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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22673/2024 del 12/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La società impugnava in cassazione la sentenza della commissione tributaria regionale che aveva confermato un avviso di pagamento per il recupero dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica per l'anno d'imposta 2010, relativa alla pretesa attività di esercizio di officina di energia elettrica per la rivendita. Con l'unico motivo denunciava nullità della sentenza per motivazione apparente, ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992, sostenendo che il giudice d'appello avesse deciso per relationem a una sentenza non identificata e avesse arbitrariamente qualificato la società come 'venditore' di energia, senza considerare che, secondo la tesi difensiva, si trattava di un mero riaddebito al costo dell'energia fatturata dal gestore agli operatori aeroportuali, senza margine di guadagno e nell'ambito di rapporti di subconcessione e affitto di azienda. In via preliminare, la società aveva poi chiesto la declaratoria di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla legge n. 197/2022, allegando domanda e pagamento dell'unica rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per adesione della ricorrente alla definizione agevolata delle controversie pendenti prevista dall'art. 1, commi 186-205, della legge n. 197/2022, come modificata dal d.l. n. 34/2023. Ha rilevato che la parte aveva depositato tempestivamente la copia della domanda di definizione e della prova del versamento dovuto, sicché ricorrevano i presupposti per l'estinzione del processo ai sensi dei commi 197 e 198. Le spese sono state poste a carico di chi le aveva anticipate; è stata inoltre esclusa la condanna al raddoppio del contributo unificato per effetto dell'adesione alla definizione agevolata.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando il contribuente deposita tempestivamente, nel giudizio pendente, la domanda di definizione agevolata e la prova del pagamento dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo ai sensi della disciplina speciale sulla definizione delle controversie tributarie pendenti.
  • L'adesione alla definizione agevolata rende superfluo l'esame dei motivi di ricorso, poiché il giudizio si chiude per effetto della sopravvenuta causa estintiva prevista dalla legge speciale.
  • Il diniego della definizione agevolata resta eventualmente impugnabile nei termini e con le modalità stabilite dalla legge, ed è anche motivo di revocazione del provvedimento di estinzione.
  • In caso di estinzione del processo per definizione agevolata, le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non opera il raddoppio del contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicato

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