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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20429/2021 del 16/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per maggiori Irpef relative all'anno d'imposta 2007, sulla base di incrementi patrimoniali ritenuti significativi, notificato nel 2012. Il contribuente lo aveva impugnato deducendo, in primo grado e poi in appello, la nullità dell'atto per vizio di sottoscrizione, sostenendo che non fosse stato firmato dal capo dell'ufficio o da soggetto validamente delegato, e lamentando inoltre la violazione del contraddittorio endoprocedimentale per mancata preventiva comunicazione del PVC. Nel ricorso per cassazione, articolato in due motivi ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., ha riproposto: 1) la violazione dell'art. 42, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973, assumendo che la delega di firma prodotta dall'Ufficio fosse tardiva e/o conferita da soggetto non legittimato, perché il direttore che l'aveva rilasciata non era più titolare dell'ufficio al momento della sottoscrizione; 2) la violazione dell'art. 12, comma 7, L. n. 212/2000 e dell'art. 38 d.P.R. n. 600/1973, assumendo che prima dell'emissione dell'avviso avrebbe dovuto essergli comunicato il PVC e instaurato un contraddittorio preventivo.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Sul primo, ha richiamato l'orientamento secondo cui, se il contribuente contesta la legittimazione del firmatario dell'avviso, l'Amministrazione può dimostrare in giudizio, anche in appello, la delega di firma, trattandosi di atto organizzativo interno che non attiene alla legittimazione processuale; ha inoltre affermato che il trasferimento del dirigente delegante non invalida la delega già conferita, perché la stessa resta imputata all'organo e non alla persona fisica. Sul secondo, ha osservato che per i tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, salvo previsione espressa, e che nell'accertamento sintetico tale previsione opera solo per annualità successive al 2009; per l'anno 2007, dunque, l'atto era legittimo anche senza preventiva comunicazione del PVC. La Corte ha peraltro rilevato che, nel caso concreto, il contribuente era comunque stato sentito in fase precontenziosa a seguito di invito a comparire. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    costituisce il parametro formale di deduzione dei due motivi di ricorso per violazione di legge.

  • art. 42, commi 1 e 2, d.P.R. n. 600/1973

    l'avviso di accertamento è nullo se non reca la sottoscrizione del capo dell'ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato; la delega di firma può essere dimostrata dall'Amministrazione anche nel giudizio di secondo grado.

  • art. 12, comma 7, L. n. 212/2000

    prevede garanzie a tutela del contribuente sottoposto ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali; nella vicenda non è stato ritenuto violato il contraddittorio, anche perché vi era stato un invito a comparire.

  • art. 38, d.P.R. n. 600/1973

    in materia di accertamento sintetico, il contraddittorio endoprocedimentale è espressamente previsto solo per le annualità cui si applica la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010, quindi non per il periodo d'imposta 2007.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    la previsione del contraddittorio preventivo nell'accertamento sintetico opera solo dal periodo d'imposta 2009, secondo la disciplina richiamata dalla Corte.

  • art. 22, comma 1, d.l. n. 78/2010

    ha introdotto la formulazione dell'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 applicabile, secondo la Corte, solo dal periodo d'imposta 2009.

  • L. n. 122/2010

    legge di conversione del d.l. n. 78/2010 richiamata per la disciplina dell'accertamento sintetico.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis

    è il parametro rispetto al quale viene calcolato l'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.

Massime di principio

  • Se il contribuente contesta la validità della sottoscrizione di un avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare la delega di firma, e tale prova può essere fornita anche successivamente nel corso del giudizio di appello, perché si tratta di un atto organizzativo interno e non di una questione di legittimazione processuale.
  • La delega di firma conferita dal dirigente dell'ufficio resta valida anche se, successivamente, il dirigente viene trasferito o sostituito, poiché la delega è imputata all'organo e non alla persona fisica che ricopriva temporaneamente la funzione.
  • In materia di tributi non armonizzati non esiste un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; esso sorge solo quando una norma lo prevede espressamente.
  • Per l'accertamento sintetico, il contraddittorio preventivo previsto dall'art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973 opera solo per le annualità a cui la disciplina introdotta dal d.l. n. 78/2010 è applicabile, non per i periodi d'imposta precedenti.
  • La mancata preventiva comunicazione del PVC non determina di per sé l'illegittimità dell'accertamento se non esiste una specifica previsione normativa che la imponga e, in ogni caso, risulti comunque instaurato un contraddittorio preventivo con il contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàBuona fede e correttezza

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