Sentenza del 29/04/2022 n. 13701 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento per IVA, IRAP e IRPEF per il 2004 fondato sugli studi di settore. Il ricorrente deduceva che nell'annualità considerata aveva svolto un solo contratto d'appalto (prorogato dal 2001) con la Fondazione Sen. Giovanni Pascale, rimasta inadempiente nei pagamenti; contestava la validità dello strumento degli studi di settore, l'insussistenza della "grave incongruenza", il difetto di motivazione dell'avviso, la propria qualifica di micro impresa e la crisi del settore come fattori esimenti
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze e ha rigettato il ricorso avverso l'Agenzia delle entrate. È stata confermata in sede di legittimità la valutazione della CTR che aveva ritenuto esperita correttamente la procedura (incluso il contraddittorio endoprocedimentale) e fondata la pretesa erariale sulla presenza di gravi incongruenze tra redditi dichiarati e quelli determinati sugli studi di settore. Il ricorso in cassazione è stato ritenuto inammissibile per carenze di specificità e per tentativi di riesame del merito non consentiti in sede di legittimità; inoltre la Corte ha rilevato che la CTR aveva dato motivazione ampia e congrua, valutando il quadro pluriennale e le deduzioni difensive
Norme richiamate
Attribuisce all'Agenzia delle entrate la legittimazione ad agire in luogo del Ministero a decorrere dal 1/1/2001; da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso diretto contro il Ministero se non parte in precedenti gradi
Richiamato dal ricorrente in relazione alla materia contenziosa tributaria; citazione usata nel quadro delle doglianze procedurali ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura
Richiamati dal ricorrente in riferimento ai doveri di motivazione e istruzione del giudice; la Corte ha ritenuto che la motivazione della CTR fosse adeguata e che le doglianze non superassero i limiti di ammissibilità
D.L. 30 agosto 1993, n. 331 (studi di settore)
Norma di riferimento per l'uso degli studi di settore; la sentenza discute la questione se la modifica legislativa successiva abbia soppresso il requisito della "grave incongruenza", ma nel caso concreto la CTR ha comunque accertato la gravità delle incongruenze
L. n. 146 del 1998, art. 10, comma 1 modificata da L. n. 296 del 2006
La modifica ha introdotto l'inciso che taluni orientamenti interpretano come autorizzazione ad adottare accertamenti basati sul mero scostamento tra ricavi dichiarati e ricavi determinabili dagli studi di settore (con discussione giurisprudenziale successiva sulla portata della modifica e sulla persistenza del requisito delle "gravi incongruenze"). La Corte segnala il contrasto giurisprudenziale ma ritiene la questione non decisiva nel caso concreto
Norma relativa all'accertamento sintetico; la Corte osserva che la circolare citata dal ricorrente (n. 24/E del 31/07/2013) si riferisce all'accertamento sintetico ex art. 38 ed è quindi non pertinente alla fattispecie degli studi di settore
Norma richiamata nella parte finale della sentenza per gli effetti sul contributo unificato dovuto dal ricorrente
Massime di principio
- Nei giudizi su avvisi basati sugli studi di settore la Corte di legittimità non riesamina i fatti: le censure in Cassazione che chiedono un nuovo accertamento di fatto sono inammissibili
- La rilevanza della percentuale di scostamento non è di per sé determinante: il giudice valuta la gravità delle incongruenze anche in base al quadro pluriennale e alla coerenza degli elementi probatori
- Il contribuente che invoca circostanze esimenti (unicità del cliente, ritardi di pagamento, crisi di settore, dimensione microimpresa) deve fornire documentazione e prova efficaci nel merito, perché tali elementi siano ritenuti recessivi rispetto alla presunzione fondata sugli studi
- Le doglianze sulla carenza o insufficienza dell'atto impositivo richiedono autosufficienza e specificità nelle censure in Cassazione; la mera affermazione di difetto di motivazione è spesso inammissibile se non adeguatamente fondata e riprodotta
- È importante agire contro la controparte corretta: il ricorso contro soggetto non parte nei precedenti gradi (es. Ministero anziché Agenzia) può essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione
- La giurisprudenza sul requisito della 'grave incongruenza' dopo la modifica del 2006 è contrastata: alcuni orientamenti ritengono sufficiente il mero scostamento, altri riconfermano la necessità di valutare la gravità; comunque, il giudice di merito deve motivare compiutamente la sussistenza del requisito
- Le note e circolari amministrative richiamate dal contribuente possono essere irrilevanti se riferite a strumenti diversi (es. accertamento sintetico) rispetto agli studi di settore
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