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Sentenza

Sentenza del 20/05/2019 n. 116 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

IVA - Accertamento con adesione - Sottoscrizione - Clausola transattiva non accertativa - Istanza rimborso per erroneità accordo - Inammissibilità

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato il silenzio dell'Amministrazione sulle istanze di rimborso IVA relative agli anni 2000-2008, sostenendo l'erroneità degli accordi di accertamento con adesione precedentemente sottoscritti. In particolare, ha contestato che la definizione con adesione degli accertamenti per gli anni 2002-2008 impedisse la richiesta di rimborso e ha dedotto anche un possibile vizio del consenso per errore ai sensi dell'art. 1427 c.c. Nell'atto di adesione aveva inoltre inserito una riserva secondo cui la firma non costituiva accettazione degli assunti dell'Ufficio.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello e confermato integralmente la sentenza di primo grado, ritenendo inammissibili le istanze di rimborso perché l'accertamento con adesione preclude ogni forma di impugnazione dell'accordo, comprese le richieste di rimborso che mirino sostanzialmente a rimetterlo in discussione. Tale preclusione opera anche quando il contribuente deduca un errore nel consenso. La riserva apposta nell'atto di adesione è stata ritenuta inefficace. Il contribuente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 2.000 euro.

Norme richiamate

  • Art. 2, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997

    L'accertamento definito con adesione preclude ogni forma di impugnazione.

    La definizione concordata dell'accertamento produce un effetto preclusivo ampio: il contribuente non può successivamente contestare l'accordo né chiedere il rimborso delle somme versate quando tale richiesta costituisca una forma indiretta di impugnazione.

  • Art. 1427 del Codice civile

    Il consenso può essere viziato da errore, violenza o dolo.

    Secondo la decisione, anche la deduzione di un errore nell'adesione non consente di superare la preclusione derivante dall'accertamento con adesione mediante una successiva istanza di rimborso.

  • Cassazione n. 13129/2018

    La giurisprudenza richiamata afferma che l'accertamento con adesione impedisce ogni successiva impugnazione, comprese le istanze di rimborso, perché queste possono rappresentare una contestazione surrettizia dell'accordo.

Massime di principio

  • La sottoscrizione di un accertamento con adesione normalmente rende definitiva la definizione e impedisce successive contestazioni giudiziali o richieste di rimborso fondate sull'erroneità dell'accordo.
  • Un'istanza formalmente qualificata come rimborso può essere considerata inammissibile se, nella sostanza, mira a rimettere in discussione un accertamento già definito con adesione.
  • La preclusione può operare anche quando il contribuente invochi un errore nella formazione del consenso, salvo eventuali rimedi autonomi e specifici diversi dalla semplice richiesta di rimborso, da valutare alla luce del caso concreto.
  • Una riserva unilaterale inserita nell'atto di adesione non neutralizza necessariamente gli effetti vincolanti dell'accordo e può essere ritenuta inefficace.
  • Prima di sottoscrivere un accertamento con adesione è quindi essenziale verificare attentamente la correttezza dei presupposti, degli imponibili e delle imposte, poiché la definizione comporta stabilità dell'accordo e limita fortemente i rimedi successivi.

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