Cassazione Civile, Ordinanza n. 24890/2025 del 09/09/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da tre avvisi di accertamento emessi per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 nei confronti di un imprenditore individuale operante nell’assistenza ai parcometri, poi cessato l’attività. L’Ufficio contestava l’utilizzo di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, apparentemente riferite a rapporti con un’altra ditta individuale. La CTR aveva respinto l’appello del contribuente valorizzando plurimi indizi: dichiarazioni spontanee dell’emittente delle fatture, mancanza di contratto scritto o altra documentazione del rapporto, pagamenti in contanti di importi rilevanti, numerazione non progressiva delle fatture, e ritenendo insufficiente l’assoluzione in sede penale. In cassazione il contribuente deduceva cinque motivi: violazione dell’art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, assumendo che la CTR avesse erroneamente preteso la prova del pagamento di fatture false e avesse mal interpretato la portata dell’archiviazione penale; illegittimità degli avvisi per asserita insussistenza dei presupposti del raddoppio dei termini, ma anche deducendo l’intervenuta prescrizione delle annualità 2004 e 2005; nullità degli avvisi per omessa allegazione di atti e verbali relativi ad accessi presso terzi; difetto di motivazione e di riscontro probatorio, sostenendo che la pretesa si fondasse su mere congetture e che esistessero elementi contrari sulla reale esecuzione dei servizi e sulla regolarità delle fatture; infine vizio di insufficiente motivazione della sentenza di primo grado. La Corte ha dichiarato inammissibile il quinto motivo perché rivolto alla sentenza di primo grado e, comunque, infondato; ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché basato su una norma non applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti e perché, in tali ipotesi, il contribuente deve provare l’eventuale fittizietà anche dei ricavi correlati; ha ritenuto inammissibile il secondo per difetto di specificità e per mancata prova che la questione della prescrizione fosse stata ritualmente proposta; ha reputato inammissibile il terzo per novità/difetto di specificità e perché gli atti richiamati risultavano già conosciuti tramite PVC notificato; ha rigettato il quarto, rilevando che l’Amministrazione aveva assolto l’onere di provare, anche per presunzioni, l’oggettiva inesistenza delle operazioni e che il contribuente non aveva fornito prova contraria effettiva. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, senza statuizione sulle spese per mancata difesa scritta dell’Agenzia.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso il vizio di motivazione della sentenza impugnata, ritenendola sorretta da motivazione esistente e sufficiente. Ha inoltre affermato che, in tema di operazioni oggettivamente inesistenti, non trova applicazione la disciplina richiamata dal ricorrente in materia di ricavi e costi fittizi ex art. 14, comma 4-bis, L. 537/1993, ma quella che regola i componenti positivi direttamente afferenti a spese non effettivamente sostenute; in tale contesto, una volta fornita dall’Ufficio la prova presuntiva dell’inesistenza delle operazioni, grava sul contribuente l’onere di dimostrare l’effettività delle operazioni contestate, onere non assolto con la sola fattura o con la regolarità contabile. Gli ulteriori motivi sono stati respinti o dichiarati inammissibili per novità, difetto di specificità o perché rivolti alla sentenza di primo grado. Nessuna statuizione sulle spese, in assenza di difese scritte della resistente. È stato altresì dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002, dei presupposti per il contributo unificato aggiuntivo.
Norme richiamate
art. 14, comma 4-bis, L. 24 dicembre 1993, n. 537
La disposizione invocata dal ricorrente non è applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti; la Corte ne esclude l’uso nel caso concreto.
art. 8, comma 2, d.l. n. 16/2012, conv. con modif. dalla L. n. 44/2012
Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi non concorrono alla formazione del reddito oggetto di rettifica i componenti positivi direttamente afferenti a spese o altri componenti negativi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati o prestati, entro i limiti dell'ammontare non ammesso in deduzione delle predette spese o altri componenti negativi.
È la norma ritenuta applicabile alle operazioni oggettivamente inesistenti; in tali ipotesi i componenti positivi correlati non concorrono al reddito solo entro i limiti indicati e il contribuente deve provare che anche tali ricavi siano fittizi.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di accertamento, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e novità della questione così come dedotta.
Richiamato dal ricorrente in relazione ai termini di accertamento; la Corte non entra nel merito per inammissibilità della censura.
La resistente ha depositato difese solo per partecipare all’eventuale udienza, senza controricorso scritto.
art. 360, secondo comma, c.p.c.
La Corte richiama la possibilità di impugnare la sentenza di primo grado solo nel caso di ricorso per saltum, non ricorrente nella specie.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale deve riguardare un fatto storico specifico; nel caso concreto la censura è stata ritenuta non pertinente e comunque infondata.
Il vizio di omessa pronuncia è deducibile in cassazione solo se la questione era stata ritualmente e specificamente proposta in merito e se il ricorso ne riporta puntualmente il contenuto.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a seguito del rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nelle controversie tributarie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l’Amministrazione può assolvere l’onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta raggiunta tale soglia, spetta al contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate.
- La mera esibizione della fattura, la regolarità formale delle scritture contabili o l’uso di mezzi di pagamento apparentemente regolari non sono, di per sé, idonei a vincere la prova presuntiva dell’inesistenza dell’operazione.
- La disciplina dei componenti reddituali correlati a costi relativi a beni o servizi non effettivamente scambiati opera secondo regole specifiche; non è corretto invocare disposizioni non pertinenti alla fattispecie delle operazioni oggettivamente inesistenti.
- In cassazione, le censure devono essere specifiche, autosufficienti e riferite alla decisione impugnata: sono inammissibili le doglianze nuove, non localizzate negli atti di merito o rivolte alla sola sentenza di primo grado senza ricorso per saltum.
- Il vizio di motivazione è scrutinabile solo nei limiti stretti dell’art. 360, n. 5, c.p.c.; è escluso quando la sentenza contenga una motivazione effettiva e non meramente apparente, idonea a sorreggere la decisione.
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