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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32860/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da una concessionaria della riscossione contro il decreto del tribunale fallimentare che, in sede di rinvio dopo precedente cassazione, aveva confermato solo parzialmente l’ammissione di crediti tributari: una parte in privilegio, una parte in chirografo, con degradazione a chirografo degli interessi Iva e mancata ammissione di una sanzione pecuniaria. Il tribunale aveva ritenuto non necessaria la previa notifica della cartella ai fini dell’insinuazione, ma aveva giudicato insufficiente la documentazione prodotta, rilevando che non erano stati depositati gli estratti di ruolo richiesti per dimostrare il credito e che le relate di notifica, senza le cartelle, non bastavano. Con il ricorso per cassazione la concessionaria deduceva: 1) violazione dell’art. 2718 c.c. e degli artt. 10, 11 e 12 d.P.R. 602/1973, sostenendo che il tribunale avesse confuso il ruolo esattoriale con l’estratto di ruolo e avesse erroneamente ritenuto mancante quest’ultimo; 2) violazione degli artt. 87 e 88 d.P.R. 602/1973; 3) carenza di giurisdizione del giudice fallimentare rispetto ai crediti tributari e violazione dell’art. 2 d.lgs. 546/1992; 4) violazione delle norme sulle spese, contestando la liquidazione complessiva delle spese del giudizio di rinvio e sostenendo che dovesse valutarsi separatamente la fase di legittimità, nella quale la società era risultata vittoriosa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che i primi tre motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, tendevano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale documentale e della fattispecie concreta, attività riservata al giudice di merito e non sindacabile in cassazione; inoltre, le censure erano generiche e non autosufficienti, perché non descrivevano compiutamente i documenti né indicavano dove fossero stati prodotti. Quanto al preteso difetto di giurisdizione, la censura è stata ritenuta generica perché non chiariva se i crediti fossero già stati contestati davanti alle commissioni tributarie o fossero ancora impugnabili, circostanze rilevanti per l’eventuale ammissione con riserva. Anche il quarto motivo sulle spese è stato dichiarato inammissibile perché non si confrontava con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: il tribunale aveva infatti fondato la regolazione delle spese sul risultato complessivo della lite, complessivamente favorevole alla curatela, senza liquidare spese in favore di quest’ultima per la sua contumacia nei precedenti gradi. Nessuna statuizione è stata adottata sulle spese del giudizio di legittimità, non avendo il fallimento svolto difese; è stato inoltre dato atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2718 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia probatoria della documentazione prodotta; la Corte non entra nel merito della sua applicazione, ritenendo la censura inammissibile perché diretta a contestare la valutazione di fatto del giudice di merito.

  • artt. 10, 11 e 12 d.P.R. n. 602/1973

    Richiamati per la disciplina del ruolo e dell’estratto di ruolo; la Corte rileva che la doglianza mira a contestare in fatto l’accertamento del contenuto dei documenti e non l’interpretazione della norma.

  • artt. 87 e 88 d.P.R. n. 602/1973

    Evocati nel secondo motivo, ma la Corte li considera nell’ambito di censure di merito prive di specifica deduzione utile a fondare una violazione di legge.

  • art. 2 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato per sostenere il difetto di giurisdizione del giudice fallimentare sulle pretese tributarie; la Corte giudica la censura generica perché non chiarisce il concreto stato delle contestazioni fiscali.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La violazione di legge presuppone un’erronea ricognizione della fattispecie astratta; non può essere usata per sollecitare una nuova valutazione della fattispecie concreta e delle prove.

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    Il motivo sulla giurisdizione è scrutinato come censura di difetto di giurisdizione, ma dichiarato inammissibile per genericità.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato insieme all’art. 92 c.p.c. e all’art. 385 c.p.c. nel motivo sulle spese; la Corte ritiene la censura fuori fuoco rispetto alla ratio decidendi.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato per contestare la regolazione delle spese; la Corte osserva che il tribunale ha liquidato le spese secondo la soccombenza complessiva.

  • art. 385 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla fase di legittimità e al giudizio di rinvio; la Corte esclude che la liquidazione debba essere frammentata come pretende la ricorrente.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo della ricorrente di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, la denuncia di violazione o falsa applicazione di legge è ammissibile solo se investe l’erronea interpretazione o applicazione della norma astratta; se, invece, mira a rimettere in discussione l’apprezzamento del fatto e delle prove, il motivo esula dal sindacato di legittimità.
  • Il motivo di ricorso deve essere autosufficiente: chi contesta la valutazione di documenti deve indicarne puntualmente il contenuto, la collocazione processuale e la produzione in giudizio, altrimenti la censura è inammissibile.
  • La contestazione del difetto di giurisdizione o del riparto tra giudice fallimentare e giudice tributario deve essere specifica e ancorata alla concreta situazione delle pretese fiscali, inclusa l’eventuale già avvenuta contestazione davanti al giudice tributario o la pendenza dei termini di impugnazione; altrimenti la censura è generica.
  • Le doglianze in tema di spese di lite devono confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato: se il giudice regola le spese sulla base dell’esito complessivo della controversia, non è sufficiente invocare una liquidazione separata di singole fasi senza spiegare perché il criterio adottato sarebbe giuridicamente errato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniContenzioso tributario
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

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