilizzazione e il pagamento tramite bonifico non sono, da soli, sufficienti a dimostrare l'effettività di una prestazione se sussistono ulteriori indizi contrari, soprattutto quando l'importo viene immediatamente prelevato in contanti dal soggetto emittente.
Testo integrale
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