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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04328/2023 del 13/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia origina da una pluralità di verbali di accertamento per violazione del codice della strada, contestati per transito su una corsia preferenziale in Roma, via Portonaccio. I ricorrenti avevano impugnato i verbali deducendo, in sintesi, che: alcuni di essi avrebbero beneficiato di precedenti decisioni favorevoli passate in giudicato; la segnaletica orizzontale e verticale della corsia sarebbe stata inadeguata o insufficiente; tale inadeguatezza e la mancata adeguata pubblicizzazione del ripristino della corsia avrebbero dovuto essere desunte anche in via presuntiva; l’onere probatorio sarebbe stato erroneamente ripartito; difetterebbe l’elemento psicologico dell’illecito, invocandosi la buona fede; l’apparato di rilevazione automatica (Sirio Ves) non sarebbe stato legittimamente utilizzabile perché privo della necessaria autorizzazione all’installazione. Il Tribunale di Roma aveva confermato il rigetto dell’opposizione, ritenendo provata l’adeguatezza della segnaletica e non operante l’esimente della buona fede. In cassazione sono stati proposti sei motivi, tutti centrati sulla violazione di norme processuali e sostanziali in tema di giudicato esterno, valutazione delle prove, presunzioni, onere della prova, presupposti della responsabilità amministrativa e legittimazione del sistema di rilevazione automatica.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso la configurabilità del giudicato esterno invocato, perché i precedenti favorevoli riguardavano verbali e fatti diversi e, comunque, lo stato della segnaletica era un accertamento contingente, non estensibile ad altri momenti storici. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla segnaletica e alle presunzioni, osservando che il giudice di merito aveva effettivamente esaminato la documentazione e motivato sulla presenza di segnaletica orizzontale e verticale adeguata, non essendo tenuto a confutare ogni singolo elemento probatorio. Ha dichiarato inammissibile la doglianza sull’onere della prova nella parte in cui pretendeva una diversa valutazione delle risultanze, ribadendo che, se si contesta la mera inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla grava sull’opponente. Ha respinto la censura sull’elemento psicologico, richiamando la presunzione di colpa nelle sanzioni amministrative e la necessità, per la buona fede, di elementi positivi concreti idonei a ingenerare il convincimento della liceità della condotta. Infine, ha dichiarato inammissibile il motivo sull’autorizzazione dell’apparato Sirio Ves perché aspecifico e nuovo, e comunque incompatibile con le allegazioni svolte nei gradi di merito. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    delimita i vizi denunciabili in cassazione; i motivi che mirano a una nuova valutazione del fatto o sono nuovi/aspecifici risultano inammissibili.

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi, ma la Corte ribadisce che la valutazione delle prove e la scelta delle fonti probatorie appartengono al giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    non consente di sostituire in cassazione una diversa lettura del materiale probatorio, salvo specifici errori di legge non ravvisati.

  • art. 2697 c.c.

    l’onere della prova della non adeguatezza della segnaletica grava sull’opponente che la deduce, salvo contestazione della sua totale inesistenza.

  • art. 2727 c.c.

    le presunzioni semplici possono essere utilizzate solo quando il giudice ritenga provati i fatti base; qui il giudice di merito ha escluso la sufficienza degli indizi dedotti.

  • art. 2729 c.c.

    la Corte ribadisce che la valutazione sull’idoneità inferenziale degli elementi indiziari è riservata al giudice di merito se logicamente motivata.

  • art. 324 c.p.c.

    il giudicato esterno opera solo se relativo al medesimo rapporto e al medesimo oggetto; non basta la mera analogia tra verbali.

  • art. 2909 c.c.

    il giudicato sostanziale non si estende a fatti diversi, anche se identici per specie e luogo, quando il bene della vita o il fatto storico sanzionato siano differenti.

  • art. 3 L. n. 689/1981

    nelle sanzioni amministrative opera una presunzione di colpa a carico dell’autore della violazione, che deve dimostrare di aver agito senza colpa; la buona fede è esimente solo in presenza di elementi positivi concreti.

  • artt. 37 e 38 d.lgs. n. 285/1992

    richiamati come norme di settore sulla segnaletica stradale, in relazione alla verifica dell’adeguatezza dei segnali di preavviso e divieto.

  • artt. 79 e 140 d.P.R. n. 495/1992

    richiamati come regole attuative sulla segnaletica e sulla sua collocazione, utilizzate per valutare l’adeguatezza della disciplina del traffico.

  • art. 17, comma 133-bis, L. n. 127/1997

    richiamato nel motivo sull’apparato di rilevazione, senza che la Corte ravvisi un vizio idoneo a sovvertire la decisione impugnata.

  • art. 201, comma 1-bis, d.lgs. n. 285/1992

    la Corte ribadisce che la rilevazione delle infrazioni su corsie riservate può avvenire mediante apparecchi di videoripresa già autorizzati per i varchi ZTL, senza ulteriore autorizzazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    comporta l’obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Il giudicato esterno non è invocabile per paralizzare l’accertamento di sanzioni amministrative relative a verbali diversi, anche se riferiti allo stesso tratto stradale o alla stessa tipologia di violazione, quando i fatti storici sono distinti e il precedente non attiene al medesimo rapporto controverso.
  • Lo stato della segnaletica stradale è un accertamento di fatto contingente, riferito al momento specifico della violazione; non può essere automaticamente esteso ad altri periodi temporali per fondare un giudicato o una presunzione generalizzata.
  • In tema di opposizione a sanzione amministrativa per transito in corsia preferenziale, se il ricorrente deduce la mera inadeguatezza della segnaletica, l’onere di provarla grava sull’opponente; se invece deduce l’inesistenza del segnale, l’onere probatorio si sposta sull’amministrazione.
  • La presunzione di colpa prevista per l’illecito amministrativo può essere vinta solo dimostrando circostanze concrete idonee a rendere scusabile l’errore e a ingenerare un ragionevole affidamento sulla liceità della condotta.
  • La buona fede non è configurabile in modo astratto o presunto: richiede elementi positivi specifici e la prova che il trasgressore abbia fatto tutto il possibile per conformarsi al precetto.
  • In cassazione è inammissibile il motivo che introduce una questione nuova o non specificamente dedotta nei gradi di merito, soprattutto quando si tenta di riformulare come vizio di legittimità una contestazione di merito sulla valutazione delle prove.
  • La rilevazione delle infrazioni su corsie riservate può essere effettuata con apparati di videoripresa già autorizzati per il controllo dei varchi ZTL e dei centri storici, senza necessità di una ulteriore autorizzazione specifica, anche se la corsia non coincide materialmente con il varco controllato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveNotificazioniRiscossione
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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