Cassazione Civile, Ordinanza n. 25916/2022 del 02/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della CTR Sicilia che aveva confermato l'annullamento, da parte della CTP di Messina, di un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva recuperato maggiore IVA per l'anno 2011 nei confronti di un'associazione sportiva dilettantistica, a seguito di p.v.c. dei funzionari SIAE e dell'Agenzia. La contribuente era stata indicata nell'atto quale autrice delle violazioni e responsabile in solido ex art. 38 c.c. La CTR aveva ritenuto l'avviso illegittimo per difetto di motivazione, perché i p.v.c. richiamati non erano stati allegati né notificati alla contribuente. Con un unico motivo l'Agenzia ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 42 del D.P.R. n. 600/1973, 7 della L. n. 212/2000 e 3 della L. n. 241/1990, sostenendo che la motivazione per relationem era valida perché i p.v.c. erano stati consegnati all'associazione tramite il Presidente del Consiglio direttivo, quindi conosciuti o comunque conoscibili dalla contribuente, e perché l'avviso riproduceva il contenuto essenziale dei verbali.
La decisione
La Corte ha ritenuto manifestamente fondato il ricorso. Ha richiamato il principio secondo cui la motivazione per relationem dell'atto tributario è sufficiente se gli atti richiamati sono allegati oppure se l'avviso ne riproduce il contenuto essenziale; inoltre, l'obbligo di allegazione riguarda solo gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale e necessari a integrare la motivazione. La CTR, invece, si era fermata alla mancata allegazione/notifica dei p.v.c. senza verificare se l'avviso contenesse la riproduzione degli elementi essenziali dei verbali. Per questo la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla CTR Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
è il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 42 del D.P.R. n. 600/1973
è richiamato insieme alle norme sulla motivazione degli atti tributari per censurare la decisione della CTR.
la motivazione dell'atto tributario può essere adempiuta anche per relationem, ma gli atti richiamati devono essere allegati oppure il loro contenuto essenziale deve essere riprodotto nell'atto notificato.
l'obbligo di allegazione è correlato alla funzione integrativa della motivazione e riguarda solo gli atti non già trascritti nella loro parte essenziale nell'atto impositivo.
è indicato nel testo come base della pretesa responsabilità in solido della contribuente.
Massime di principio
- Nel sistema dell'art. 7 dello Statuto del contribuente, la motivazione dell'avviso di accertamento può essere resa per relationem, purché gli atti richiamati siano allegati all'atto notificato oppure ne sia riprodotto il contenuto essenziale.
- L'obbligo di allegazione non opera in modo automatico per ogni documento richiamato, ma solo per quelli la cui conoscenza sia necessaria a integrare la motivazione dell'atto impositivo.
- In caso di impugnazione per difetto di motivazione, il giudice deve verificare non solo se gli atti richiamati siano stati materialmente allegati o notificati, ma anche se l'avviso contenga già gli elementi essenziali sufficienti a sorreggere la pretesa tributaria.
- La semplice esistenza di atti richiamati e non conosciuti dal contribuente non basta, se il contenuto rilevante di tali atti è già riportato nell'avviso di accertamento.
- Quando il contenuto essenziale dei verbali presupposti sia trascritto nell'atto impositivo, il richiamo ai verbali può avere funzione solo narrativa e non impone la loro allegazione.
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