Sentenza del 29/04/2022 n. 20 - Comm. Trib. II grado di Trento
Catasto - Immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto censiti in categoria E/7 che sono improduttivi di reddito se non sono locati a terzi - Attribuzione della rendita catastale da parte dell'Ufficio - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto illegittima l'attribuzione di una rendita catastale diversa da zero e ha disposto che, per gli immobili destinati esclusivamente al culto e non locati, la rendita catastale debba essere pari a zero (annullamento dell'atto attribuitivo della rendita illegittima).
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'immobile è destinato esclusivamente all'esercizio del culto ed è censito in categoria catastale E/7; non è oggetto di locazione né di altro utilizzo economicamente rilevante. L'art. 8, comma 2, del d.P.R. n. 1142/1949 elenca gli immobili per i quali non è prevista attribuzione di rendita catastale; quindi l'attribuzione di una rendita diversa da zero è illegittima.
Norme richiamate
d.P.R. n. 1142 del 1949
La disposizione elenca, per atto avente forza di legge, categorie di immobili per le quali non è prevista l'attribuzione di una rendita catastale; gli immobili ad uso esclusivo per l'esercizio del culto rientrano in tale elenco quando non producono reddito (es. non sono locati).
Massime di principio
- Un immobile censito in categoria E/7 destinato esclusivamente all'esercizio del culto e non locato non può essere assoggettato a rendita catastale diversa da zero.
- La condizione decisiva è la destinazione esclusiva e l'assenza di qualsiasi utilizzazione economicamente rilevante (in particolare la locazione): se sussistono, opera l'esenzione dall'attribuzione di rendita.
- Se l'immobile viene locato o impiegato per attività remunerative perde l'esclusione e può essere considerato produttivo di reddito, giustificando l'attribuzione di rendita.
- L'onere di dimostrare l'esistenza di un uso economico spetta all'amministrazione che attribuisce la rendita; in mancanza di prove il contribuente può ottenere l'annullamento dell'atto.
- In sede pratica occorre valutare la documentazione (contratti, fatture, atti) e la destinazione d'uso concreta per stabilire se opera l'esclusione prevista dall'art. 8, comma 2 del d.P.R. 1142/1949.
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