Sentenza del 20/05/2019 n. 702 - Comm. Trib. Prov. Torino
Tributi regionali - Imposta regionale attività produttive (Irap) - Indeducibilità del costo del lavoro - Appalti di servizi - Non sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda la deducibilità, ai fini IRAP, dei costi del lavoro sostenuti nell'ambito di un contratto per la gestione dei rifiuti urbani. L'impresa sosteneva che il rapporto fosse qualificabile come appalto di servizi e che, pertanto, potesse beneficiare delle deduzioni previste dall'art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), del D.Lgs. n. 446/1997. L'Amministrazione finanziaria riteneva invece applicabile l'esclusione prevista per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma. Il punto decisivo era stabilire se il contratto comportasse un effettivo trasferimento del rischio operativo all'impresa oppure se la remunerazione fosse integralmente garantita dall'amministrazione.
La decisione
La sentenza ha qualificato il rapporto come appalto di servizi e non come concessione di servizi, poiché l'attività era remunerata integralmente dall'amministrazione mediante un corrispettivo predeterminato, indipendente dalla riscossione dei canoni e delle imposte dagli utenti. Non gravando sull'impresa il rischio d'impresa, non ricorrevano i presupposti della concessione. Di conseguenza, l'impresa operante nel settore della gestione dei rifiuti urbani aveva diritto alle deduzioni IRAP del costo del lavoro previste dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997.
Norme richiamate
Art. 11, comma 1, lettera a), numeri 2), 3) e 4), D.Lgs. n. 446/1997
La deducibilità del costo del lavoro è prevista in deroga al generale principio di indeducibilità, ma è esclusa per le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori indicati dalla norma.
L'esclusione dalle deduzioni riguarda le imprese che operano effettivamente in regime di concessione e a tariffa. Essa non si applica alle imprese che svolgono gli stessi servizi sulla base di un appalto, purché non assumano il rischio operativo tipico della concessione.
Diritto dell'Unione europea in materia di concessioni e appalti di servizi
È appalto di servizi il contratto in cui la remunerazione è integralmente assicurata dall'amministrazione e non grava sull'operatore economico un rischio d'impresa.
La distinzione tra appalto e concessione dipende principalmente dall'effettivo trasferimento del rischio operativo. Se il corrispettivo è predeterminato e indipendente dalla riscossione presso gli utenti, il rapporto è qualificabile come appalto di servizi.
Massime di principio
- Per distinguere un appalto di servizi da una concessione non è decisivo il nome attribuito al contratto, ma la sua struttura economica concreta e, soprattutto, l'esistenza di un effettivo rischio operativo a carico dell'operatore.
- Quando l'amministrazione garantisce integralmente un corrispettivo predeterminato, indipendente dai ricavi riscossi dagli utenti, il contratto tende a essere qualificato come appalto di servizi e non come concessione.
- Nel settore della gestione dei rifiuti e negli altri settori indicati dall'art. 11 del D.Lgs. n. 446/1997, l'esclusione dalle deduzioni IRAP del costo del lavoro opera per le imprese in concessione e a tariffa, non automaticamente per tutte le imprese che svolgono quel tipo di attività.
- Ai fini fiscali, la qualificazione giuridica del rapporto deve essere verificata considerando chi sopporta il rischio della domanda, della riscossione e della gestione economica del servizio.
- La presenza di un pagamento pubblico certo e predeterminato costituisce un elemento rilevante, ma la qualificazione finale richiede comunque l'esame complessivo delle clausole contrattuali e dell'effettiva distribuzione dei rischi.
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