Cassazione Civile, Ordinanza n. 11650/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
La controversia
Un cittadino straniero ha impugnato davanti al giudice di pace un decreto di espulsione prefettizio emesso ai sensi dell'art. 13, commi 7 e 8, del d.lgs. 286/1998. Il ricorso era fondato su due censure: la prima deduceva la violazione degli obblighi informativi in materia di protezione internazionale, sostenendo che la decisione di merito avesse erroneamente ritenuto sufficiente il solo richiamo, contenuto nel foglio notizie, alla mancata presentazione della domanda, senza verificare se l'interessato fosse stato effettivamente e previamente informato in modo completo sulle procedure di protezione internazionale e sugli altri rimedi previsti dalla disciplina europea e nazionale; la seconda denunciava la motivazione apparente del provvedimento impugnato, perché il giudice di pace non avrebbe spiegato il percorso logico-giuridico che lo aveva portato a rigettare l'opposizione, limitandosi a ipotesi e supposizioni sull'avvenuto adempimento dell'informativa, in particolare richiamando in modo solo dubitativo un precedente fermo risalente a mesi prima.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso. Ha ritenuto che, in tema di espulsione e di controlli connessi alla protezione internazionale, l'obbligo di informativa previsto dall'art. 10-ter del d.lgs. 286/1998 deve essere effettivo, completo e verificabile; non basta un'affermazione generica contenuta negli atti amministrativi se la parte contesta l'omissione e se non risultano in atti elementi concreti su tempi, modalità, lingua, presenza di interprete o mediatore culturale. La Corte ha inoltre rilevato che il giudice di pace si era basato su mere ipotesi e non su un accertamento motivato. Di conseguenza, il provvedimento impugnato è stato cassato con rinvio al Giudice di pace di Roma, in persona di diverso magistrato, per nuovo esame e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13, commi 7 e 8, d.lgs. 286/1998
costituisce il presupposto del decreto di espulsione impugnato; la decisione è stata sindacata nel quadro delle garanzie informative connesse alla posizione dello straniero.
impone una informativa completa ed effettiva agli stranieri condotti presso i punti di crisi, finalizzata a rendere corrette le procedure di identificazione e a ridurre gli errori operativi; l'obbligo sussiste anche se lo straniero non manifesta spontaneamente l'esigenza di chiedere protezione internazionale.
richiamato quale norma processuale della controversia sull'opposizione al decreto di espulsione.
richiamati dal ricorrente come parametri processuali asseritamente violati.
artt. 6, 7, 8, 9, 10, 16, 17 e 18 d.lgs. 25/2008
richiamati dal ricorrente in relazione agli obblighi informativi e alle procedure di protezione internazionale.
richiamati dal ricorrente a sostegno delle garanzie informativo-procedurali del richiedente protezione.
richiamato dal ricorrente come norma di tutela contro l'espulsione in determinate situazioni di protezione.
art. 33 Convenzione di Ginevra del 1951
richiamato dal ricorrente quale parametro sovranazionale in materia di protezione internazionale.
artt. 2 e 3 CEDU
richiamati dal ricorrente come norme convenzionali di tutela dei diritti fondamentali.
artt. 10 e 117 Cost.
richiamati dal ricorrente come parametri costituzionali di conformità della disciplina interna e dell'azione amministrativa.
direttiva 2013/32/UE
richiamata come fonte europea sulle procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale.
direttiva 2013/33/UE
richiamata come fonte europea sulle condizioni di accoglienza.
richiamato a sostegno del vizio di motivazione apparente dedotto nel secondo motivo.
richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità derivante dal difetto di motivazione.
richiamato dal ricorrente quale parametro della motivazione della sentenza.
Massime di principio
- In materia di espulsione dello straniero, l'obbligo di informativa sulla protezione internazionale deve essere concreto, completo ed effettivo; non è sufficiente una formula generica o meramente assertiva negli atti amministrativi.
- L'adempimento dell'obbligo informativo deve poter essere verificato attraverso elementi specifici relativi a tempi, modalità, lingua usata e assistenza linguistico-culturale; in mancanza, la prova dell'informazione non può dirsi raggiunta.
- La mancata presentazione della domanda di protezione internazionale da parte dello straniero non vale, da sola, a dimostrare che l'informativa sia stata resa, se non risulta che l'interessato sia stato previamente e compiutamente informato.
- La motivazione del giudice di merito è apparente quando si fonda su mere ipotesi o supposizioni e non consente di ricostruire l'iter logico-giuridico seguito per respingere le censure dell'interessato.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11507/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11508/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11510/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11513/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11517/2024 del 30/04/2024
- ordinanza_civile · 30 apr 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 11518/2024 del 30/04/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →