Cassazione Civile, Ordinanza n. 16968/2022 del 25/05/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria contestava, per l’anno d’imposta 2014, un maggior reddito d’impresa ai fini IVA nei confronti di un’associazione sportiva dilettantistica poi dichiarata fallita e del suo legale rappresentante, anche in proprio quale autore delle violazioni fiscali e responsabile solidale. L’accertamento traeva origine da un PVC della Guardia di Finanza che riteneva svolta dall’associazione un’attività commerciale, in particolare tramite sponsorizzazioni. La CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, ritenendo: a) legittimato il legale rappresentante a impugnare l’atto notificatogli in proprio; b) non provato dall’Agenzia il fine commerciale delle somme percepite, e quindi non superato il limite quantitativo per il regime agevolato della legge n. 398/1991. In cassazione l’Agenzia ha dedotto due motivi: 1) violazione dell’art. 43 l.fall. per omessa declaratoria di inammissibilità del ricorso introduttivo del fallito per difetto di legittimazione attiva; 2) violazione degli artt. 148 TUIR, 74 d.P.R. n. 633/1972, legge n. 398/1991, art. 9 d.P.R. n. 544/1999 e art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR aveva errato nel ritenere insufficiente la prova del superamento del plafond agevolativo, dovendo invece considerarsi solo il dato del conseguimento di proventi da attività commerciale oltre il limite normativo, indipendentemente dalla loro successiva utilizzazione.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo infondata la censura sulla legittimazione del legale rappresentante/liquidatore del soggetto fallito a impugnare l’avviso, perché l’eventuale difetto di capacità del fallito è eccezione relativa alla massa e, se il curatore resta inerte, non è deducibile dalla controparte né rilevabile d’ufficio. Accoglie invece il secondo motivo: la CTR ha sbagliato a subordinare la decadenza dal regime agevolato alla prova dell’impiego commerciale delle somme. La Corte chiarisce che, ai fini della legge n. 398/1991, rileva il solo conseguimento, nell’anno, di proventi da attività commerciale oltre il limite quantitativo previsto dalla norma (nel caso, il limite aggiornato a 250.000 euro), non l’uso concreto di tali proventi. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla CTR della Liguria in diversa composizione per nuovo esame e per le spese.
Norme richiamate
art. 43 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
La perdita della capacità di stare in giudizio del fallito nelle controversie patrimoniali è relativa alla massa dei creditori e può essere eccepita solo dal curatore; se il curatore resta inerte, la controparte non può far valere il difetto di capacità e il giudice non può rilevarlo d’ufficio.
artt. 42 e 44 r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Richiamati per affermare che la sentenza resa nel giudizio promosso dal fallito può produrre effetti tra le parti originarie e che il curatore può profittare dell’eventuale risultato utile del giudizio.
Richiamato solo sul piano procedurale per la trattazione in camera di consiglio non partecipata.
art. 384, quarto comma, c.p.c.
La Corte corregge la motivazione della sentenza impugnata mantenendo fermo il dispositivo nella parte conforme a diritto.
art. 1, legge 16 dicembre 1991, n. 398
primo comma; secondo comma
Il regime agevolato per le associazioni sportive dilettantistiche non lucrative dipende dal conseguimento di proventi commerciali entro il limite previsto; se il limite è superato, cessano di applicarsi le disposizioni della legge dal mese successivo al superamento.
art. 90, secondo comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289
Ha aggiornato l’importo del plafond previsto dalla legge n. 398/1991, fissandolo a 250.000 euro, applicabile alla fattispecie.
Citato come norma asseritamente violata, in relazione al regime fiscale delle associazioni e alla perdita dell’agevolazione.
art. 74 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Citato come norma asseritamente violata, in relazione al trattamento IVA degli enti associativi.
art. 9 d.P.R. 30 dicembre 1999, n. 544
Citato come norma asseritamente violata, in relazione agli adempimenti e alla disciplina applicabile alle associazioni sportive dilettantistiche.
Richiamato per censurare il riparto dell’onere della prova; la Corte afferma che, nel caso del superamento del plafond, rileva il dato oggettivo dei proventi commerciali conseguiti oltre soglia.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo a rapporti patrimoniali del fallito, il difetto di capacità processuale non è assoluto ma relativo alla massa dei creditori: può essere opposto solo dal curatore e non dalla controparte, né rilevato d’ufficio, se il curatore resta inerte.
- Ai fini della perdita del regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche, conta il conseguimento di proventi da attività commerciale oltre il limite quantitativo normativamente fissato; non è necessario provare anche la successiva destinazione o utilizzazione commerciale delle somme.
- Quando la norma subordina un beneficio fiscale al superamento di una soglia di ricavi/proventi, il giudizio deve concentrarsi sul dato oggettivo del volume dei proventi conseguiti nel periodo d’imposta, non su criteri ulteriori non previsti dalla legge.
- In cassazione, la sentenza impugnata può essere cassata con rinvio quando il giudice di merito abbia applicato un criterio giuridico errato nell’accertamento del presupposto del trattamento agevolato.
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