Cassazione Civile, Ordinanza n. 01666/2026 del 25/01/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e gli atti presupposti, deducendo anche che la cartella di pagamento e il ruolo non gli erano mai stati notificati. La commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ma la commissione regionale, investita dell'appello del contribuente, aveva dichiarato l'appello inammissibile per difetto di interesse, ritenendo che la decisione di primo grado avesse già soddisfatto la pretesa azionata e che le censure formulate non incidessero sull'utilità pratica della domanda. Con il ricorso per cassazione il contribuente ha censurato: 1) l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello, sostenendo che la sentenza di primo grado non avesse espressamente annullato cartella e ruolo pur essendo stati impugnati; 2) l'omesso esame di fatti decisivi relativi alla nullità/decadenza della cartella, alla pretesa illegittimità del ruolo e alla mancata chiamata in causa dell'ente impositore; 3) l'omesso esame del suo interesse a ottenere una pronuncia espressa sugli atti impugnati; 4) l'erronea liquidazione delle spese, ritenuta sproporzionata rispetto ai parametri applicabili. Prima della decisione il difensore ha depositato istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, richiamando l'annullamento automatico dei debiti residui fino a 1.000 euro previsto dal d.l. n. 119/2018, in quanto l'importo oggetto di intimazione era di euro 215,08 ed era riferito a carichi affidati entro il 31 dicembre 2010.
La decisione
La Corte ha rilevato che il debito oggetto dell'intimazione rientrava nella previsione di annullamento automatico dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese restano a carico di chi le ha anticipate e che non sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, poiché la misura si applica solo ai casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità.
Norme richiamate
è richiamato come parametro formale dei motivi di ricorso per cassazione, ma la Corte non entra nel merito delle censure poiché dichiara l'estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sulla motivazione e sul contenuto della sentenza tributaria.
invocato dal ricorrente a sostegno della censura sull'appello e sull'interesse a impugnare.
richiamato dal ricorrente per contestare la declaratoria di inammissibilità dell'appello per difetto di interesse.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso come norma violata.
richiamato dal ricorrente nel secondo motivo in tema di riparto dell'onere probatorio.
invocati dal ricorrente per censurare la regolazione delle spese e la condanna per lite temeraria disposta in appello.
richiamato sia per le spese del giudizio tributario sia, nel ragionamento finale, per affermare che le spese restano a carico di chi le ha anticipate in caso di estinzione per cessazione della materia del contendere.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
I debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti alle cartelle per le quali è già intervenuta la richiesta di cui all'articolo 3, sono automaticamente annullati
la Corte applica la norma nel senso che i carichi rientranti nel perimetro temporale e di importo sono annullati automaticamente, con conseguente cessazione della materia del contendere.
è richiamata quale legge di conversione del d.l. n. 119/2018.
richiamato dal ricorrente quale parametro della censura di decadenza della cartella di pagamento.
richiamato dal ricorrente ai fini della liquidazione delle spese.
D.M. n. 247/2014
richiamato dal ricorrente per contestare la misura della liquidazione delle spese come eccedente i parametri tariffari.
richiamato dal ricorrente in tema di determinazione del compenso professionale e, quindi, della liquidazione delle spese.
la Corte lo applica per affermare che, nell'ipotesi di estinzione del giudizio tributario per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
art. 4, comma 1, d.l. n. 119/2018
la Corte esclude il raddoppio del contributo unificato perché la misura non si applica all'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
Massime di principio
- Quando il debito tributario rientra nei presupposti dell'annullamento automatico previsto da una norma sopravvenuta, il giudizio pendente diviene improseguibile per cessazione della materia del contendere.
- L'annullamento ex lege del carico iscritto a ruolo travolge anche gli atti consequenziali della riscossione, rendendo inutile la prosecuzione del contenzioso sull'intimazione di pagamento.
- Nel processo tributario, in caso di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico di chi le ha anticipate, salvo diversa disciplina applicabile.
- Il raddoppio del contributo unificato non è applicabile in via estensiva o analogica ai casi diversi da rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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