Cassazione Civile, Ordinanza n. 26917/2023 del 20/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (importatore)
La controversia
La controversia nasce da una verifica su operazioni di importazione effettuate negli anni 2007-2009 da una società licenziataria di marchi di terzi. L’Amministrazione doganale ha ritenuto che, nel valore dichiarato in dogana, non fossero stati inclusi gli importi corrisposti dalla società alle licenzianti per l’utilizzo dei marchi, con conseguente recupero di maggiori dazi, maggiore IVA all’importazione e irrogazione di sanzioni. La società ha contestato gli avvisi e gli atti sanzionatori sostenendo, tra l’altro, che l’IVA sarebbe stata già assolta sulle royalties e che il recupero integrale dell’IVA sul maggior valore comportasse una duplicazione d’imposta; ha inoltre contestato la ricorrenza dei presupposti per considerare le royalties condizione di vendita e per ritenere sussistente un controllo, anche indiretto, dei titolari dei marchi sulla scelta del produttore e sulla sua attività, nonché l’omessa motivazione e l’erronea esclusione dell’esimente per obiettiva incertezza normativa in punto sanzioni.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso nei limiti in cui la pretesa IVA era stata estesa all’intero maggior valore della merce, chiarendo che l’IVA all’importazione è tributo interno distinto dai dazi e che l’incidenza delle royalties sulla base imponibile IVA opera solo nei limiti dell’aumento del valore imponibile derivante dall’inclusione dei diritti di licenza, senza duplicare imposta eventualmente già assolta. Sono stati rigettati o dichiarati infondati/inammissibili gli altri motivi: la motivazione della sentenza di rinvio non è stata ritenuta apparente; è stata confermata la sussistenza, in fatto, dei presupposti doganali per l’inclusione delle royalties nel valore di transazione, sulla base del controllo indiretto dei licenzianti e della condizione di vendita; è stata esclusa l’omessa pronuncia; è stata ritenuta infondata anche la censura sulle sanzioni per obiettiva incertezza normativa. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Piemonte in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 32, comma 1, lett. c), Reg. CEE n. 2913/1992 (Codice doganale comunitario)
I corrispettivi e i diritti di licenza relativi alle merci da valutare vanno aggiunti al prezzo effettivamente pagato o da pagare quando l'acquirente è tenuto a versarli, direttamente o indirettamente, come condizione della vendita.
art. 29 Reg. CEE n. 2913/1992
Il valore in dogana è, di regola, il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci importate.
art. 157 Reg. CEE n. 2454/1993
Il diritto di licenza si aggiunge al prezzo solo se si riferisce alle merci oggetto di valutazione e costituisce condizione di vendita.
art. 159 Reg. CEE n. 2454/1993
Nel caso di marchio di fabbrica, l'integrazione del corrispettivo è subordinata alla riferibilità alle merci rivendute o lavorate e al fatto che l'acquirente non sia libero di acquistare da altri fornitori non legati al venditore.
art. 160 Reg. CEE n. 2454/1993
Quando il pagamento del diritto di licenza è effettuato a un terzo, le condizioni dell'art. 157, par. 2, si considerano soddisfatte solo se il venditore o una persona ad esso legata chiede all'acquirente di effettuare tale pagamento.
La base imponibile IVA all'importazione è ancorata al valore dei beni importati determinato secondo le regole doganali, aumentato dei diritti doganali dovuti.
L'IVA all'importazione è dovuta al momento dell'accettazione della dichiarazione in dogana ed è distinta, sul piano procedurale, dall'IVA interna.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato quale parametro del vizio di motivazione apparente della sentenza impugnata.
Richiamato quale parametro di specificità e contenuto della motivazione della sentenza tributaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Parametro di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Parametro per nullità della sentenza o del procedimento, invocato per motivazione apparente e omessa pronuncia.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Parametro del vizio di omesso esame di fatti decisivi, nel testo ricordato come oggi circoscritto dal d.l. n. 83/2012.
Richiamato per denunciare un'asserita omessa pronuncia sul tema della riferibilità dei pagamenti delle royalties alle importazioni contestate.
art. 10, comma 3, L. n. 212/2000
Richiamato in relazione alla pretesa esimente per obiettiva incertezza normativa.
Richiamato in relazione alla disapplicazione delle sanzioni per incertezza normativa.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 472/1997
Richiamato in relazione alla non punibilità in caso di obiettive condizioni di incertezza sulla portata della norma tributaria.
art. 54, comma 1, lett. b), d.l. n. 83/2012 conv. in L. n. 134/2012
Richiamato per delimitare il perimetro del vizio di motivazione denunciabile in cassazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Richiamato per il requisito del 'minimo costituzionale' della motivazione.
Massime di principio
- Nel valore in dogana delle merci importate devono essere inclusi i corrispettivi o diritti di licenza solo se il pagamento non è già compreso nel prezzo, si riferisce alle merci valutate e costituisce condizione di vendita, nel senso che il venditore non sarebbe disposto a vendere senza tale pagamento.
- Per stabilire se il pagamento del diritto di licenza costituisca condizione di vendita, occorre verificare se il licenziante o persona a lui legata eserciti un controllo, anche di fatto e anche indiretto, sulla scelta del produttore o sull'acquirente, tale da orientare l'importazione subordinandola al pagamento del diritto.
- Nel caso di marchi di fabbrica, l'integrazione del corrispettivo nel valore in dogana richiede una verifica concreta dei rapporti contrattuali e dei poteri del licenziante, secondo una valutazione casistica degli indici di controllo e delle restrizioni imposte alla filiera produttiva.
- L'IVA all'importazione è tributo interno distinto dai dazi e la rettifica del valore in dogana per effetto delle royalties incide sulla base imponibile IVA solo nei limiti dell'aumento del valore imponibile, non potendosi determinare una duplicazione dell'imposta già assolta.
- L'esimente per obiettiva incertezza normativa in materia sanzionatoria richiede che il contribuente alleghi e dimostri la presenza di un effettivo quadro normativo o interpretativo oggettivamente confuso; la mera contrapposizione tra interpretazioni diverse della documentazione e della disciplina non basta.
- Il vizio di motivazione apparente ricorre solo quando la sentenza non consenta di ricostruire il percorso logico-giuridico della decisione; è invece sufficiente una motivazione sintetica ma intellegibile, anche per relationem, se rende controllabile il ragionamento del giudice.
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