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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23755/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente della riscossione)

La controversia

La società aveva ricevuto un'intimazione di pagamento riferita a quattro cartelle concernenti IRES e diritti camerali. In primo grado aveva dedotto l'omessa notifica delle cartelle o, in subordine, la prescrizione della pretesa; il giudice aveva accolto solo la doglianza relativa a una cartella IRES 2009. In appello, l'agente della riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione, con affermazione della non prescrizione del credito IRES 2009. In cassazione la società ha proposto tre motivi: (1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e vizio ex art. 360, n. 5 c.p.c., sostenendo che la cartella IRES 2009 non fosse mai stata notificata; (2) nullità della sentenza per travisamento della documentazione sulla notifica PEC della cartella IRES 2009 e per motivazione apparente; (3) violazione dell'art. 20 del d.lgs. n. 46/1997 e dell'art. 2948 c.c., assumendo che, anche a voler ritenere notificata la cartella, sarebbero comunque prescritti gli accessori (interessi e sanzioni) soggetti a prescrizione quinquennale.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, rilevando che la questione dell'omessa o irrituale notificazione della cartella IRES 2009 era stata introdotta tardivamente in appello, fuori dai termini e senza rispettare gli oneri di specificità del ricorso per cassazione; ha poi ritenuto infondato il terzo motivo, affermando che, una volta ritenuta definitivamente notificata e non tempestivamente impugnata la cartella, non possono essere più fatti valere con l'impugnazione dell'intimazione a valle i vizi della cartella, inclusi decadenza e prescrizione del credito. Il ricorso è stato quindi rigettato; nessuna statuizione sulle spese per mancata attività difensiva dell'intimata; disposto l'onere dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, se dovuto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, la censura sulla notificazione di una cartella presupposta non è esaminabile se la relativa questione non sia stata tempestivamente dedotta e coltivata nei gradi di merito, nel rispetto degli oneri di specificità e delle preclusioni processuali.
  • La questione della notificazione irregolare o mancante di un atto presupposto deve essere introdotta tempestivamente in primo grado e, se del caso, riproposta correttamente in appello; la deduzione tardiva in una memoria oltre i termini non consente di devolvere il tema alla Corte di cassazione.
  • Quando la cartella di pagamento sia stata definitivamente ritenuta notificata e non tempestivamente impugnata, non possono essere più fatti valere, contro l'intimazione successiva, i vizi della cartella stessa, compresi decadenza e prescrizione del credito maturate anteriormente.
  • L'impugnazione dell'intimazione di pagamento non può essere utilizzata per rimettere in discussione questioni ormai coperte da preclusione o da definitività dell'atto presupposto.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaDecadenzaPrescrizioneGiudicato

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