Cassazione Civile, Ordinanza n. 18172/2022 del 06/06/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti di una società in accomandita semplice e, per trasparenza, dei relativi soci, avvisi di accertamento per l'anno d'imposta 2007, contestando un maggior reddito d'impresa ai fini Irap e Iva e, per i soci, ai fini Irpef. Era inoltre stato disconosciuto il beneficio fiscale Irap previsto dall'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003. I contribuenti avevano impugnato gli avvisi; la CTP aveva accolto solo in parte il ricorso, mentre la CTR aveva riformato parzialmente la decisione, ritenendo fondato il recupero limitatamente al disconoscimento dell'agevolazione Irap. L'Agenzia proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. n. 546/1992 per asserita decisione su una domanda nuova proposta in appello dai contribuenti; 2) violazione dell'art. 109 TUIR per avere la CTR collegato gli incassi al 2006 anziché alla data degli atti di trasferimento immobiliare; 3) omessa pronuncia sull'appello incidentale dell'Ufficio in violazione dell'art. 112 c.p.c.; 4) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per mancata adeguata valutazione delle prove. I contribuenti resistevano e proponevano ricorso incidentale con un motivo, censurando l'interpretazione dell'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003, sostenendo che l'agevolazione spettasse anche a una società costituita nel 2002, pur senza una storia operativa triennale idonea a determinare la media della base imponibile del triennio 2001-2003.
La decisione
La Corte ha rigettato sia il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate sia il ricorso incidentale dei contribuenti. Ha ritenuto inammissibili i primi, secondi e quarti motivi del ricorso principale: il primo per difetto di autosufficienza, il secondo per carenza di specificità e comunque perché la CTR si era uniformata alla giurisprudenza in tema di IVA sugli acconti relativi a cessioni immobiliari, il quarto perché diretto a contestare in modo generico la valutazione delle prove e la motivazione di merito. Il terzo motivo è stato ritenuto infondato, poiché la CTR aveva espressamente rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio. Quanto al ricorso incidentale, la Corte lo ha rigettato affermando che l'art. 15 della legge regionale siciliana n. 21 del 2003 richiede, per l'agevolazione Irap, che l'impresa sia già operante in Sicilia da almeno un triennio, essendo necessario disporre della media della base imponibile del triennio 2001-2003; non è sufficiente la sola preesistenza al 2003. Le spese sono state compensate per reciproca soccombenza; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente incidentale, se dovuto.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Nel processo tributario è inammissibile la proposizione in appello di domande nuove; la censura è però inammissibile in cassazione se non è autosufficiente e non consente di verificare il contenuto degli atti processuali richiamati.
La censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità; la Corte ha comunque richiamato il principio secondo cui, per le cessioni di immobili, il criterio di competenza non può prescindere dal momento impositivo rilevante ai fini IVA.
Non vi è omessa pronuncia quando il giudice di merito ha espressamente disatteso l'appello incidentale, sia pure con formula sintetica, e poi ha deciso sul merito della controversia.
La doglianza che mira a contestare la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito è inammissibile se generica e priva di autosufficienza; non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 15 della legge Regione Siciliana n. 21 del 2003
«Al fine di incentivare lo sviluppo dell'economia siciliana, è concessa l'esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive ... per i cinque periodi di imposta successivi a quelli in corso al 31 dicembre 2003, alle imprese già operanti in Sicilia per la parte di base imponibile eccedente la media di quella dichiarata nel triennio 2001-2003...»
L'agevolazione IRAP richiede che l'impresa sia già operativa da almeno un triennio, perché solo così è possibile calcolare la media della base imponibile 2001-2003; non basta la mera esistenza dell'impresa prima del 2003.
In tema di IVA sulle cessioni immobiliari, se il pagamento del corrispettivo avviene in tutto o in parte prima del trasferimento della proprietà, il presupposto impositivo si verifica alla data del pagamento o della fattura, limitatamente all'importo versato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso incidentale, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, le censure che denunciano errori di diritto o vizi processuali devono essere autosufficienti: il ricorrente deve riportare gli atti e gli elementi necessari a consentire il controllo immediato della doglianza.
- La deduzione di un vizio di ultrapetizione o di ius novorum in appello richiede che sia chiaramente verificabile il contenuto delle domande e dei motivi svolti nei precedenti gradi di giudizio.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere usata per ottenere una nuova valutazione del merito o delle prove da parte della Corte di cassazione.
- Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza di merito, pur sinteticamente, dia conto del rigetto del motivo o dell'appello incidentale e decida comunque la controversia.
- Le norme agevolative o esentative in materia tributaria devono essere interpretate restrittivamente: il beneficio spetta solo se risultano integrati tutti i presupposti espressamente richiesti dalla legge.
- Quando una agevolazione è parametrata alla media di un triennio precedente, il requisito temporale di operatività dell'impresa è intrinseco al meccanismo di calcolo del beneficio e non può essere eluso con la sola preesistenza formale dell'attività.
- In materia di IVA sulle cessioni immobiliari, il momento impositivo può anticiparsi al pagamento dell'acconto o all'emissione della fattura, con rilevanza ai fini della corretta imputazione al periodo d'imposta.
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