Cassazione Civile, Ordinanza n. 23755/2025 del 23/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La società aveva ricevuto un'intimazione di pagamento riferita a quattro cartelle concernenti IRES e diritti camerali. In primo grado aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle o, in subordine, la prescrizione della pretesa; il giudice aveva accolto solo la doglianza relativa a una cartella IRES 2009. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, con affermazione della non prescrizione del credito IRES 2009. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la cartella IRES 2009 non fosse mai stata notificata; (2) nullità della sentenza per travisamento della documentazione sulla notifica PEC della cartella IRES 2009 e per motivazione apparente; (3) violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 46/1997 e dell'art. 2948 c.c., assumendo che, anche a voler ritenere notificata la cartella, sarebbero comunque prescritti gli accessori (interessi e sanzioni) soggetti a prescrizione quinquennale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che la questione dell'omessa o irrituale notificazione della cartella IRES 2009 era stata introdotta tardivamente in appello, fuori dai termini e senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione; ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, una volta ritenuta definitivamente notificata e non tempestivamente impugnata la cartella, non possono essere più fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione a valle i vizi della cartella, inclusi decadenza e prescrizione del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato nei motivi come parametro della dedotta erronea valutazione della prova/documentazione.
Richiamato nei motivi come parametro della dedotta erronea valutazione della prova/documentazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Invocato per denunciare un vizio motivazionale in relazione alla ritenuta notifica della cartella.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Invocato per dedurre la nullità della sentenza per motivazione inesistente o apparente.
art. 54, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992
Indicato come termine entro cui le controdeduzioni in appello devono riproporre le questioni non accolte o non esaminate.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere il diverso regime prescrizionale delle somme iscritte a ruolo.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere la prescrizione quinquennale di interessi e sanzioni.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Applicato per dare atto dell'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato quale parametro di commisurazione dell'ulteriore importo dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la censura sulla notificazione di una cartella presupposta non è esaminabile se la relativa questione non sia stata tempestivamente dedotta e coltivata nei gradi di merito, nel rispetto degli oneri di specificità e delle preclusioni processuali.
- La questione della notificazione irregolare o mancante di un atto presupposto deve essere introdotta tempestivamente in primo grado e, se del caso, riproposta correttamente in appello; la deduzione tardiva in una memoria oltre i termini non consente di devolvere il tema alla Corte di cassazione.
- Quando la cartella di pagamento sia stata definitivamente ritenuta notificata e non tempestivamente impugnata, non possono essere più fatti valere, contro l'intimazione successiva, i vizi della cartella stessa, compresi decadenza e prescrizione del credito maturate anteriormente.
- L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni ormai coperte da preclusione o da definitività dell'atto presupposto.
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