Cassazione Civile, Ordinanza n. 21767/2022 del 08/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento per IRPEF, IRAP e addizionale comunale 2010 emesso a seguito di indagini bancarie e di un processo verbale della Guardia di finanza, con recupero a tassazione di versamenti ritenuti non giustificati e rideterminazione del reddito di lavoro autonomo e della base IRAP. Il contribuente ha impugnato l'atto deducendo: mancanza di valida sottoscrizione dell'avviso per difetto di prova della delega; nullità della sentenza d'appello per omessa pronuncia sulla violazione del termine di permanenza della verifica ex art. 12, comma 5, L. 212/2000; illegittimità del recupero fondato su movimentazioni di conti intestati ai familiari; violazione delle regole sulle presunzioni e dell'onere della prova per mancata valutazione della documentazione prodotta; omessa o apparente motivazione della decisione; omessa pronuncia sulla mancata considerazione dei costi inerenti all'attività professionale.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo, il secondo, il terzo e il quarto motivo di ricorso. Ha ritenuto infondati il primo motivo sulla sottoscrizione dell'avviso, perché risultava provata la valida delega al sottoscrittore; infondato il secondo, perché la violazione del termine di permanenza nella verifica non comporta nullità dell'attività istruttoria né inutilizzabilità degli elementi acquisiti; infondati e in parte inammissibili il terzo e il quarto, perché l'accertamento bancario e il controllo incrociato sui conti dei familiari erano legittimi e le censure tendevano a rimettere in discussione il merito. Ha invece accolto il quinto, il sesto e il settimo motivo, rilevando che la sentenza regionale era meramente assertiva e apparente nella parte in cui aveva affermato, senza spiegazione, l'inidoneità della documentazione prodotta dal contribuente e senza rendere intelligibile il percorso logico-giuridico seguito, con conseguente cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvio al giudice di merito per nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio o da altro impiegato direttivo da lui delegato; in caso di contestazione, l'Amministrazione deve provare l'esistenza di una valida delega. La mancanza della sottoscrizione o della delega valida comporta nullità dell'atto.
art. 12, comma 5, L. 27 luglio 2000, n. 212
La violazione del termine di permanenza degli operatori presso la sede del contribuente non determina, di per sé, invalidità degli atti di verifica né inutilizzabilità delle prove raccolte.
art. 32 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Gli uffici finanziari possono acquisire copia dei conti bancari e dei rapporti connessi ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi; le risultanze bancarie possono fondare il recupero a tassazione se inserite in un controllo sostanziale legittimo.
art. 39, primo comma, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
L'accertamento può essere condotto attraverso un controllo sostanziale e incrociato quando emergano divergenze tra dichiarato e risultanze istruttorie.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle presunzioni e della prova, ma non accolto nei motivi rigettati o inammissibili.
Richiamato dal ricorrente in relazione alle presunzioni semplici e alla loro valutazione.
Richiamato dal ricorrente per contestare il riparto dell'onere della prova e la valutazione della documentazione prodotta.
La Corte rileva che la sentenza d'appello è viziata per omessa pronuncia/motivazione apparente sui punti devoluti, in particolare sulla prova documentale e sui costi inerenti all'attività.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La sentenza tributaria deve contenere l'esposizione chiara dei motivi in fatto e in diritto; la motivazione apparente integra vizio di nullità.
art. 111, sesto comma, Cost.
I provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati; la carenza del requisito motivazionale rende la sentenza vulnerabile per motivazione apparente o mancante.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Vengono evocati come parametri di ricorso per violazione di legge e nullità del procedimento/sentenza.
Massime di principio
- In tema di avviso di accertamento tributario, la validità della sottoscrizione può essere contestata dal contribuente, ma se l'Agenzia prova l'esistenza di una delega valida al funzionario firmatario l'atto conserva efficacia; la delega deve essere specifica e riferibile al nominativo del delegato.
- La violazione del termine di permanenza degli verificatori presso la sede del contribuente non comporta automaticamente la nullità dell'accertamento né l'inutilizzabilità degli elementi acquisiti, in assenza di una sanzione espressamente prevista dal legislatore.
- L'accertamento mediante indagini bancarie è legittimo quando l'Ufficio acquisisce e valorizza le movimentazioni finanziarie nell'ambito di un controllo sostanziale; le censure che mirano solo a una diversa lettura del materiale probatorio sono inammissibili in cassazione se sollecitano un nuovo esame del merito.
- La sentenza di merito è nulla quando si limita ad affermazioni apodittiche sull'inidoneità della prova documentale prodotta dalla parte, senza indicare quali documenti siano stati esaminati, perché siano stati ritenuti non decisivi e quale percorso logico-giuridico conduca alla decisione.
- La motivazione della decisione deve rendere percepibile il percorso logico seguito dal giudice: ricognizione dei fatti rilevanti, selezione delle prove decisive e indicazione delle ragioni giuridiche dell'applicazione della regola al caso concreto; la mancanza di questi passaggi integra motivazione apparente.
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