Sentenza del 29/04/2022 n. 22 - Comm. Trib. II grado di Trento
Atto tributario - Notifica - Destinatario irreperibile - Prova della notifica ai sensi degli artt. da 140 a 143 c.p.c.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato la validità della notifica dell'atto tributario sostenendo che, essendo stato cancellato dal registro della popolazione/ dall'anagrafe per irreperibilità, la notifica non poteva ritenersi avvenuta se non secondo le modalità specificamente previste dagli artt. 140-143 c.p.c.; la difesa amministrativa pretendeva invece la validità della notifica effettuata con modalità ordinarie.
La decisione
Il giudice ha ritenuto la notifica inesistente per difetto di conformità alle prescrizioni degli artt. 140-143 c.p.c.; di conseguenza l'atto tributario notificato è stato dichiarato privo di effetti/annullato con riferimento alla notifica viziata. Ne consegue che i termini e gli effetti collegati alla notifica (es. decorrenza dei termini per impugnare, efficacia esecutiva dell'atto) non possono essere fatti valere fino a una nuova e valida notifica effettuata secondo le regole di legge.
Norme richiamate
Tali disposizioni disciplinano le modalità particolari di notifica nei confronti di persone per le quali risulta l'irreperibilità o la cancellazione dall'anagrafe; la sentenza interpreta che, se la notifica non è eseguita conformemente a quelle regole, essa è inesistente e non produce gli effetti legali della notifica valida (interruzione di termini, efficacia dell'atto).
Massime di principio
- Se un soggetto è cancellato dall'anagrafe per irreperibilità, la notifica dell'atto tributario effettuata con le sole modalità ordinarie (all'indirizzo indicato in anagrafe o presso il domicilio presunto) è insufficiente: occorre rispettare le particolari procedure previste dagli artt. 140-143 c.p.c.
- La parte che sostiene di aver validamente notificato l'atto (in genere l'amministrazione) ha l'onere di dimostrare il rispetto formale delle modalità di notifica previste per i casi di irreperibilità; senza prova della conformità, la notifica è nulla/inesistente.
- La nullità della notifica ha effetti pratici immediati: l'atto non produce gli effetti che dipendono dalla notifica (decorrenza dei termini processuali e amministrativi, efficacia esecutiva), e il contribuente può ottenere l'annullamento o la declaratoria di inesistenza della notifica.
- In situazioni analoghe è consigliabile verificare immediatamente lo stato anagrafico del destinatario e, se risulti cancellazione per irreperibilità, adottare le misure previste dagli artt. 140-143 c.p.c. prima di considerare conclusa la notifica; in difetto, l'atto è esposto a impugnazione vittoriosa.
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