Sentenza del 29/04/2022 n. 268 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
Esenzione IMU per gli alloggi assegnati dai Comuni in base alla Legge Regionale Abruzzo n. 96 del 25.10.1996 - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione avvisi di accertamento IMU per gli anni 2014-2017 relativi ad alloggi di edilizia residenziale pubblica assegnati dal Comune ai sensi della L.R. Abruzzo n.96/1996. La ricorrente sosteneva che tali immobili rientrano nella definizione di "alloggi sociali" del D.M. 22.4.2008 e quindi sono esenti da IMU ai sensi dell'art.13, comma 2, lett. b) del D.L. n.201/2011 novellato dalla Legge di Bilancio 2013 (L. n.147/2013). La controparte aveva difeso l'accertamento sostenendo che l'esenzione richiede utilizzazione diretta da parte dell'ente proprietario o la presentazione della dichiarazione prevista dall'art.2, comma 5-bis del D.L. n.102/2013; in subordine che, per gli alloggi non riconducibili alla definizione del DM 22/4/2008, si applichi la detrazione di €200 prevista dall'art.13 comma 10 del D.L. 201/2011.
La decisione
La Corte d'appello ha accolto l'appello dell'A., riformando la sentenza di primo grado e riconoscendo che gli immobili in oggetto, costruiti dall'ex IACP con contributo pubblico e assegnati in locazione permanente tramite procedura comunale ai sensi della L.R. n.96/1996, rientrano nella definizione di "alloggio sociale" del D.M. 22.4.2008 e sono pertanto esenti da IMU ai sensi dell'art.13, co.2, lett. b) D.L. n.201/2011 (come novellato). Sono state respinte le eccezioni formali sulla validità degli atti di accertamento e l'obbligatorietà della dichiarazione ai sensi dell'art.2, co.5-bis del D.L. n.102/2013. Spese compensate.
Norme richiamate
Legge di Bilancio 27.12.2013, n.147
art. 1, co. 707 punto 3/B
Ha integrato l'art.13 del D.L. n.201/2011 escludendo l'applicazione dell'IMU ai fabbricati destinati ad alloggi sociali come definiti dal D.M. 22.4.2008; norma applicabile dal 1.1.2014.
D.L. 6 dicembre 2011, n.201
art. 13, comma 2, lett. b)
Prevede l'esenzione IMU per i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali secondo la definizione ministeriale; la Corte ha ritenuto applicabile l'esenzione agli alloggi oggetto del giudizio.
Decreto Ministeriale 22 aprile 2008
art.1 (definizione di alloggio sociale)
Definisce i requisiti dell'alloggio sociale (locazione permanente, funzione di interesse generale, destinatario nucleo svantaggiato, canone definito dalle Regioni). La Corte ha ritenuto che gli alloggi assegnati sotto L.R. n.96/1996 soddisfano tali requisiti.
D.L. 31 agosto 2013, n.102 (conv. L. 28.10.2013, n.124)
Stabilisce l'equiparazione ad abitazione principale degli alloggi sociali dal 1.1.2014 e prevede una dichiarazione facoltativa per attestare i requisiti; la Corte, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che l'esenzione non è subordinata alla sola presentazione della dichiarazione quando i requisiti emergono dai fatti/documenti.
Legge 9 dicembre 1998, n.431
art.2 (canone concordato)
Il D.M. 22/4/2008 fissa un limite al canone che non deve superare il canone concordato; la Corte ha rilevato la corrispondenza del criterio di determinazione del canone previsto dalla L.R. Abruzzo n.96/1996 con i limiti del DM, a supporto della qualificazione sociale.
L.R. Abruzzo 25.10.1996, n.96
artt. 3, 13, 14, 21, 22, 25
Regola l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (bandi, graduatorie, determinazione del canone, standard abitativi). La Corte ha ritenuto che tali previsioni dimostrano la destinazione sociale degli alloggi e la responsabilità del Comune nell'assegnazione.
D.L. 6 dicembre 2011, n.201
Prevede la detrazione di €200 per alcuni alloggi IACP; la Corte ha distinto la disciplina: la detrazione è alternativa all'esenzione e si applica agli alloggi che non rientrano nella definizione di alloggio sociale.
Codice del processo amministrativo / Principi e giurisprudenza (Cass. n.23680/2020)
sentenza Corte di cassazione n.23680/2020
La Corte di cassazione ha affermato che l'esenzione per alloggi sociali non è subordinata all'onere formale della presentazione della dichiarazione di cui all'art.2, co.5-bis del D.L. n.102/2013; conta la verifica reale dei requisiti.
Preleggi
Principio della stretta interpretazione delle norme agevolative ed esentive citato in primo grado; la Corte d'appello ha comunque ritenuto che, alla luce dei fatti normativamente previsti (assegnazione comunale, norme regionali), l'esenzione trova fondamento.
Legge 7 agosto 1990, n.241
Norma citata in relazione alla nullità del provvedimento amministrativo per mancanza di elementi essenziali; la Corte d'appello ha ritenuto che la contestazione formale sulla sottoscrizione degli avvisi non comportava nullità in presenza della prova di provenienza degli atti.
Massime di principio
- Gli immobili di edilizia residenziale pubblica assegnati dal Comune mediante procedure previste da leggi regionali e conformi ai requisiti del D.M. 22.4.2008 devono essere considerati "alloggi sociali" e, se rispettano i requisiti, sono esenti da IMU ai sensi dell'art.13, co.2, lett. b) del D.L. n.201/2011 come novellato dalla L. n.147/2013.
- La mancata presentazione della dichiarazione prevista dall'art.2, co.5-bis del D.L. n.102/2013 non preclude automaticamente il riconoscimento dell'esenzione; è possibile ottenere l'esenzione su base documentale e fattuale che dimostri il possesso dei requisiti (Cass. 23680/2020).
- Occorre distinguere tra "alloggio sociale" (esente) e altri alloggi di enti pubblici non riconducibili alla definizione del DM: per questi ultimi può trovare applicazione la detrazione di €200 prevista dall'art.13 co.10 del D.L. 201/2011.
- Per far valere l'esenzione è utile fornire documentazione probatoria: atti di assegnazione comunale, bandi di concorso, contratti di locazione permanente, regolazione del canone secondo la normativa regionale e prova che l'alloggio è adibito ad abitazione principale dei beneficiari.
- Le contestazioni formali sugli avvisi di accertamento (es. firma a stampa) possono essere superate se è dimostrata la provenienza dell'atto e la regolarità sostanziale; la strategia processuale deve privilegiare la dimostrazione dei requisiti sostanziali dell'esenzione piuttosto che eccezioni meramente formali.
- In presenza di dubbi interpretativi la giurisprudenza tende a verificare concretamente la destinazione e la funzione sociale degli immobili piuttosto che rifiutare l'esenzione per mere ragioni formali.
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