Cassazione Civile, Sentenza n. 2581/2023 del 27/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente aveva ottenuto la proprietà di un immobile per effetto di sentenza ex art.2932 c.c. pagando il prezzo concordato; l'Agenzia delle Entrate, rideterminando il valore venale dell'immobile, emetteva avviso di liquidazione per maggiori imposte. Il contribuente chiedeva (i) l'applicazione dell'opzione "prezzo-valore" ai sensi dell'art.1, comma 497, L.266/2005, (ii) la rideterminazione del valore attribuito dall'Amministrazione basandosi su perizia che attestava degrado e valore inferiore, e (iii) l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali in misura fissa (essendo l'immobile di rilevanza storico-artistica) anziché proporzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che: (1) l'opzione "prezzo-valore" è in linea di principio applicabile anche ai trasferimenti derivanti da sentenze ex art.2932 c.c., alla luce della giurisprudenza e della sentenza della Corte Costituzionale; tuttavia l'opzione deve essere esercitata tempestivamente, ossia prima della notifica di un avviso di rettifica: nel caso di specie il ricorrente ha chiesto l'applicazione solo dopo aver ricevuto l'avviso, pertanto l'opzione non poteva essere accolta (secondo motivo rigettato); (2) la CTR ha omesso di esaminare adeguatamente la documentazione probatoria sulla eccessività del valore attribuito dall'Amministrazione: su questo punto la Cassazione accoglie il ricorso e cassando la sentenza lo rinvia alla CTR per nuovo esame (terzo motivo accolto e causa rimessa); (3) con riguardo all'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali, la Corte decide nel merito che per gli immobili di interesse storico-artistico tali imposte si applicano in misura fissa e non proporzionale; la Corte accoglie quindi i motivi quarto e quinto. La sentenza impugnata è cassata in relazione al terzo motivo e la causa rinviata; sul punto dei tributi ipotecari e catastali la Corte decide favorevolmente al contribuente (imposte in misura fissa). La richiesta di prezzo-valore è invece respinta per tardività.
Norme richiamate
regola il trasferimento della proprietà a seguito di esecuzione della sentenza; la Corte ammette che le vendite per effetto di sentenza rientrano nella possibilità di applicare il criterio "prezzo-valore" purché l'opzione sia esercitata tempestivamente
art. 1, comma 497, L. 266/2005
In deroga alla disciplina... per le sole cessioni nei confronti di persone fisiche... la base imponibile ... è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'articolo 52, commi 4 e 5 ... indipendentemente dal corrispettivo pattuito ...
costituisce un'opzione agevolativa (criterio "prezzo-valore") applicabile anche agli acquisti derivanti da sentenze ex art.2932 c.c., ma l'esercizio dell'opzione richiede un atto formale e tempestivo prima della notifica dell'avviso di rettifica
art. 52, commi 4 e 5 e comma 5-bis, D.P.R. 131/1986
indica il criterio di determinazione del valore catastale utilizzato dal "prezzo-valore" e legittima l'attività di rettifica dell'Amministrazione se l'opzione non è stata esercitata nei termini; il comma 5-bis viene ritenuto il fondamento per la rettifica in mancanza dell'opzione
art. 34, comma 6, D.Lgs. 346/1990
norma richiamata dalla CTR come riferimento per limiti della rettifica dell'Amministrazione in materia di successioni; la Cassazione ha ritenuto il primo motivo assorbito e non decisivo nel caso concreto
art. 10, comma 2, D.Lgs. 347/1990 e nota alla tariffa allegata
norma che disciplina l'applicazione delle imposte ipotecarie e catastali; la modifica normativa (intervento del d.l. 185/2008 conv. dalla l.2/2009) ha fatto sì che per gli immobili di interesse storico-artistico le imposte si applichino in misura fissa
art. 30, comma 5-bis, D.L. 185/2008 conv. con modif. dalla L. 2/2009
ha modificato la formulazione dell'art.10 D.Lgs. 347/1990 portando alla conseguenza che gli immobili di interesse storico-artistico sono assoggettati a imposte ipotecarie e catastali in misura fissa
richiamato nella disciplina generale dell'imposta di registro, cui l'art.1 co.497 si pone in deroga
art. 39, primo comma, lettera d), D.P.R. 600/1973
richiamato dall'art.1 co.497 come salvaguardia per specifici aspetti della determinazione della base imponibile
Massime di principio
- Il criterio "prezzo-valore" (art.1 co.497 L.266/2005) può essere applicato anche ai trasferimenti conseguenti a sentenze (es. art.2932 c.c.), ma l'opzione deve essere esercitata tempestivamente, prima che l'Amministrazione notifichi un avviso di rettifica; l'atto o la dichiarazione che esercita l'opzione deve essere documentabile e preferibilmente formale (es. atto notarile o dichiarazione integrativa al momento del pagamento)
- Se l'opzione "prezzo-valore" è esercitata dopo la notifica dell'avviso di rettifica, l'Amministrazione può legittimamente procedere alla rettifica del valore ai sensi dell'art.52 DPR 131/1986
- Per immobili di rilevanza storico-artistica le imposte ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa (non proporzionale) in base alla normativa vigente e alle modifiche intervenute (d.l.185/2008 conv. L.2/2009); pertanto in casi simili occorre valutare subito l'accesso alla misura fissa
- Se l'Amministrazione ha attribuito un valore maggiore, il contribuente deve produrre e documentare adeguatamente elementi probatori (perizia, documentazione sul degrado) e la Corte territoriale è tenuta a valutare tali elementi: omessa valutazione può portare a cassazione e rinvio
- La Corte di cassazione può decidere direttamente questioni di puro diritto (es. interpretazione normativa) senza rinvio; per questioni di fatto o di valutazione tecnica del valore immobiliare la controversia va rimessa alla corte territoriale per nuovo esame
- In situazioni analoghe, è consigliabile esercitare tempestivamente eventuali opzioni fiscali (documentandole in atto o tramite dichiarazioni formali) e predisporre per tempo perizie tecniche per contrastare rettifiche dell'Amministrazione
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