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Sentenza

Sentenza del 10/07/2025 n. 18935 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di accertamento IMU per l’anno 2015, notificato il 25 agosto 2020, con cui il Comune richiedeva all’Azienda U.S.L. Toscana Centro € 299.866, oltre sanzioni e interessi, per vari immobili nel territorio comunale. L’Azienda contestava, tra l’altro, il diniego dell’esenzione per immobili destinati a funzioni istituzionali, in particolare il complesso del vecchio ospedale, sostenendo che l’inutilizzo parziale dopo il trasferimento delle attività ospedaliere non avesse comportato la perdita irreversibile della destinazione pubblica. Contestava inoltre il trattamento del complesso delle Ville Sbertoli, chiedendo in subordine la riduzione IMU per inagibilità, e le statuizioni relative ad altri fabbricati e terreni. La Corte di cassazione ha esaminato dodici motivi contro la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana del 18 gennaio 2023, che aveva parzialmente accolto gli appelli del Comune e dell’Azienda.

La decisione

La Cassazione ha accolto il primo, il secondo, il quarto e l’ottavo motivo; ha dichiarato assorbito il terzo e rigettato o dichiarato inammissibili i restanti motivi. Ha stabilito che il temporaneo o parziale inutilizzo del vecchio complesso ospedaliero non elimina automaticamente l’esenzione: occorre verificare se sia intervenuta una cessazione irreversibile della destinazione istituzionale, considerando anche la persistente vocazione funzionale e gli elementi relativi alla successiva riconversione sanitaria. Ha inoltre riconosciuto che per le Ville Sbertoli può spettare la riduzione IMU per inagibilità anche senza domanda formale, se il Comune ne aveva conoscenza qualificata nell’esercizio delle proprie funzioni; ha rilevato che la sentenza impugnata aveva accertato la consapevolezza comunale dello stato di inagibilità. Restano invece ferme, tra le altre, le statuizioni sfavorevoli all’Azienda sull’immobile separato adibito a magazzino, sull’immobile di Via Goldoni, sull’immobile presso la RSA Villone A.A. e sui terreni pertinenziali al nuovo ospedale; è stata inoltre confermata la sufficienza motivazionale dell’avviso. La sentenza è stata cassata nei limiti dei motivi accolti e la causa rinviata, anche per le spese di legittimità, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana in diversa composizione.

Norme richiamate

  • Art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (esenzione ICI richiamata per la disciplina IMU)

    il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali

    L’esenzione non viene meno per il solo mancato uso, anche prolungato, o per il trasferimento delle funzioni in altra sede. La perdita richiede che il bene sia divenuto irreversibilmente inutilizzabile per le finalità istituzionali; vanno considerate anche le funzioni accessorie e strumentali e la permanenza della vocazione funzionale.

  • Art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 (esenzione IMU)

    il temporaneo inutilizzo (per ragioni più o meno transitorie) non equivale alla definitiva cessazione della destinazione pubblicistica del bene; per cui, anche la perdita dell'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 (al pari di quella prevista dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23), può giustificarsi soltanto in presenza di una situazione di fatto o di una scelta dell'ente pubblico che determini l'irreversibile inutilizzabilità del bene per l'attuazione delle finalità istituzionali

    Per l’esenzione IMU degli immobili destinati a compiti istituzionali, l’inutilizzo temporaneo o parziale non è di per sé decisivo. Occorre accertare se la destinazione istituzionale sia cessata in modo irreversibile; può rilevare anche l’uso residuale, accessorio o strumentale.

  • Art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 (riduzione IMU per immobili inagibili o inabitabili)

    in tema di IMU, la riduzione d'imposta, prevista ratione temporis dall'art. 13, comma 3, lett. b), del D.L. 6 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, va riconosciuta, anche in assenza di una formale e preventiva richiesta del contribuente, quando il Comune ha una conoscenza qualificata, documentabile e derivata dall'esercizio dell'attività amministrativa propria dell'ente territoriale, anche se per finalità extra-tributarie, dello stato d'inagibilità dell'immobile, restando irrilevante la mera ed estemporanea conoscenza di fatto della situazione suscettiva di integrare i presupposti del beneficio fiscale

    La riduzione per inagibilità non richiede necessariamente una domanda preventiva se il Comune disponeva già di conoscenza qualificata, documentabile e acquisita nell’esercizio delle proprie funzioni. La mera conoscenza informale o occasionale, invece, non basta. Il provvedimento contiene un riferimento numerico discordante («n. 211»), mentre nel resto della decisione il decreto è indicato come n. 201.

  • Art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    Ora, l'art. 7, comma 1, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, con riguardo all'ICI, considera le pertinenze ai fini dell'esenzione soltanto con riguardo ai fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto (lett. d). Per cui, trattandosi di norma agevolativa, la cui interpretazione deve essere restrittiva, si deve escludere che il beneficio possa estendersi anche alle pertinenze.

    L’esenzione è di stretta interpretazione e non si estende automaticamente ai terreni pertinenziali di un ospedale: la mera pertinenzialità o funzionalità di servizio non equivale alla destinazione diretta ed esclusiva richiesta per il beneficio.

  • Art. 2697 c.c. (onere della prova)

    La prova dei requisiti per l'esenzione deve essere rinnovata anno per anno dal contribuente, non potendo valere a tal fine la produzione una tantum della relativa documentazione anche per gli anni successivi

    Il contribuente deve provare i presupposti dell’esenzione per ciascun periodo d’imposta. Il riconoscimento dell’esenzione in anni precedenti non determina un’inversione dell’onere probatorio, pur restando necessario valutare correttamente la natura temporanea o irreversibile dell’inutilizzo.

  • Art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    l'indicazione - attraverso un prospetto analitico e riassuntivo dell'identificazione catastale, della superficie rilevante, del periodo temporale, del valore imponibile, dell'aliquota applicabile e dell'imposta liquidata per ciascun immobile (come è avvenuto nel caso di specie) è sufficiente ad assicurare la completezza motivazionale dell'avviso di accertamento in ossequio ai parametri dell'art. 7 della legge 27 luglio 2000, n. 212

    L’avviso è adeguatamente motivato quando espone gli elementi essenziali che consentono al contribuente di comprendere e contestare an e quantum della pretesa: immobili, dati catastali, base imponibile, aliquote, periodi e ragioni del mancato riconoscimento delle esenzioni.

  • Art. 116 c.p.c. (valutazione delle prove)

    la doglianza circa la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è ammissibile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato - in assenza di diversa indicazione normativa - secondo il suo "prudente apprezzamento", pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria

    La violazione dell’art. 116 è denunciabile quando il giudice abbia alterato le regole legali di valutazione della prova o abbia attribuito valore legale a una prova liberamente valutabile. Non è sufficiente contestare il peso attribuito agli elementi fattuali o chiedere una nuova valutazione del merito.

  • Art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5), cod. proc. civ., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacato di legittimità sui vizi di motivazione

    La Cassazione non riconsidera liberamente le prove: il vizio motivazionale è deducibile soltanto nei limiti rigorosi previsti dalla norma, tra cui l’omesso esame di un fatto storico decisivo discusso tra le parti.

  • Art. 366 c.p.c., primo comma, n. 6

    il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, secondo il quale, ove si denunci la mancata pronuncia su motivi di appello, è necessario che questi ultimi siano riportati nell'atto di impugnazione, deve essere interpretato in maniera elastica, in conformità all'evoluzione della giurisprudenza di questa Corte - oggi recepita dal nuovo testo dell'art. 366, primo comma, n. 6), cod. proc. civ., come novellato dall'art. 3, comma 27, lett. d), del D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 149

    Il ricorso per cassazione deve rendere identificabili e comprensibili i motivi d’appello di cui si lamenta l’omessa decisione. La trascrizione integrale può non essere indispensabile se contenuto e collocazione sono indicati in modo specifico; nel caso concreto, l’onere non è stato assolto.

  • Art. 1, comma 1, lett. a), della legge 31 agosto 2022, n. 130 (rinvio al giudice tributario)

    La norma è richiamata per disporre il rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, dopo la cassazione parziale.

Massime di principio

  • Per un immobile pubblico, la perdita dell’esenzione IMU non discende automaticamente dal trasferimento dei servizi o dal mancato utilizzo, anche se protratto: occorre accertare se sia venuta meno irreversibilmente la sua destinazione istituzionale. Sono rilevanti anche gli usi accessori o strumentali e la persistente impossibilità giuridica o urbanistica di destinare il bene ad altro.
  • L’ente contribuente deve documentare i presupposti dell’esenzione per ogni annualità; il trattamento fiscale degli anni precedenti non trasferisce al Comune l’onere della prova. Tuttavia, dati come le dichiarazioni TARES non determinano da soli la perdita della destinazione istituzionale, poiché rispondono a presupposti diversi.
  • Per ottenere la riduzione IMU per inagibilità può non essere necessaria una domanda formale quando il Comune aveva una conoscenza qualificata e documentabile dell’inagibilità acquisita attraverso la propria attività amministrativa. La semplice conoscenza informale o occasionale non è sufficiente.
  • L’esenzione riferita all’immobile istituzionale non si estende automaticamente ai terreni pertinenziali: la pertinenzialità, il parcheggio o altri usi di servizio non provano da soli una destinazione diretta ai compiti istituzionali richiesta dalla norma agevolativa.
  • In Cassazione, la contestazione della valutazione delle prove non consente di ottenere un nuovo giudizio sul fatto: occorre indicare una vera violazione delle regole legali di prova oppure, nei limiti di legge, l’omesso esame di un fatto storico decisivo.
  • La motivazione dell’avviso IMU è sufficiente se permette di identificare gli immobili e ricostruire il calcolo della pretesa, indicando almeno base imponibile, aliquota, periodo e ragioni essenziali del diniego dell’agevolazione.

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