Cassazione Civile, Ordinanza n. 22912/2025 del 08/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite trae origine da un'intimazione di pagamento e dalla cartella di pagamento sottesa, relative a II.DD. e IVA per gli anni d'imposta 2001-2005. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto perché non risultava provata la regolarità della notifica della cartella; in appello, invece, la decisione era stata riformata ritenendo rituale la notifica ex art. 140 c.p.c., con affissione all'albo comunale e invio della raccomandata informativa. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione solo apparente o insufficiente, per violazione degli artt. 132 c.p.c. e 36 d.lgs. 546/1992; (2) violazione/falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., dell'art. 8 L. 890/1992 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la notifica della cartella fosse irrituale perché, pur spedita la CAD, non era stato provato il perfezionamento della raccomandata informativa e non poteva ritenersi esaurito il rapporto, dovendo applicarsi retroattivamente la sentenza della Corte costituzionale n. 258/2012 anche a una notifica eseguita nel 2009. Le controparti hanno resistito deducendo, in particolare, che la pronuncia della Corte costituzionale non fosse applicabile perché il rapporto si sarebbe già esaurito prima del 2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che la sentenza d'appello, pur succinta, esprimeva una chiara ratio decidendi e non era affetta da motivazione apparente. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la sentenza impugnata aveva errato nel ritenere valida la notifica della cartella senza applicare retroattivamente la declaratoria di illegittimità costituzionale che richiede, nei casi di irreperibilità relativa, anche l'invio della raccomandata informativa secondo l'art. 140 c.p.c. La Corte ha precisato che il giudizio tributario investe il rapporto obbligatorio tra contribuente e fisco e che, nel caso concreto, il rapporto non era esaurito al momento della decisione della Corte costituzionale, sicché la pronuncia additiva doveva trovare applicazione. Di conseguenza la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente; una motivazione succinta ma intellegibile non integra il vizio denunciato.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Nel processo tributario la sentenza deve esporre i motivi in fatto e diritto, ma il requisito è rispettato se la ratio decidendi è percepibile.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È il parametro per denunciare la nullità della sentenza per vizio di motivazione solo apparente.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Consente di censurare la violazione o falsa applicazione delle norme sulla notificazione e sull'onere probatorio.
Per il perfezionamento della notifica a soggetto relativamente irreperibile sono necessari deposito in casa comunale, affissione dell'avviso e raccomandata informativa; la mera spedizione non basta se la disciplina sopravvenuta richiede la prova dell'avviso di ricevimento.
art. 8 L. 890/1992
Richiamato quale norma sulla raccomandata informativa nell'ambito delle notifiche postali.
Rileva nel riparto dell'onere della prova della regolarità della notificazione.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Nel richiamo all'art. 140 c.p.c. la disciplina della notifica della cartella va letta alla luce della sentenza additiva della Corte costituzionale n. 258/2012.
art. 60 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Concorre, per il tramite del rinvio all'art. 140 c.p.c., a disciplinare le notifiche in caso di irreperibilità relativa.
art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992
Il contribuente può impugnare l'atto consequenziale facendo valere il vizio di notifica dell'atto presupposto.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale produce effetti retroattivi nei limiti dei rapporti non esauriti.
art. 30 L. 11 marzo 1953, n. 87
Concorre a regolare gli effetti delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.
sentenza Corte cost. n. 258 del 2012
Ha natura additiva e si applica retroattivamente ai rapporti pendenti; impone, nei casi richiamati, l'invio della raccomandata informativa anche per le notifiche ex art. 140 c.p.c.
sentenza Corte cost. n. 3 del 2010
È richiamata per ribadire il diverso momento di perfezionamento della notifica per notificante e destinatario e la necessità della prova dell'avviso di ricevimento.
Massime di principio
- La motivazione di una sentenza è solo apparente, e quindi nulla, quando non consente di comprendere il ragionamento decisorio; non basta che sia sintetica o non condivisibile dalla parte soccombente.
- Nelle notifiche ex art. 140 c.p.c. a soggetto relativamente irreperibile il perfezionamento richiede il compimento di tutti gli adempimenti previsti dalla norma, inclusa la raccomandata informativa; la prova di tale adempimento è decisiva ai fini della regolarità della notifica.
- Le pronunce additive di illegittimità costituzionale operano retroattivamente sui rapporti pendenti e non esauriti, mentre restano salvi i rapporti ormai definitivi o coperti da giudicato.
- Nel contenzioso tributario il contribuente può impugnare l'atto consequenziale deducendo il vizio di notifica dell'atto presupposto, e il giudice deve verificare la ritualità della notifica ai fini della nullità dell'atto successivo.
- La sentenza costituzionale sopravvenuta sulla disciplina della notificazione della cartella si applica anche a notifiche anteriori, se il rapporto non si è consolidato e la questione è ancora sub iudice.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22864/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22865/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22866/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22870/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22874/2025 del 08/08/2025
- ordinanza_civile · 8 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 22878/2025 del 08/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →