Sentenza del 03/05/2016 n. 1174 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Illeciti fiscali - persona giuridica - condotta materiale - persona fisica - è connaturata - responsabilità patrimoniale del legale rappresentante - non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha escluso la responsabilità patrimoniale personale del legale rappresentante per le sanzioni tributarie riferibili alla persona giuridica. L’obbligazione sanzionatoria resta a carico dell’ente, anche se la condotta materiale è stata compiuta da una persona fisica. Gli elementi soggettivi e la personalità dell’autore possono tuttavia essere considerati per determinare la sanzione applicabile alla persona giuridica.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l’imputazione delle sanzioni fiscali connesse a una condotta materialmente posta in essere da una persona fisica nell’interesse o per conto di una persona giuridica. La Corte ha distinto tra gli elementi della condotta, che devono essere valutati con riferimento all’autore materiale — inclusi imputabilità, colpevolezza ed eventuali errori scusabili — e la responsabilità patrimoniale per il pagamento della sanzione, che, ai sensi dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, è riferibile esclusivamente alla persona giuridica. Non assume rilievo neppure l’eventuale vantaggio economico ottenuto dal legale rappresentante tramite l’illecito dell’ente.
Norme richiamate
Art. 7, decreto-legge n. 269/2003
Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica.
La norma attribuisce esclusivamente alla persona giuridica l’obbligazione patrimoniale derivante dalle sanzioni tributarie relative al suo rapporto fiscale, impedendo di imputarle personalmente al legale rappresentante.
Art. 9, decreto legislativo n. 472/1997
Rileva per la disciplina della responsabilità degli autori della violazione e del concorso di persone nell’illecito tributario, ma deve essere coordinato con la successiva previsione dell’art. 7 del d.l. n. 269/2003, che limita la responsabilità patrimoniale alla persona giuridica.
Art. 110, codice penale
È richiamato quale principio generale sul concorso di persone nella condotta illecita; tuttavia, nel sistema sanzionatorio tributario esaminato, l’individuazione dell’autore materiale non comporta automaticamente la sua responsabilità patrimoniale personale.
Cassazione, sentenza n. 4775/2016
Ha affermato che, per gli illeciti fiscali riferibili a una persona giuridica, la condotta materiale e i relativi elementi soggettivi vanno valutati con riferimento alla persona fisica che ha agito, mentre l’obbligazione sanzionatoria resta esclusivamente a carico dell’ente.
Massime di principio
- Quando un illecito fiscale è riferibile al rapporto tributario di una società o di un ente dotato di personalità giuridica, le sanzioni patrimoniali devono essere normalmente imputate alla persona giuridica e non al suo legale rappresentante.
- Il fatto che il legale rappresentante abbia materialmente compiuto la condotta, o ne abbia tratto un vantaggio personale, non determina di per sé la sua responsabilità patrimoniale per la sanzione fiscale dell’ente.
- La persona fisica resta rilevante per accertare imputabilità, dolo o colpa, errori scusabili e altri elementi soggettivi della violazione; tali elementi possono incidere sulla quantificazione della sanzione applicata alla persona giuridica.
- La regola riguarda specificamente le sanzioni relative al rapporto fiscale della persona giuridica e non esclude eventuali autonome responsabilità civili, penali o amministrative della persona fisica fondate su altre norme.
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