Sentenza del 03/05/2016 n. 1172 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
IRPEF - maggior reddito da fabbricato - sussistenza - utilizzazione di movimentazioni bancarie - art. 32, d.P.R. n. 600/73 - applicazione - non è concessa. Maggior reddito da fabbricato - quantificazione - art. 32, d.P.R. n. 600/73 - applicazione - è possibile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la possibilità per l'Ufficio di utilizzare le movimentazioni bancarie intestate al contribuente, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973, per presumere l'esistenza e quantificare un maggior reddito da fabbricato. La norma comporta un'inversione dell'onere della prova, ma tale presunzione può operare soltanto dopo che l'Ufficio abbia dimostrato la sussistenza del reddito contestato e la legittimità dell'accertamento. Non può invece essere utilizzata per individuare, in via preliminare, le condizioni che legittimano l'accertamento stesso.
La decisione
La pretesa è stata ritenuta non legittimamente fondata nella parte in cui l'Ufficio aveva utilizzato direttamente i movimenti bancari per dimostrare l'esistenza del maggior reddito da fabbricato. L'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 può essere applicato per la quantificazione del reddito o dell'imposta dovuta, ma non per provare preventivamente la sussistenza del presupposto impositivo. L'Ufficio avrebbe dovuto prima dimostrare, sulla base di altre norme e di elementi autonomi, l'esistenza del reddito da fabbricato contestato.
Norme richiamate
Art. 32, d.P.R. n. 600/1973
La presunzione di imputabilità al contribuente dei movimenti bancari opera esclusivamente ai fini della determinazione del quantum debeatur e non anche ai fini dell'individuazione delle condizioni che legittimano l'accertamento.
La presunzione bancaria consente di ricostruire e quantificare il reddito imponibile quando l'esistenza del reddito sia già stata legittimamente accertata. Non consente, da sola, di dimostrare l'esistenza del reddito né di creare il presupposto dell'accertamento.
Cassazione, sentenza n. 23852/2009
La Corte ha stabilito che l'Amministrazione finanziaria deve dimostrare previamente la sussistenza dei redditi contestati e la legittimità dell'accertamento; solo successivamente può applicare la presunzione derivante dalle movimentazioni bancarie per determinarne l'ammontare.
Massime di principio
- L'Amministrazione finanziaria deve distinguere tra prova dell'esistenza del reddito e quantificazione del reddito: la presunzione bancaria può agevolare soltanto la seconda fase.
- L'art. 32 del d.P.R. n. 600/1973 non sostituisce l'obbligo dell'Ufficio di individuare e dimostrare il presupposto impositivo con elementi autonomi e specifici.
- L'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente opera solo dopo un accertamento legittimamente fondato; non può essere utilizzata per colmare l'assenza di prova sull'esistenza del reddito.
- In una situazione analoga, il contribuente può contestare l'accertamento se le movimentazioni bancarie sono state utilizzate come unica base per dimostrare il reddito, senza una preventiva dimostrazione del reddito imponibile e del collegamento con il fabbricato.
- Se invece l'esistenza del reddito è stata adeguatamente dimostrata con elementi indipendenti, le movimentazioni bancarie possono essere utilizzate per determinarne l'importo, salvo che il contribuente fornisca una prova analitica della loro irrilevanza reddituale.
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