Sentenza del 03/05/2016 n. 104 - Comm. Trib. Prov. Grosseto
Contributo unificato - Legittimità - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la legittimità del contributo unificato, sostenendo che potesse costituire un aiuto di Stato in favore dell'Amministrazione finanziaria o una violazione dei principi costituzionali e dell'accesso alla giustizia. La questione riguardava anche la proporzione dell'importo rispetto al valore della controversia e l'eventuale esenzione per chi ha diritto al gratuito patrocinio.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il contributo unificato è stato ritenuto legittimo perché destinato a fronteggiare le spese di giustizia e qualificabile come tassa per l'accesso al servizio giudiziario, non come aiuto di Stato. È stato inoltre considerato compatibile con i principi costituzionali e con il diritto dell'Unione Europea, anche in ragione della sua entità, inferiore allo 0,5% del valore della controversia. Resta escluso dal pagamento chi sia ammesso al gratuito patrocinio.
Norme richiamate
Principio di autonomia processuale degli Stati membri dell'Unione Europea
Ogni Stato membro può stabilire le modalità procedurali e i costi di accesso alla giustizia, purché siano rispettati i principi di equivalenza, effettività e proporzionalità.
Giurisprudenza della Corte costituzionale sul contributo unificato
La Corte costituzionale non ha ritenuto il contributo unificato contrario alla Costituzione, riconoscendone la funzione di finanziamento delle spese di giustizia.
Giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione Europea sui contributi giudiziari
Un contributo per l'accesso alla giustizia può essere compatibile con il diritto dell'Unione quando non sia sproporzionato rispetto al valore della controversia; nel caso richiamato, è stato considerato giustificabile un importo non superiore al 2% del valore della causa.
Disciplina del gratuito patrocinio
Chi possiede i requisiti per essere ammesso al gratuito patrocinio non è tenuto al pagamento del contributo unificato, secondo quanto affermato nella sentenza.
Massime di principio
- Il contributo unificato è normalmente qualificato come tassa per l'accesso al servizio giudiziario e non come aiuto di Stato o imposizione illegittima.
- La sua legittimità dipende anche dalla proporzionalità dell'importo rispetto al valore della controversia e dall'assenza di un ostacolo eccessivo all'accesso alla giustizia.
- La mera esistenza del contributo unificato non viola, di per sé, la Costituzione o il diritto dell'Unione Europea.
- In caso di difficoltà economica, occorre verificare la possibilità di accedere al gratuito patrocinio, che può escludere l'obbligo di versamento.
- Per contestare validamente il contributo non è sufficiente dedurne genericamente l'illegittimità: occorre dimostrare, ad esempio, un errore nel calcolo, una richiesta non prevista dalla legge, una sproporzione manifesta o il possesso dei requisiti per l'esenzione.
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