Cassazione Civile, Ordinanza n. 06877/2025 del 14/03/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di un rimborso/credito d'imposta sulle accise del gasolio per autotrazione richiesto da una società di autotrasporto per alcuni veicoli che, pur essendo originariamente immatricolati in categoria Euro 2, erano stati successivamente dotati di filtro antiparticolato (FAP). La contribuente sosteneva che, per effetto dell'installazione del FAP e della conseguente riduzione delle emissioni, i mezzi dovessero considerarsi appartenenti a una categoria Euro superiore e, quindi, dovesse spettare l'agevolazione prevista dall'art. 1, comma 645, l. n. 208/2015, poi trasfusa nell'art. 24-ter del d.lgs. n. 504/1995. Con il primo motivo denunciava violazione di legge per avere i giudici di merito confuso la nozione di omologazione con quella di categoria Euro e per avere negato rilievo al miglioramento ambientale sopravvenuto; richiamava anche il principio di uguaglianza e la ratio ambientale della disciplina. Con il secondo motivo lamentava nullità della sentenza per motivazione apparente/incomprensibile e deduceva l'illegittimità della normativa italiana rispetto alla direttiva 2003/96/CE, sostenendo che la definizione europea di gasolio commerciale fosse vincolante e direttamente applicabile. La CTR aveva rigettato l'appello ritenendo che il credito spettasse solo per i veicoli rientranti nelle categorie Euro specificamente indicate dalla legge e che il FAP non fosse sufficiente a mutare la categoria rilevante ai fini fiscali; inoltre aveva escluso la ricorrenza dei presupposti per l'istanza di rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi, esaminati congiuntamente, e ha confermato la decisione di merito. Ha affermato che il credito d'imposta per le accise sul gasolio per autotrazione è agevolazione di stretta interpretazione e si applica solo ai veicoli classificati nelle categorie Euro espressamente previste dalla legge, senza che assuma rilievo l'installazione successiva di un FAP omologato. Ha inoltre escluso la nullità della sentenza impugnata, ritenendo che la motivazione fosse comprensibile e sufficiente a rendere intellegibile il percorso argomentativo, anche quanto al rapporto tra disciplina nazionale e direttiva 2003/96/CE. È stato quindi rigettato il ricorso, con condanna della ricorrente alle spese di legittimità e agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 1, comma 645, l. n. 208 del 2015
Norma agevolativa interpretata restrittivamente: il credito d'imposta per il gasolio spetta solo ai veicoli rientranti nelle categorie Euro espressamente previste, considerate nella loro classificazione rilevante ai fini fiscali.
art. 24-ter d.lgs. n. 504 del 1995
Disposizione richiamata come disciplina interna del credito d'imposta per gli autotrasportatori; non consente di estendere l'agevolazione a veicoli esclusi dalla categoria prevista.
art. 6 d.l. n. 26 del 2007
Richiamato dalla sentenza di merito per evidenziare l'insussistenza dei presupposti per l'istanza di rimborso.
art. 7, paragrafi 2 e 3, direttiva 2003/96/CE
La disciplina interna è ritenuta compatibile con la direttiva; la direttiva non impone un'armonizzazione totale delle aliquote e lascia margini di discrezionalità agli Stati membri nel prevedere differenziazioni e agevolazioni.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
Parametro invocato per la denuncia di nullità della sentenza per motivazione insufficiente o apparente, ma la Corte esclude il vizio.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali; la Corte ritiene soddisfatto il requisito motivazionale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per veicolare la censura di violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato per dedurre la nullità della sentenza per vizio di motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 3 Cost.
Invocato dalla ricorrente in chiave di irragionevolezza della disciplina, ma la censura è respinta.
Massime di principio
- Le agevolazioni fiscali di carattere eccezionale o agevolativo non sono suscettibili di interpretazione estensiva o analogica oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
- Ai fini di un credito d'imposta collegato alla classificazione ambientale di un veicolo, rileva la categoria attribuita secondo i criteri normativamente previsti, non il mero miglioramento successivo delle prestazioni ambientali conseguente all'installazione di dispositivi aggiuntivi.
- La distinzione tra omologazione e classificazione Euro è decisiva: la prima attiene alla certificazione tecnica del veicolo, mentre la seconda è la classe ambientale rilevante ai fini dell'agevolazione secondo la disciplina speciale.
- Una direttiva unionale che stabilisca livelli minimi e margini di flessibilità per gli Stati membri non impedisce al legislatore nazionale di prevedere regimi agevolativi selettivi, purché non violino il principio di parità di trattamento.
- Il vizio di motivazione non sussiste quando la sentenza, pur sintetica, renda comunque comprensibili le ragioni di fatto e di diritto della decisione e consenta il controllo del percorso argomentativo.
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