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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17890/2025 del 02/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all'anno d'imposta 2010, notificato nel 2015 a una società poi cancellata dal registro delle imprese nel 2017. L'Ufficio aveva rettificato l'aliquota IVA applicata su due fatture per lavori su fabbricati, ritenuti di lusso e quindi soggetti ad aliquota ordinaria anziché agevolata. La CTR aveva rigettato l'appello della società. In cassazione la società ha dedotto quattro motivi: 1) nullità dell'atto perché emesso nei confronti di soggetto estinto; 2) omessa decisione sulla dedotta erronea riconduzione delle fatture a lavori su immobili di lusso e sull'asserita carenza di motivazione dell'accertamento fondato su un PVC riferito a terzi; 3) nullità della notifica dell'avviso per mancanza di sottoscrizione leggibile e sigillo sull'involucro; 4) nullità dell'atto per difetto di motivazione e violazione della disciplina dello Statuto del contribuente e del d.P.R. n. 600 del 1973, per il mero rinvio a un PVC senza specifica indicazione degli elementi posti a base della pretesa.

La decisione

La Corte non ha esaminato i motivi di merito perché ha rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione attiva dell'ex liquidatore. La società era stata cancellata dal registro delle imprese e, poiché la richiesta di cancellazione risaliva al 4 novembre 2016, il quinquennio di sopravvivenza processuale previsto dall'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175 del 2014 era decorso quando il ricorso per cassazione è stato proposto nel 2022. In tale situazione la legittimazione a impugnare non spettava più all'ex liquidatore, ma ai soci successori ex art. 2495 c.c. Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile; non sono state liquidate spese perché l'Agenzia è rimasta intimata, ed è stato dato atto del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014

    "Ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese"

    La norma introduce una fictio iuris di sopravvivenza della società estinta per cinque anni dalla richiesta di cancellazione, limitatamente ai rapporti fiscali e contributivi e anche sul piano processuale; il termine è sostanziale e non ha efficacia retroattiva.

  • art. 2495 c.c.

    Dopo il decorso del quinquennio previsto dall'art. 28, comma 4, torna a operare la regola generale dell'estinzione della società e del subentro dei soci nei rapporti residui.

  • art. 372 c.p.c.

    La visura camerale è stata prodotta in cassazione per documentare il fatto, risultante dagli atti, della cancellazione della società e della richiesta di cancellazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.

  • art. 7, comma 1, L. n. 212 del 2000

    Richiamato dalla ricorrente quale parametro della dedotta carenza motivazionale dell'avviso di accertamento.

  • art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973

    Richiamato dalla ricorrente quale norma sulla motivazione degli atti impositivi.

  • art. 360 c.p.c.

    È il parametro formale invocato nei motivi di ricorso, ma la Corte non esamina il merito per la sopravvenuta rilevata inammissibilità.

Massime di principio

  • Quando si controverte su atti tributari relativi a una società cancellata dal registro delle imprese, la legittimazione processuale va verificata alla luce dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014: la società conserva per cinque anni una fictio iuris di sopravvivenza solo per i rapporti fiscali e contributivi.
  • L'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175 del 2014 ha natura sostanziale e non opera retroattivamente; si applica solo se la richiesta di cancellazione è successiva all'entrata in vigore della norma.
  • Decorso il quinquennio dalla richiesta di cancellazione, viene meno la legittimazione dell'ex liquidatore a proporre o ricevere impugnazioni in nome della società estinta, mentre la posizione processuale si trasferisce ai soci successori ex art. 2495 c.c.
  • Se difetta la legittimazione attiva del soggetto che propone il ricorso, la Corte dichiara l'inammissibilità dell'impugnazione e non esamina i motivi di merito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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