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Sentenza

Sentenza del 03/05/2016 n. 166 - Comm. Trib. Prov. Como

IRES - REDDITO DELLA SOCIETA' - Determinazione - Costi deducibili - Polizze assicurative a capitale garantito - Iscrizione pagamento premi nel conto economico - Condizioni.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La sentenza stabilisce che i premi relativi alle polizze assicurative a capitale garantito sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il riscatto effettivo da parte dell'amministratore o dei dipendenti e questi realizzano il relativo reddito imponibile. La sola iscrizione del pagamento dei premi nel conto economico non è sufficiente a rendere il costo deducibile nell'esercizio di sostenimento.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES dei costi sostenuti dalla società per polizze assicurative a capitale garantito, riscattabili dall'amministratore o dai dipendenti. Il costo, pari ai premi pagati dalla società, non è deducibile automaticamente nell'esercizio del pagamento o della contabilizzazione nel conto economico. La deduzione è collegata al momento in cui le polizze vengono effettivamente riscattate dai beneficiari, poiché in tale momento amministratore o dipendenti conseguono compensi imponibili.

Norme richiamate

  • Disciplina IRES sulla determinazione del reddito d'impresa

    La deducibilità dei costi deve essere coordinata con l'effettiva imputazione economica e fiscale del compenso al beneficiario. Per le polizze in esame, il costo diventa deducibile quando il riscatto genera un compenso imponibile per amministratore o dipendente.

Massime di principio

  • La contabilizzazione di un costo nel conto economico non garantisce, da sola, la sua deducibilità fiscale: occorre verificare il momento in cui il costo acquista effettiva rilevanza reddituale.
  • Quando una spesa aziendale costituisce un beneficio o compenso differito per amministratori o dipendenti, la deduzione può essere rinviata al momento in cui il beneficiario realizza un reddito imponibile.
  • Per polizze o strumenti assimilabili, è necessario distinguere tra pagamento dei premi, maturazione del diritto e riscatto effettivo, verificando quale momento produca il compenso tassabile.
  • In situazioni analoghe, la società dovrebbe documentare il riscatto, l'attribuzione del beneficio e la relativa tassazione in capo al beneficiario, così da sostenere la deducibilità del costo.

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