Sentenza del 29/04/2022 n. 1412 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Accertamento al socio di società di capitali a ristretta base sociale - mancata allegazione dell'atto emesso alla società - illegittimità - condizioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudice ha ritenuto l'avviso di accertamento notificato al socio nullo per difetto di motivazione. La motivazione del provvedimento indirizzato al socio non poteva limitarsi a un richiamo per relationem all'avviso notificato alla società senza allegarne la documentazione o senza riprodurne i contenuti essenziali; in mancanza dell'allegazione la motivazione è insufficiente e l'atto è affetto da nullità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'ufficio ha recuperato a tassazione maggiori ricavi della società e li ha estesi al socio mediante la presunzione di distribuzione di utili extracontabili collegata alla ristretta base sociale. Il socio era però receduto dalla compagine sociale tra l'anno d'imposta oggetto di accertamento e il momento in cui l'atto impositivo è stato notificato alla società. L'ufficio non ha allegato all'avviso notificato al socio l'avviso di accertamento emesso a carico della società né ha riprodotto i suoi contenuti essenziali, limitandosi a rinviare per relationem alla motivazione dell'atto notificato alla società.
Norme richiamate
Presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base sociale
La circostanza della ristretta base sociale legittima una presunzione di distribuzione di utili extracontabili, ma tale presunzione deve essere adeguatamente motivata e collegata agli atti posti a base dell'accertamento
Principio dell'onere di motivazione e della necessità di rendere accessibili le ragioni dell'atto impositivo
L'ufficio che notifica un avviso a un soggetto in forza di una presunzione derivante da un accertamento emesso a carico di terzi deve allegare l'atto di riferimento o riprodurne i contenuti essenziali; in mancanza la motivazione è carente e determina la nullità dell'atto
Massime di principio
- Quando l'amministrazione estende a un socio redditi societari per presunzione (es. ristretta base sociale), se l'atto fondamentale è stato emesso a carico della società e il socio è uscente nel periodo intermedio, l'ufficio deve allegare l'avviso rivolto alla società o riprodurne gli elementi essenziali nell'atto notificato al socio.
- Il rinvio per relationem a un altro atto è ammissibile solo se rende effettivamente accessibile al destinatario le ragioni dell'accertamento; l'assenza di documentazione o di riproduzione dei punti essenziali configura difetto di motivazione e nulità.
- Il contribuente che riceve un avviso basato su presunzioni collegate ad atti a carico di terzi dovrebbe verificare la presenza degli allegati e, in loro assenza, contestare immediatamente la validità dell'atto per carenza motivazionale.
- Per l'amministrazione: è indispensabile curare la completezza documentale al momento della notifica, soprattutto quando l'accertamento al singolo deriva da atti emessi a carico della società.
- In caso di contestazione giudiziale, il tema centrale sarà sempre la sussistenza di una motivazione autonoma e comprensibile nell'atto notificato al socio; la mera delega ad altro atto senza riproduzione non è sufficiente.
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