Sentenza del 03/05/2016 n. 1173 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cartella di pagamento - impugnazione - provvedimento di sgravio in corso di causa - pronuncia del giudice - cessata materia del contendere - annullamento del provvedimento - non è tale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato una o più cartelle di pagamento. Nel corso del processo l'Amministrazione aveva disposto lo sgravio delle somme iscritte a ruolo. La questione riguardava quindi gli effetti processuali dello sgravio: se il giudice dovesse annullare formalmente le cartelle oppure dichiarare cessata la materia del contendere.
La decisione
Lo sgravio disposto durante il giudizio fa venir meno l'interesse alla decisione sulla legittimità delle cartelle, determinando la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 546/1992. Non è corretta una pronuncia di annullamento delle cartelle, perché dal momento dello sgravio esse hanno già perso efficacia. L'Amministrazione, se intende recuperare eventuali maggiori imposte o sanzioni, deve emettere un nuovo atto.
Norme richiamate
Art. 46 del d.lgs. n. 546/1992
Lo sgravio intervenuto nel corso del giudizio determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'efficacia dell'atto impugnato e l'interesse alla decisione.
Cass. civ., sent. n. 15574/2006
La Corte ha chiarito che, dopo lo sgravio, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e non annullare l'atto, ormai privo di efficacia.
Massime di principio
- Se l'Amministrazione annulla o sgrava integralmente l'atto impugnato durante il processo, normalmente viene meno l'interesse del contribuente alla pronuncia e il giudizio deve essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Lo sgravio non equivale necessariamente a una pronuncia giudiziale di illegittimità dell'atto: produce il venir meno dell'efficacia dell'atto dal momento in cui viene adottato.
- L'Amministrazione non può utilizzare un atto già sgravato per procedere al recupero delle somme; per eventuali pretese residue deve emettere un nuovo provvedimento, autonomamente impugnabile.
- La cessazione della materia del contendere va distinta dall'accoglimento nel merito del ricorso: il giudice non deve pronunciarsi sulla legittimità originaria della cartella se lo sgravio ha eliminato l'oggetto della controversia.
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