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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32628/2023 del 23/11/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dal credito vantato da un ex dipendente comunale, qualificato come avvocato funzionario dell'ente, per compensi professionali maturati per avere patrocinato il Comune in vari giudizi. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione del Comune al decreto ingiuntivo e il Comune aveva anche chiesto in via riconvenzionale la restituzione di somme già corrisposte a titolo di compensi. In appello, la Corte territoriale aveva revocato il decreto opposto e ridotto l'importo dovuto. Nel ricorso principale per cassazione l'ex dipendente denunciava violazione dell'art. 112 c.p.c. e falsa applicazione del regolamento comunale sui compensi professionali, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente applicato una decurtazione del 50% non più prevista dopo la modifica regolamentare intervenuta nel 2005. Nel ricorso incidentale il Comune deduceva, in sostanza, la violazione delle norme sul procedimento monitorio, sull'opposizione a decreto ingiuntivo e sull'onere della prova, lamentando che non fossero stati dimostrati l'an e il quantum del credito professionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale perché la censura verteva sulla violazione di un atto che, pur formalmente denominato regolamento, è stato qualificato come atto di diritto privato interno del datore di lavoro pubblico e non come fonte del diritto; di conseguenza, la sua violazione non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Il ricorso incidentale del Comune è stato dichiarato inefficace perché tardivo e, comunque, assorbito dall'inammissibilità del ricorso principale ai sensi dell'art. 334, comma 2, c.p.c. Le spese sono state poste a carico del ricorrente principale, con ulteriore statuizione sul contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come parametro della censura del ricorrente principale, ma ritenuto non decisivo rispetto alla reale doglianza, che riguardava la pretesa erronea applicazione di un atto interno dell'ente

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    il motivo è ammissibile solo se denuncia la violazione o falsa applicazione di norme di diritto; non può essere usato per contestare la violazione di un atto di diritto privato a rilevanza interna

  • art. 1 disp. prel. c.c.

    richiamato per individuare le fonti del diritto in senso proprio, tra cui leggi, regolamenti e usi

  • art. 7 d.lgs. n. 267 del 2000

    richiamato per escludere che l'atto comunale in questione rientrasse nella potestà regolamentare dell'ente

  • art. 27 CCNL 14 settembre 2000 comparto Regioni e autonomie locali

    indicato come base della disciplina dei compensi professionali degli avvocati degli enti dotati di avvocatura, con rinvio ai principi del R.D. n. 1578 del 1933

  • art. 5, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001

    utilizzato per qualificare l'atto come determinazione interna adottata con i poteri del privato datore di lavoro, non come regolamento fonte di diritto

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è dichiarato inammissibile

  • art. 91 c.p.c.

    base della condanna del ricorrente principale alle spese di lite

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato per l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    norma che prevede l'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • Un atto adottato da un ente pubblico nella gestione del rapporto di lavoro contrattualizzato, anche se formalmente denominato "regolamento", non è automaticamente una fonte del diritto: occorre verificare se sia stato emanato nell'esercizio di una vera potestà normativa attribuita dalla legge o dallo statuto.
  • La violazione di un atto interno di micro-organizzazione del rapporto di lavoro, privo dei requisiti di generalità ed esteriorità, non è denunciabile ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. come violazione di norme di diritto.
  • Nel rapporto di lavoro degli enti locali con avvocatura interna, la disciplina dei compensi professionali va ricercata nella normativa collettiva e nei principi richiamati dalla stessa, mentre le determinazioni organizzative dell'ente restano atti di gestione privatistica.
  • Se il ricorso principale è dichiarato inammissibile, il ricorso incidentale tardivo diventa inefficace ex art. 334, comma 2, c.p.c., con conseguente regolazione delle spese a carico del solo ricorrente principale.
  • Per dedurre in cassazione la violazione di legge, il ricorrente deve censurare una norma giuridica in senso proprio; non è sufficiente prospettare l'erronea applicazione di regole interne o di meri atti gestori dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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