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Sentenza

Sentenza n. 412/2026 - Salerno, Sezione 2

PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. del Comune di Vibonati, in persona del legale rapp.te p.t., al risarcimento, in favore del ricorrente, di tutti i danni subiti in conseguenza del colpevole inosservato termine di conclusione del procedimento relativo alla pratica edilizia prot. n. 995 del 28.1.2022 (volontariamente integrata e modificata in data 3.3.2022), avente ad oggetto s.c.i.a. edilizia alternativa al permesso di costruire ex art. 23 del d.P.R. n. 380/01 per la demolizione e ricostruzione di una villetta unifamiliare sita in Vibonati (SA), c.da Santa Maria Li Piani , distinta in N.C.E.U. al fl. n. 17, p.lla n. 356, in conseguenza del quale non è stato più possibile accedere agli incentivi statali di cui del D.L. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. superbonus D.L. n. 34/2020, conv. con L. n. 77/2020 e ss.mm.ii. (cd. superbonus 110%) per mancata tempestivamente realizzazione di almeno il 30% 110%) per mancata tempestivamente realizzazione di almeno il 30% dei lavori complessivi entro la data del 30 settembre 2022.dei lavori complessivi entro la data del 30 settembre 2022.

Giustizia amministrativa202300041

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: ritardo nell’istruzione e nella conclusione del procedimento relativo a una SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire per demolizione e ricostruzione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la condanna del Comune al risarcimento dei danni asseritamente subiti per il colpevole ritardo nella conclusione del procedimento relativo alla pratica edilizia concernente la demolizione e ricostruzione di una villetta unifamiliare. Ha dedotto che il tardivo rilascio dei provvedimenti autorizzatori avrebbe impedito l’esecuzione tempestiva dei lavori e, conseguentemente, l’accesso agli incentivi fiscali del cd. superbonus 110%, essendo mancata la realizzazione di almeno il 30% dei lavori entro il 30 settembre 2022. Sono stati prospettati danni emergenti, derivanti dall’inutilizzabilità dei materiali acquistati, e lucro cessante da mancati introiti. Il Comune, ritualmente intimato, non si è costituito.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda risarcitoria. Ha rilevato che il danno da ritardo non consegue automaticamente al mero superamento del termine procedimentale, ma richiede la prova del danno, della sua ingiustizia, del nesso causale tra inerzia o tardività dell’amministrazione e pregiudizio, nonché dell’elemento soggettivo della responsabilità. Il ricorrente non ha dimostrato che, in assenza del ritardo, il risultato utile sarebbe stato conseguito o sarebbe stato ragionevolmente più facilmente conseguibile, né ha provato l’effettivo ammontare dei danni e il nesso causale con la condotta comunale. Il pregiudizio lamentato è stato qualificato come perdita di chance, rispetto alla possibilità di ottenere una detrazione o agevolazione fiscale; tale chance è stata ritenuta meramente ipotetica e non supportata da circostanze di fatto certe e puntualmente allegate. Inoltre, la presentazione della domanda per il beneficio non avrebbe comportato neppure presuntivamente il suo accoglimento, mentre non è stata fornita prova della condizione reddituale e fiscale necessaria per fruire concretamente delle detrazioni. È stato dichiarato il non luogo a provvedere sulle spese, poiché il Comune non si è costituito.

Norme richiamate

  • art. 30 c.p.a.

    Costituisce la base processuale della domanda di condanna risarcitoria proposta davanti al giudice amministrativo.

  • art. 2-bis, comma 1, l. 241/1990

    Consente il risarcimento del danno derivante dalla violazione dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ma non configura il ritardo come danno risarcibile in sé; occorre provare un concreto pregiudizio causalmente riconducibile alla condotta amministrativa.

  • art. 2043 c.c.

    La domanda di danno da ritardo deve essere ricondotta ai presupposti generali della responsabilità civile, con prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo.

  • art. 2697 c.c.

    Impone al danneggiato di provare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, inclusi an, quantum, ingiustizia del danno, nesso causale e colpa o dolo; nell’azione risarcitoria opera pienamente il principio dispositivo.

  • art. 23 d.P.R. 380/2001

    Riguarda la SCIA edilizia alternativa al permesso di costruire oggetto del procedimento amministrativo il cui ritardo è stato dedotto come fonte del danno.

  • art. 119 d.l. 34/2020, convertito dalla l. 77/2020

    Disciplina gli incentivi fiscali del cd. superbonus; la possibilità astratta di accedere all’agevolazione non dimostra né il conseguimento certo del beneficio né la sua concreta utilità fiscale per il richiedente.

Massime di principio

  • Il mero ritardo nella conclusione di un procedimento amministrativo non determina automaticamente un danno risarcibile: il danneggiato deve provare un pregiudizio concreto, ingiusto e causalmente riconducibile all’inerzia o alla tardiva adozione del provvedimento, oltre all’elemento soggettivo della responsabilità.
  • Nell’azione risarcitoria contro la pubblica amministrazione opera pienamente il principio dispositivo: il ricorrente deve allegare e dimostrare tutti gli elementi costitutivi della responsabilità, senza poter fare affidamento sul metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.
  • Il danno consistente nella perdita della possibilità di ottenere un’agevolazione fiscale integra danno da perdita di chance soltanto se il danneggiato dimostra, anche presuntivamente ma sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate, una ragionevole probabilità di conseguire il beneficio e il nesso causale tra la condotta amministrativa e la perdita della chance.
  • La mera possibilità di presentare una domanda per un incentivo pubblico non prova la spettanza del beneficio né la probabilità ragionevole del suo conseguimento, soprattutto quando l’esito del relativo procedimento sia aleatorio e non siano dimostrati i requisiti sostanziali e fiscali del richiedente.
  • Per ottenere il risarcimento di un’agevolazione fiscale non fruita occorre dimostrare anche la concreta utilità economica del beneficio, inclusa la sussistenza delle condizioni reddituali e impositive necessarie per utilizzare la detrazione.

Come è indicizzato

MaterieDanno da ritardoPerdita di chance e quantificazione del dannoTitoli abilitativi edilizi
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneEdilizia
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoTermini del procedimentoDifetto di istruttoria

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