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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25263/2023 del 25/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (concedente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto annuale di affitto d'azienda concluso il 30 giugno 2007 tra le due società. La concedente otteneva un decreto ingiuntivo per canoni asseritamente non pagati relativi ad aprile, maggio e giugno 2007. L'affittuaria proponeva opposizione sostenendo di avere già rilasciato l'azienda il 3 ottobre 2008 e di non dovere le somme richieste, anche perché la controparte avrebbe violato la clausola contrattuale che attribuiva alla concedente i crediti e debiti relativi a rapporti sorti prima del 30 giugno 2007; inoltre deduceva che la mancata regolarizzazione di un debito per utenza idrica aveva determinato il distacco dell'acqua e conseguenti danni, formulando domanda riconvenzionale per inadempimento, risarcimento del danno da chiusura forzosa dei locali, rimborso di consumi d'acqua non fruiti, restituzione del deposito cauzionale e, in subordine, compensazione. La società opposta, a sua volta, proponeva una propria riconvenzionale chiedendo il risarcimento per la ritardata riconsegna dell'azienda, il pagamento di ulteriori importi per utenze e il danno da rottura di macchinari. I motivi di ricorso per cassazione erano due: con il primo si denunciava la nullità della sentenza per violazione degli artt. 36 e 645 c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente ritenuto ammissibile la reconventio reconventionis dell'opposta, in quanto estranea al perimetro della domanda monitoria; con il secondo si denunciava nullità per violazione degli artt. 112 e 437 c.p.c., lamentando l'irritualità del decreto presidenziale che aveva invitato le parti a dichiarare il permanere dell'interesse alla decisione entro dieci giorni prima dell'udienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Quanto al primo motivo, ha rilevato che le ricorrenti non avevano dimostrato di avere tempestivamente eccepito in primo grado la pretesa inammissibilità della reconventio reconventionis; trattandosi di eccezione relativa a una preclusione, la censura non poteva essere dedotta per la prima volta in appello o in cassazione. Ha inoltre osservato che, comunque, la riconvenzionale dell'opposta risultava coerente con la domanda restitutoria sul deposito cauzionale e con la necessità di far valere le ragioni che potevano escludere la debenza del residuo richiesto. Quanto al secondo motivo, la Corte ha ritenuto che l'irritualità del decreto presidenziale fosse priva di specifica incidenza lesiva sul diritto di difesa delle ricorrenti, sicché la doglianza era inammissibile perché volta a censurare un mero vizio processuale senza allegare un concreto pregiudizio. Le ricorrenti sono state condannate alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato come parametro per contestare l'ammissibilità della domanda riconvenzionale nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo

  • art. 645 c.p.c.

    richiamato per delimitare l'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo e delle domande proponibili nel relativo giudizio

  • art. 157, comma 3, c.p.c.

    le nullità non rilevabili d'ufficio e derivanti da comportamento di parte vanno eccepite tempestivamente; la regola non copre le nullità da violazione di preclusioni processuali nel tempo in cui il giudice può rilevarle d'ufficio, ma poi si riespande quando quel potere viene meno

  • art. 183 c.p.c.

    richiamato per affermare che la violazione del regime delle preclusioni può essere dedotta nel grado in cui si verifica, ma deve essere tempestivamente prospettata dalla parte interessata

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    base del ricorso per denunciare nullità della sentenza per violazione di norme processuali

  • art. 360-bis, comma 1, n. 2, c.p.c.

    richiamato nel ragionamento sull'inammissibilità del motivo privo di decisività

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato come norma sul principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella censura relativa al decreto presidenziale

  • art. 437 c.p.c.

    richiamato nel motivo relativo al rito e alle preclusioni del giudizio di appello

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione camerale del ricorso

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    previsto l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la parte che intenda dolersi dell'inammissibilità della riconvenzionale avversaria per violazione delle preclusioni deve allegare e dimostrare di aver tempestivamente sollevato la relativa eccezione nel corso del giudizio di primo grado; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Le nullità processuali legate alla violazione di preclusioni non possono essere fatte valere in modo astratto: occorre che la parte indichi il concreto momento processuale in cui la questione è stata sollevata e la decisività dell'errore sul piano della decisione.
  • La riconvenzionale dell'opposto nel giudizio di opposizione può essere scrutinata in relazione alla domanda introdotta dall'opponente e alle sue pretese restitutorie o compensative, purché non si oltrepassi il perimetro della controversia originaria.
  • La denuncia di un vizio processuale è ammissibile solo se il vizio ha determinato un effettivo pregiudizio al diritto di difesa o alla decisione di merito; non basta lamentare una mera irregolarità formale dell'attività del giudice.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto alle spese e, ricorrendone i presupposti, al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieAziendaOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàPrescrizione

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