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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34895/2024 del 30/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia riguarda il diritto alla NASpI a decorrere dal 18 marzo 2016. In primo grado la domanda era stata respinta, ma la corte d'appello aveva riformato la decisione ritenendo insussistente la decadenza prevista dall'art. 11 d.lgs. n. 22/2015, poiché il lavoratore era già titolare di partita IVA prima della domanda amministrativa e, secondo il giudice di merito, la norma sulla decadenza si riferirebbe solo all'avvio di una nuova attività autonoma durante la percezione della prestazione. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 10, comma 1, e 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015, in relazione all'art. 12 disp. prel. c.c., sostenendo che l'obbligo di comunicazione riguarda anche l'attività autonoma già in essere al momento della domanda e che la mancata comunicazione determina decadenza. Il controricorrente ha resistito e ha anche sollevato dubbi di legittimità costituzionale delle norme interpretate in senso sfavorevole, richiamando gli artt. 38 e 3 Cost.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS. Ha affermato che la decadenza per mancata comunicazione non presuppone che l'attività autonoma sia iniziata dopo l'inizio della NASpI: è sufficiente la contemporaneità tra percezione del trattamento di disoccupazione e svolgimento dell'attività lavorativa autonoma produttiva di reddito, con conseguente obbligo di comunicazione all'INPS. L'estensione di tale obbligo non costituisce interpretazione analogica vietata in materia di decadenza. Sono stati ritenuti manifestamente infondati anche i profili di incostituzionalità prospettati dal controricorrente. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha deciso nel merito rigettando la domanda originaria di prestazione NASpI. Le spese del giudizio seguono la soccombenza secondo quanto indicato nel provvedimento, ma il testo fornito si interrompe prima della regolazione completa.

Norme richiamate

  • art. 10, comma 1, d.lgs. n. 22/2015

    La disposizione, letta sistematicamente con l'art. 11, impone la comunicazione all'INPS anche in relazione allo svolgimento di attività lavorativa autonoma già in essere, se contemporanea alla fruizione della NASpI.

  • art. 11, lett. c), d.lgs. n. 22/2015

    La decadenza opera per omessa comunicazione della contemporaneità tra NASpI e attività autonoma da cui derivi reddito; non è necessario che l'attività sia stata intrapresa dopo l'inizio della prestazione.

  • art. 12 disp. prel. c.c.

    È richiamato a sostegno dell'interpretazione sistematica delle norme sulla NASpI e dell'individuazione del significato delle disposizioni.

  • art. 14 disp. prel. c.c.

    Viene esclusa la violazione del divieto di interpretazione analogica delle norme eccezionali o di decadenza, perché l'estensione all'attività già in corso rientra nel significato della parola 'intraprendere'.

  • art. 38 Cost.

    La scelta legislativa di collegare la decadenza alla mancata comunicazione, anziché prevedere una mera riduzione della prestazione, è stata ritenuta insindacabile e rimessa alla discrezionalità del legislatore.

  • art. 3 Cost.

    È stato escluso il vulnus al principio di eguaglianza, poiché al momento del mancato adempimento non esisteva un orientamento giurisprudenziale diverso e quindi non vi era affidamento incolpevole.

Massime di principio

  • In materia di NASpI, la decadenza può derivare dall'omessa comunicazione all'INPS della contemporanea titolarità o dello svolgimento di attività autonoma produttiva di reddito, anche se tale attività era già in corso prima della domanda di prestazione.
  • L'obbligo di comunicazione previsto dalla disciplina della NASpI non è limitato alle sole attività autonome iniziate dopo l'apertura del periodo indennizzato, ma può riguardare anche attività pregresse quando siano incompatibili con la percezione piena del trattamento e debbano essere portate a conoscenza dell'ente.
  • L'interpretazione delle norme sulla decadenza, quando il significato letterale della disposizione consenta di ricomprendere il caso concreto, non integra analogia vietata.
  • Le censure di legittimità costituzionale basate sull'art. 38 Cost. non possono essere accolte quando investono la scelta discrezionale del legislatore di prevedere una decadenza anziché un diverso meccanismo di riduzione della prestazione.
  • Il preteso affidamento del beneficiario in una diversa interpretazione non è tutelabile quando, al momento del fatto omissivo, non risultava un consolidato orientamento giurisprudenziale contrario.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiLavoroPrevidenzaProcesso civile
IstitutiDecadenzaOnere della provaTutela del legittimo affidamento

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