Cassazione Civile, Ordinanza n. 10650/2024 del 19/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (committente)
La controversia
La lite nasce da un contratto di appalto di opere pubbliche del 21.12.2001 relativo al completamento dell’adduttrice Nord Ovest dell’impianto di depurazione Roma Nord. L’appaltatrice ha inizialmente chiesto il pagamento di somme asseritamente dovute a titolo di risarcimento/differenze economiche connesse ai costi della sicurezza per sei varianti progettuali intervenute in corso d’opera. La convenuta ha eccepito la tardiva mancata iscrizione delle riserve in contabilità. In sede di precisazione delle conclusioni, dopo la CTU, l’attrice ha poi ampliato la domanda chiedendo la declaratoria di nullità parziale del contratto nella parte relativa agli atti di sottomissione e la condanna al pagamento di somme maggiori, deducendo violazioni di norme imperative in tema di immodificabilità dei prezzi, nonché richiamando la disciplina sui costi della sicurezza e un preteso abuso/truffa contrattuale. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno dichiarato inammissibili le domande nuove e, per il resto, hanno ritenuto inammissibile/infondata la pretesa originaria per difetto di tempestive riserve. In cassazione la ricorrente ha articolato otto motivi: 1) nullità della sentenza e violazione dell’art. 342 c.p.c. per asserita non specificità dei motivi di appello; 2) violazione di norme su prezzi d’appalto, TFUE e nullità parziale; 3) violazione di norme sulla causa illecita/frode alla legge e truffa contrattuale; 4) erronea esclusione della nullità legata ai costi della sicurezza ex d.lgs. 81/2008 e disciplina transitoria; 5) violazione delle norme sulle domande e modifiche della domanda, sostenendo che la riserva quantitativa consentisse la nuova prospettazione; 6) violazione dei principi di correttezza, buona fede e divieto di abuso di posizione dominante; 7) erronea applicazione dell’onere di iscrizione delle riserve, assumendo che non vi fosse richiesta di maggiori compensi ma semplice esatto adempimento; 8) inconciliabilità tra riserva e nullità per mancata indicazione dei costi della sicurezza. La Cassazione ha respinto tutti i motivi, ritenendo corretta la declaratoria di inammissibilità delle domande nuove introdotte solo in sede di precisazione delle conclusioni e corretta l’applicazione dell’onere di riserva per le pretese sui costi della sicurezza, oltre a rilevare che le doglianze sulla nullità erano comunque inconferenti o non specifiche.
La decisione
La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato che la domanda di nullità parziale del contratto e le pretese consequenziali erano nuove e tardive, perché introdotte solo in fase di precisazione delle conclusioni, oltre le preclusioni; ha inoltre ribadito che, nella fattispecie, la pretesa sui costi della sicurezza era soggetta all’onere di tempestiva riserva in appalto pubblico e che la disciplina del d.lgs. 81/2008, pur richiamabile in astratto, non era utilmente invocata in concreto per difetto di specificità e di allegazione decisiva circa la prosecuzione dei lavori nei termini rilevanti. Le ulteriori censure sono state dichiarate infondate o inammissibili perché inconferenti rispetto alla ratio decidendi della sentenza impugnata. La ricorrente è stata condannata alle spese e all’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la censura di appello è stata ritenuta non specifica rispetto alla ratio decidendi di primo grado.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
la motivazione della sentenza di appello è stata considerata effettiva e non apparente.
art. 111, comma 6, Cost.
richiamato come parametro della motivazione, non violato nella specie.
art. 47 Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
il principio di effettività non impedisce regole processuali nazionali con termini e preclusioni, se non rendono impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio del diritto.
artt. 6 e 13 CEDU
richiamati in modo generico; non ritenuti violati dalla disciplina processuale interna.
invocato dalla ricorrente in tema di rilievo officioso delle nullità; non ha giustificato l’introduzione di nuove domande tardive.
consente il rilievo officioso della nullità, ma solo nei limiti della domanda e del thema decidendum già introdotti.
la modifica della domanda è possibile solo entro i limiti e i termini preclusivi previsti; in causa la nuova domanda è stata proposta troppo tardi.
in appello non possono essere introdotte domande nuove; il rilievo officioso della nullità non equivale a libertà di mutare il petitum.
art. 134, comma 6, d.P.R. 554/1999
invocato dalla ricorrente sulle regole dei prezzi/varianti; la censura è stata ritenuta inconferente o assorbita dalla tardività della domanda.
art. 10, comma 2, d.m. 145/2000
richiamato dalla ricorrente in materia di appalto; non decisivo rispetto alla ratio di inammissibilità.
artt. 101 e 102 TFUE
invocati dalla ricorrente a sostegno della nullità/illecita alterazione dei prezzi; non pertinenti alla decisione.
artt. 1418, 1419, comma 2, 1339 c.c.
richiamati per sostenere nullità totale o parziale e inserzione automatica; la Corte ha escluso che tali norme potessero essere usate per introdurre una domanda nuova tardiva.
invocati per causa illecita e frode alla legge; non incidono sulla ratio di inammissibilità.
richiamato per la pretesa truffa contrattuale; la relativa affermazione è stata considerata marginale/ad abundantiam.
art. 26, comma 5, d.lgs. 81/2008
"Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione... devono essere specificamente indicati a pena di nullità... i costi delle misure adottate per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle lavorazioni"
la norma si applica anche ai contratti in corso nei limiti temporali previsti, ma solo se i lavori erano ancora in esecuzione; non basta che il collaudo sia successivo.
art. 53 r.d. 350/1895
richiamato in tema di riserve negli appalti pubblici; l’appaltatore deve iscrivere tempestivamente le riserve per i maggiori compensi richiesti.
art. 165 d.P.R. 554/1999
richiamato per l’onere di riserva e le modalità di contestazione dei maggiori costi.
art. 31, comma 2, d.m. 145/1999
richiamato in tema di appalto pubblico e riserve, secondo la disciplina pro tempore vigente.
richiamato in via residuale dalla ricorrente; non ha mutato l’esito della controversia.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
la Corte ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
norma richiamata per il meccanismo dell’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Il potere del giudice di rilevare d’ufficio la nullità di un contratto non consente alla parte di introdurre, fuori termine, una nuova domanda di nullità e le relative pretese consequenziali quando la domanda originaria era fondata sull’adempimento del contratto stesso.
- La nullità negoziale, anche se rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado nei limiti del thema decidendum, resta un’eccezione in senso lato: può incidere sulla domanda già proposta, ma non legittima la mutatio libelli oltre le preclusioni processuali.
- In appello non è ammissibile ampliare il giudizio con domande nuove o con nuovi fatti costitutivi dedotti solo dopo la maturazione delle preclusioni, neppure se si invoca la riqualificazione giuridica della stessa vicenda sostanziale.
- Nei contratti di appalto pubblico, la pretesa dell’appaltatore a maggiori compensi o rimborsi connessi a circostanze esecutive deve essere tempestivamente riservata nella contabilità o nei documenti previsti dalla disciplina applicabile; in difetto, la pretesa è preclusa.
- La disciplina sui costi della sicurezza introdotta dal d.lgs. 81/2008 può operare anche per contratti anteriori solo nei limiti espressamente previsti e per rapporti ancora in effettiva esecuzione; il mero protrarsi del collaudo non equivale di per sé a contratto ancora in corso.
- Le censure di impugnazione devono confrontarsi con la ratio decidendi effettiva della sentenza: motivi inconferenti, generici o diretti solo contro argomentazioni svolte ad abundantiam sono inammissibili.
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