Sentenza del 03/05/2016 n. 8770 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P.S. aveva proposto opposizione ex art. 615 c.p.c. contro una cartella di pagamento relativa a contributi consortili per l'anno 2001, chiedendo di accertare la prescrizione del credito e la nullità della cartella per carenza di motivazione e mancata allegazione dell'avviso di accertamento. Il Giudice di pace aveva ritenuto competente il giudice ordinario e dichiarato prescritto il credito in base al termine quinquennale dell'art. 2948, n. 4, c.c. Equitalia ha impugnato la decisione sostenendo, tra l'altro, che la controversia spettasse alla giurisdizione tributaria.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni Unite, ha accolto il primo motivo di ricorso, dichiarando la giurisdizione delle commissioni tributarie e cassando la sentenza del Giudice di pace. Ha stabilito che i contributi di bonifica hanno natura tributaria e che l'impugnazione della cartella, quale atto prodromico all'esecuzione, appartiene alla giurisdizione tributaria. Anche l'eccezione di prescrizione, incidendo sull'esistenza del credito tributario, deve essere esaminata dal giudice tributario. Gli ulteriori motivi sono stati dichiarati assorbiti. P.S. è stato condannato a pagare le spese del giudizio, liquidate in 500 euro per ciascuna delle parti resistenti, oltre al 15% per spese forfetarie.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2
Sono sottratte alla giurisdizione del giudice tributario le sole controversie attinenti alla fase dell'esecuzione forzata.
La giurisdizione tributaria comprende le controversie relative ai tributi e agli atti prodromici all'esecuzione, come cartelle esattoriali, avvisi di mora e intimazioni di pagamento. Restano al giudice ordinario soltanto le controversie riguardanti gli atti della fase esecutiva successiva alla notifica della cartella.
Legge 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12
Ha esteso la giurisdizione tributaria alle controversie aventi ad oggetto tributi di ogni genere e specie.
L'estensione della giurisdizione tributaria comprende anche i contributi consortili di bonifica, in quanto qualificati come tributi.
L'opposizione all'esecuzione non può essere utilizzata per sottrarre alla giurisdizione tributaria una controversia che, riguardando una cartella e la debenza del tributo, appartiene alla cognizione delle commissioni tributarie.
Il termine quinquennale di prescrizione era stato applicato dal Giudice di pace, ma la Corte di cassazione non ha deciso nel merito la questione, ritenendo preliminarmente competente il giudice tributario.
La questione dell'applicabilità del termine decennale ai contributi consortili è stata dichiarata assorbita, poiché la sentenza è stata cassata per difetto di giurisdizione.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 12, 24, 25, 26
Le questioni sulla legittimazione passiva del concessionario e sui vizi della cartella non sono state esaminate, essendo rimaste assorbite dall'accertamento della giurisdizione tributaria.
Massime di principio
- I contributi obbligatori richiesti dai consorzi di bonifica per le attività istituzionali hanno natura tributaria.
- Se si contesta una cartella esattoriale o un altro atto prodromico all'esecuzione per ragioni riguardanti l'esistenza, la debenza, l'importo o la prescrizione del tributo, la controversia deve essere proposta davanti al giudice tributario.
- La prescrizione del credito tributario è una questione di merito collegata all'obbligazione tributaria e non sposta la controversia nella giurisdizione ordinaria.
- Il giudice ordinario è competente, in linea generale, soltanto per gli atti della riscossione coattiva successivi alla notifica della cartella, cioè per la fase esecutiva in senso stretto.
- La decisione non stabilisce quale sia il termine di prescrizione applicabile ai contributi consortili, perché tale questione deve essere esaminata dal giudice tributario competente.
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