Cassazione Civile, Ordinanza n. 22072/2022 del 12/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda l'imposta di registro dovuta su una sentenza resa in sede di opposizione allo stato passivo nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. La sentenza del giudice tributario aveva ritenuto legittima solo in parte la pretesa fiscale: aveva escluso l'imposizione proporzionale dell'1% sul credito ammesso al passivo, riconoscendo invece la tassazione in misura fissa, e aveva escluso anche l'imposta proporzionale dello 0,50% sulle fideiussioni enunciate in sentenza, ritenendole già attratte nel regime agevolato dell'imposta sostitutiva per finanziamenti a medio-lungo termine. L'Agenzia delle Entrate ha proposto due motivi di ricorso: con il primo ha contestato la qualificazione della sentenza come atto soggetto a imposta fissa, sostenendo che si trattasse di pronuncia accertativa di diritti a contenuto patrimoniale tassabile proporzionalmente; con il secondo ha contestato l'esclusione dell'imposta proporzionale sulle fideiussioni, invocando l'applicazione dell'art. 22 TUR e la tassazione ordinaria degli atti giudiziari relativi a operazioni di finanziamento agevolate. La società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale su tre punti: difetto di motivazione dell'avviso per mancata allegazione della sentenza, difetto di legittimazione passiva tributaria perché essa avrebbe agito solo come servicer/procuratore speciale della società veicolo, e illegittimità della compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia sia il ricorso incidentale della società. Ha confermato che la sentenza sull'opposizione allo stato passivo, quando si limiti a qualificare il credito e a rimuovere la condizione di preventiva escussione delle garanzie o a escludere una prelazione, ha natura meramente ricognitiva e non è assoggettabile a imposta di registro proporzionale dell'1%, ma soltanto a imposta fissa. Ha inoltre ribadito che l'enunciazione in sentenza di fideiussioni relative a finanziamenti a medio-lungo termine già soggetti a imposta sostitutiva non fa sorgere l'autonoma tassazione proporzionale di registro. Sul ricorso incidentale ha affermato che l'avviso era sufficientemente motivato anche senza allegazione della sentenza, che la società di servicing era parte in causa e quindi obbligata solidalmente al tributo, e che la compensazione delle spese era legittima per reciproca parziale soccombenza. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate.
Norme richiamate
art. 8, comma 1, lett. c) e d), Tariffa, Parte prima, d.P.R. 131/1986
"accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"; "non recanti trasferimento, condanna o accertamento di diritti a contenuto patrimoniale"
La sentenza che definisce l'opposizione allo stato passivo, quando si limiti a qualificare il credito senza accertarne an o quantum, è tassabile in misura fissa e non proporzionale.
L'enunciazione non comporta l'applicazione dell'imposta di registro alle operazioni di finanziamento o garanzie già assoggettate a imposta sostitutiva; non opera per gli atti esenti o già sostitutivamente tassati.
Gli atti dell'autorità giudiziaria sono soggetti a registrazione secondo il contenuto decisorio rilevante ai fini tariffari.
Nella tassazione degli atti giudiziari sono obbligati in solido anche i soggetti che rivestono la qualità di parte in causa nel processo.
L'avviso di liquidazione deve essere sufficientemente motivato, ma la mancata allegazione dell'atto giudiziario non determina di per sé nullità se gli elementi essenziali consentono la comprensione della pretesa.
Il contraddittorio endoprocedimentale non è ritenuto dovuto nel caso di imposizione svolta a tavolino, non preceduta da accesso o verifica nei locali del contribuente.
"gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario"
Il regime ordinario degli atti giudiziari relativi a finanziamenti agevolati non fa rientrare per ciò solo tali atti nell'imposta di registro proporzionale quando le operazioni e le garanzie siano già assoggettate a imposta sostitutiva.
Richiamato insieme agli artt. 15 e 601/1973 per il regime agevolato/sostitutivo dei finanziamenti a medio-lungo termine.
La base imponibile della fideiussione è la somma garantita.
La accessorietà della fideiussione non si trasporta automaticamente nel diverso ambito tributario dell'imposta di registro.
La rappresentanza processuale volontaria presuppone un potere rappresentativo sostanziale sul rapporto dedotto.
La legittimazione processuale deve essere collegata a una posizione sostanziale di interesse e potere nel rapporto litigioso.
Nel testo applicabile, la compensazione delle spese è ammessa in caso di soccombenza reciproca o per gravi ed eccezionali ragioni.
Nel processo tributario la compensazione può essere disposta, e la reciproca soccombenza basta a giustificarla.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Le censure sono state veicolate come violazione e falsa applicazione di legge.
art. 24 Cost.
Richiamato dalla società a sostegno del diritto di difesa in relazione alla motivazione dell'avviso.
art. 53 Cost.
Richiamato dalla società per contestare l'imposizione in capo al servicer estraneo al rapporto sostanziale.
art. 3 Cost.
Richiamato dalla società in relazione alla legittimazione tributaria passiva e alla capacità contributiva.
Inquadramento della disciplina delle operazioni di cartolarizzazione dei crediti.
Individua i soggetti incaricabili della riscossione e dei servizi di cassa e pagamento.
Attribuisce ai crediti cartolarizzati la natura di patrimonio separato.
Richiamato come parametro dell'opposizione allo stato passivo e degli effetti della sentenza.
Richiamato per il principio di alternatività IVA/registro.
Massime di principio
- La sentenza che decide l'opposizione allo stato passivo e si limita a confermare l'ammissione del credito, incidendo solo sulla sua collocazione o sul regime di garanzia/prelazione, ha natura ricognitiva e non costituisce atto di accertamento di diritti a contenuto patrimoniale ai fini dell'imposta di registro; pertanto è tassabile in misura fissa.
- Nel sistema dell'imposta di registro, il regime fiscale della sentenza va determinato in base al contenuto autonomo dell'atto giudiziario e non può essere condizionato da un preteso collegamento impositivo con altri atti o provvedimenti, salvo espressa previsione normativa.
- L'enunciazione in un atto giudiziario di fideiussioni relative a finanziamenti a medio-lungo termine già assoggettati a imposta sostitutiva non determina l'applicazione dell'imposta di registro proporzionale, poiché l'art. 22 TUR non si estende agli atti già esenti o soggetti a regime sostitutivo.
- Ai fini della responsabilità solidale per l'imposta di registro sugli atti giudiziari, rileva la qualità di parte in causa in senso sostanziale, ossia la concreta incidenza della decisione sulla sfera giuridica del soggetto e il suo coinvolgimento nel rapporto dedotto; la mera estraneità sostanziale esclude la debenza.
- Nell'avviso di liquidazione relativo a sentenze, la mancata allegazione dell'atto giudiziario non comporta nullità automatica: la sufficienza motivazionale va valutata in concreto, considerando la chiarezza degli estremi dell'atto, i criteri di calcolo e la complessità della decisione.
- Nel processo tributario, la compensazione delle spese è legittima in presenza di reciproca, anche solo parziale, soccombenza, senza necessità di ulteriori e specifiche ragioni motivazionali.
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