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Sentenza

Sentenza del 20/05/2019 n. 387 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Imposte ipotecarie e catastali - trust - costituzione - versamento imposta proporzionale - istanza di rimborso - diniego - legittimità - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I ricorrenti hanno contestato il diniego dell'istanza di rimborso delle imposte ipotecarie e catastali versate in misura proporzionale al momento della costituzione del trust e del conferimento di denaro e immobili. Secondo i contribuenti, alla costituzione del trust non si verifica ancora un effettivo arricchimento patrimoniale dei beneficiari, poiché il trasferimento dei beni al trustee è funzionale all'attuazione futura del programma del trust e le attribuzioni ai beneficiari potrebbero non essere ancora avvenute, non essere accettate o non realizzarsi.

La decisione

La Commissione Tributaria ha accolto l'appello dei contribuenti e riformato la decisione di primo grado, ritenendo illegittimo il diniego dell'Agenzia delle Entrate. Ha affermato che il conferimento di beni in trust costituisce, in assenza di un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, un atto fiscalmente neutro ai fini dell'imposizione proporzionale. L'istituzione del vincolo di destinazione non è tassabile di per sé, ma l'imposizione proporzionale può trovare applicazione solo quando il programma del trust abbia avuto esecuzione e si sia verificato un effettivo arricchimento del beneficiario. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 364 del 1989

    Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985 relativa alla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento

    La legge ha consentito all'Italia di riconoscere gli effetti giuridici dei trust regolati da una legge straniera.

  • Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985

    Definizione e disciplina internazionale del trust

    Il trust comporta l'affidamento di beni dal disponente al trustee, che ne diventa proprietario e deve amministrarli secondo uno scopo prestabilito nell'interesse dei beneficiari.

  • Art. 2, comma 47, D.L. n. 262/2006, convertito dalla Legge n. 286/2006

    Imposta sulle successioni e donazioni anche sulla costituzione di vincoli di destinazione

    L'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che la disposizione assoggetti a imposizione anche la costituzione di un trust quale vincolo di destinazione. La Commissione, aderendo al più recente orientamento della Cassazione, ha ritenuto che la norma non comporti una tassazione automatica del vincolo in assenza di un effettivo trasferimento di ricchezza al beneficiario.

  • Ordinanze della Corte di Cassazione n. 3735/2015, n. 3737/2015, n. 3886/2015 e n. 5322/2015; sentenza n. 4482/2016

    Orientamento favorevole all'applicazione dell'imposta proporzionale all'atto di dotazione del trust

    La decisione richiama questo orientamento precedente, secondo cui l'atto di dotazione del trust avrebbe natura imponibile in misura proporzionale.

  • Ordinanze della Corte di Cassazione n. 31445/2018, n. 31446/2018, n. 734/2019 e n. 1131/2019

    Il conferimento di beni e diritti in trust non integra di per sé un trasferimento imponibile

    Il conferimento è generalmente un atto neutro ai fini dell'imposizione indiretta, poiché non determina automaticamente un trapasso di ricchezza o un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario. L'imposta proporzionale diventa dovuta quando il programma del trust viene eseguito e si realizza l'attribuzione patrimoniale.

Massime di principio

  • La mera istituzione di un trust e il trasferimento dei beni al trustee non determinano necessariamente un'imposizione proporzionale, se il trustee riceve i beni solo per amministrarli e destinarli allo scopo previsto.
  • Per applicare l'imposta proporzionale occorre individuare un effettivo incremento patrimoniale del beneficiario, non essendo sufficiente la costituzione astratta di un vincolo di destinazione.
  • La fiscalità del trust deve essere valutata distinguendo tra il momento della dotazione del trust e il successivo momento dell'attribuzione dei beni o dei vantaggi economici ai beneficiari.
  • In presenza di un trust non ancora eseguito, con beneficiari privi di un arricchimento attuale e concreto, l'atto di conferimento può essere considerato fiscalmente neutro e assoggettato alle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa, secondo l'orientamento giurisprudenziale richiamato.
  • La soluzione dipende comunque dalla struttura concreta del trust, dai poteri del trustee, dall'individuazione dei beneficiari e dall'effettiva attribuzione dei beni o del beneficio economico.

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