Cassazione Civile, Ordinanza n. 30312/2022 del 14/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
Un avvocato ha chiesto, con rito sommario ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 D.Lgs. 150/2011, la condanna del cliente al pagamento del compenso per prestazioni professionali svolte in un giudizio di convalida di sfratto per morosità. Il cliente si è opposto eccependo l'inadempimento del professionista ex art. 1460 c.c., sostenendo che questi non lo aveva informato del fatto che in precedenti cause analoghe, patrocinate dallo stesso difensore contro il medesimo soggetto intimato, il destinatario dello sfratto aveva disconosciuto le firme nei contratti di locazione e i giudizi si erano conclusi con l'accertamento della falsità delle sottoscrizioni e con il rigetto delle domande di rilascio. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale con due profili: da un lato ha dedotto la violazione delle regole sulla trattazione scritta e sul termine per replicare alla comparsa del resistente; dall'altro ha contestato l'accoglimento dell'eccezione di inadempimento, sostenendo che non tutte le precedenti controversie avevano avuto esito negativo e che non era possibile inferire la falsità della firma nel caso concreto dai soli precedenti.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, affermando che l'ordinanza resa nel procedimento ex art. 14 D.Lgs. 150/2011 in materia di compensi professionali dell'avvocato non è appellabile ma è impugnabile con ricorso per cassazione. Nel merito, ha respinto il primo profilo di doglianza perché il ricorrente avrebbe potuto chiedere la discussione orale e comunque replicare entro il termine assegnato; la censura denunciava solo una irregolarità processuale priva di concreta incidenza. Ha dichiarato inammissibile il secondo profilo perché non coglieva la reale ratio decidendi dell'ordinanza impugnata: il Tribunale non aveva fondato il rigetto sull'avvio consapevole di un'azione infondata, ma sulla violazione degli obblighi informativi verso il cliente, per non averlo reso edotto dei precedenti che facevano prevedere un serio rischio di esito negativo. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Indica il ricorso al procedimento sommario di cognizione utilizzato per la domanda di pagamento del compenso professionale.
Per le controversie di liquidazione dei compensi degli avvocati in materia civile, il provvedimento conclusivo del procedimento è impugnabile con ricorso per cassazione e non con appello.
L'eccezione di inammissibilità basata sulla mancata proposizione dell'appello è respinta perché non applicabile al rito della controversia.
L'inadempimento del professionista è stato prospettato come eccezione di inadempimento per giustificare il rifiuto del pagamento del compenso.
art. 221, comma 4, D.L. n. 34/2020 conv. in L. n. 77/2020
La richiesta di discussione orale va proposta entro il quinto giorno successivo alla comunicazione del provvedimento che dispone la trattazione scritta; nel caso concreto il termine non era stato rispettato.
È richiamata la proposta del relatore per la definizione accelerata del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di liquidazione dei compensi professionali degli avvocati regolato dall'art. 14 D.Lgs. 150/2011, l'ordinanza conclusiva non è appellabile ma è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione, anche quando la controversia investa l'an della pretesa oltre al quantum.
- La parte che deduce una violazione del contraddittorio nella trattazione scritta deve dimostrare di avere tempestivamente esercitato i rimedi e di avere subito un concreto pregiudizio; la mera irregolarità processuale, senza effettiva incidenza sul diritto di difesa, non è sufficiente a fondare l'accoglimento del ricorso.
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi effettiva della sentenza o ordinanza impugnata, ma contesta una statuizione diversa da quella realmente posta a fondamento della decisione.
- Nella responsabilità contrattuale del difensore verso il cliente rileva anche la violazione degli obblighi informativi e di consiglio: il professionista deve rappresentare al cliente i fatti noti che rendano seriamente prevedibile l'esito negativo dell'iniziativa giudiziaria e, se del caso, sconsigliarne l'introduzione.
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