Sentenza del 20/05/2019 n. 279 - Comm. Trib. Prov. Pescara
Possibilità di firmare digitalmente gli atti sanzionatori tributari - Sussiste - Inapplicabilità dell'art. 2, comma 1, lett. e) del D.lgs 13.12.2017 n. 217 in assenza dei decreti attuativi - Non sussiste - Contributo unificato tributario dovuto anche per atti con valore pari a zero - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso relativo al parziale omesso versamento del contributo unificato tributario dovuto per un ricorso in appello. Ha dedotto: l’inesistenza o invalidità dell’atto per mancanza di sottoscrizione valida, sostenendo che la firma digitale degli atti sanzionatori tributari fosse subordinata all’emanazione di decreti attuativi; l’insufficienza o apparenza della motivazione; l’inesistenza dell’obbligo di versare il contributo unificato per gli atti o le domande aventi valore pari a zero.
La decisione
Il Collegio ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto valida la sottoscrizione digitale dell’atto, poiché la relativa disciplina era applicabile dal 27 gennaio 2018 anche in assenza dei successivi decreti attuativi. Ha inoltre giudicato sufficiente la motivazione dell’avviso, integrata anche dal precedente invito al pagamento, che aveva consentito al contribuente di difendersi adeguatamente. Infine, ha stabilito che il contributo unificato è dovuto anche per ricorsi o domande di valore pari a zero, poiché lo scaglione previsto per le controversie "fino a Euro 2.582,38" comprende ogni valore da zero fino a tale limite. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in Euro 200,00 oltre oneri e accessori.
Norme richiamate
Art. 2, comma 1, lett. e), D.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217
La disposizione estende agli atti di natura sanzionatoria tributaria la possibilità di sottoscrizione digitale.
La norma è stata ritenuta direttamente applicabile dal 27 gennaio 2018. La mancata emanazione dei successivi decreti attuativi non impedisce la validità degli atti sanzionatori tributari firmati digitalmente.
Art. 2, comma 6-bis, D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale)
La disciplina sulla formazione e sottoscrizione digitale degli atti amministrativi è applicabile anche agli atti sanzionatori tributari nei limiti stabiliti dalla normativa successiva.
Tabelle allegate al decreto istitutivo del contributo unificato tributario
Primo scaglione: "fino ad Euro 2.582,38".
L’espressione comprende anche le controversie o domande di valore pari a zero, poiché il limite indica un intervallo che parte da zero e arriva a Euro 2.582,38.
Principio ermeneutico "in claris non fit interpretatio"
"In claris non fit interpretatio".
Quando il testo normativo è chiaro, non sono necessarie interpretazioni ulteriori: la formulazione "fino a Euro 2.582,38" è stata ritenuta sufficientemente chiara per includere anche il valore pari a zero.
Massime di principio
- Gli atti sanzionatori tributari firmati digitalmente dal 27 gennaio 2018 possono essere validi anche se i decreti attuativi previsti dalla normativa non sono stati successivamente emanati, purché la riferibilità dell’atto all’autorità competente sia chiara e non siano compromesse le garanzie difensive.
- La motivazione di un avviso può risultare sufficiente anche attraverso il richiamo a un precedente invito al pagamento o ad altri atti conosciuti dal contribuente, se l’insieme degli elementi consente di comprendere la pretesa e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
- Il contributo unificato tributario può essere dovuto anche per controversie o domande di valore pari a zero quando la relativa tabella prevede uno scaglione indicato come applicabile alle cause "fino a" una determinata soglia.
- Quando un ricorso propone domande distinte riferite a più atti tributari, l’amministrazione può considerare dovuto il contributo unificato in relazione alle diverse pretese, secondo le regole applicabili alla struttura e al valore della controversia.
- La soccombenza del contribuente comporta normalmente il rigetto del ricorso e la condanna al pagamento delle spese di giudizio, salvo diversa decisione motivata del giudice.
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